Legge regionale 23 Gennaio 1996, n. 32

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 43 "disposizioni per accelerare le procedure di finanziamento in materia di formazione professionale"

Ente 3
Fonte Altro
n. 23
15/06/1996
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

L'articolo 2 della Legge regionale 6 settembre 1993 n. 43 e' cosi' sostituito: "art. 2. Oneri degli enti gestori 1. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento del bilancio, puo' concedere agli enti gestori di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, un contributo "una tantum" a fronte dei seguenti oneri derivanti dall'applicazione dei rapporti convenzionali stipulati con la Regione: a) canoni di locazione corrisposti per l'utilizzazione dei locali ove si sono svolte attivita' formative ammesse ai contributi comunitari negli anni 1990 e 1991; b) interessi passivi bancari derivanti da linee di finanziamento, aperte al fine di sopperire alle necessita' conseguenti l'applicazione dei rapporti convenzionali stessi. 2. Il contributo dovra' essere finalizzato a realizzare economie di gestione ordinaria dell'ente. 3. Gli enti gestori devono presentare alla Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo redatta secondo lo schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. 4. La domanda deve contenere l'indicazione dei canoni di cui al comma 1, lettera a), cosi' come risultano dai contratti di locazione corredati dalle relative quietanze di pagamento, e degli interessi passivi di cui al comma 4, lettera b), cosi' come risultano da idonea certificazione bancaria e di bilanci o dai conti economici degli enti. La domanda deve essere corredata da dichiarazione del legale rappresentante dell'ente gestore attestante l'impiego del contributo per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 2. 5. Il contributo verra' determinato in rapporto all'ammontare degli interessi passivi e dei canoni di locazione risultanti dalla documentazione di cui al comma 4 e, limitatamente alla voce interessi, non potra' comunque superare la misura del 70 per cento di tali oneri".

Art. 2

La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Azioni sul documento