Legge regionale 1 Marzo 1996, n. 84

Modifica della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49: "provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane"

Ente 3
Fonte Altro
n. 27
13/07/1996
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Modifica all'articolo 7 della Legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 "provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi alle imprese artigiane".

1 .

Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 e' sostituito dal seguente: "1. Il 30 per cento del contributo assegnato ad ogni singolo progetto e' erogato all'inizio della sua realizzazione; la rimanenza e' erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnata da una relazione sui risultati conseguiti dal progetto".

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

1 .

La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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