Legge regionale 28 Aprile 1995, n. 84
Interventi finanziari della regione a favore di iniziative di enti locali volte alla realizzazione di servizi in materia di politiche attive per l'occupazione
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 49 14/12/1996 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
La Regione Abruzzo, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo della comunita' regionale, favorisce le iniziative assunte dagli enti locali per la realizzazione di servizi di informazione, orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in particolare. A tale scopo la Regione concede contributi ad enti locali o ad associazioni e consorzi di enti locali, costituiti ai sensi della legge nazionale n. 142/90,che attivino progetti finalizzati agli obiettivi di cui al comma precedente.
Art. 2
I consorzi, gli enti e le associazioni di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge, presentano istanza di richiesta di contributo allegando: atto costitutivo o statuto; programma di attivita' per l'anno di riferimento della richiesta; relazione e documentazione sull'attivita' gia' eventualmente svolta prima dellaentrata in vigore della presente legge.
Art. 3
La Giunta regionale, settore lavoro e formazione professionale, nei successivi trenta giorni, previa istruttoria e sulla base delle richieste e delle disponibilita' nel bilancio, delibera il finanziamento tenendo presente la rispondenza dei progetti presentati alle finalita' di promozione di politicheattive per il lavoro correlate agli obiettivi di cui all'art. 1.
Art. 4
La Regione al fine di fornire servizi diffusi sul territorio per l'applicazione delle leggi regionali sull'occupazione giovanile o per lo sviluppo dell'occupazione, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1 puo' utilizzare le professiolita' e le competenze dei soggetti ammessi ai contributiregionali secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
Art. 5
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 100.000.000, si provvede mediante riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 324000 - fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio in corso. Nello stato di previsione della spesa e' istituito ed iscritto nel sett. 5, tit. 2 ctg. 4 il cap. 52423 denominato: "interventi a favore di iniziative di enti locali volte alla realizzazione di servizi in materia di politiche attive per l'occupazione" con uno stanziamento,per competenza e cassa di l. 100.000.000.
Art. 6
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Regione Abruzzo.





