Decreto Ministeriale 14 Settembre 1994, n. 666

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del podologo.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 283
03/12/1994

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1.

E' individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo e' l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosita', le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonche' il piede doloroso.

2.

Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.

3.

Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.

4.

Il podologo svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2

1.

Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3

1.

Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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