Decreto Ministeriale 29 Agosto 1997, n. 26

Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di lavori di pubblica utilita'

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 214
13/09/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

I lavori di pubblica utilita' sono attivabili dai soggetti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e cioe' da tutte le amministrazioni dello Stato, IV i compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le province, i comuni, le Comunita' Montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, dalle societa' a prevalente partecipazione pubblica, da altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro nonche' dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei seguenti settori ed ambiti:

  • Salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, alla tutela delle aree protette e dei parchi naturali, alla bonifica delle aree industriali dismesse e agli interventi di dismissione dall'amianto;
  • Sviluppo rurale e acquacoltura, con particolare riguardo al miglioramento della rete idrica, alla tutela degli assetti idrogeologici e all'incentivazione dell'agricoltura biologica, alla realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e agriturismo;
  • Recupero e riqualificazione degli spazi urbani IV i compresi i quartieri delle citta' e dei centri minori e dei beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti.

Art. 2

In ciascuno degli ambiti di cui all'art. 1, i progetti dovranno essere deliberati prevedendone l'appartenenza ad una delle seguenti tipologie, individuate secondo le modalita' di stabilizzazione, in attivita' imprenditoriali regolate dal diritto privato, a favore dei lavoratori interessati, al termine della loro durata che non potra' essere superiore ai dodici mesi:

  • Progetti mirati alla formazione di societa' miste operanti nei relativi settori realizzate anche attraverso iniziative congiunte di piu' enti locali o pubblici;
  • Progetti mirati all'affidamento dei servizi ad organismi o imprese pre-individuati e costituiti anche sotto forma cooperativa;
  • Progetti gestiti da cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1996, n. 608.
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