Legge regionale 1 Marzo 1996, n. 84
Modifica della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49: "provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane"
| Ente | 3 |
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| Fonte |
Altro
n. 27 13/07/1996 |
| Regione | Liguria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Modifica all'articolo 7 della Legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 "provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi alle imprese artigiane".
1 .
Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 e' sostituito dal seguente: "1. Il 30 per cento del contributo assegnato ad ogni singolo progetto e' erogato all'inizio della sua realizzazione; la rimanenza e' erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnata da una relazione sui risultati conseguiti dal progetto".
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza
1 .
La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





