Legge regionale 27 Febbraio 1996, n. 17

Modifica alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato)

Ente 3
Fonte Altro
n. 26
06/07/1996
Regione Valle D'Aosta

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. Unico

1 .

Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e' sostituito dal seguente: "1. Le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volonariato costituite da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno dei sei mesi nel registro di cui all'articolo 3". La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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