Decreto Ministeriale 31 Luglio 1997, n. 319

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente il regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 221
22/09/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

Il regolamento recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese, adottato con decreto del Ministro d'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato <>, e' modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2

1 .

Dopo l'art. 1 del decreto e' inserito il seguente: <

  • Valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;
  • Verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;
  • Elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;
  • Elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;
  • Valutazione dei criteri di cui all'art. 6-bis;
  • Elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi>>.

Art. 3

1 .

L'art. 2, comma 1, del decreto e' sostituito dal seguente: <<1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive-manifatturiere, di cui alle sezioni c e d della "classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del trattato di Roma, nonche' le imprese, regolarmente costituite sotto forma di societa' ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco. Le attivita' ed i servizi ammissibili sono aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal cipe, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le predette imprese devono essere gia' costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata>>.

2 .

L'art. 2, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: <<3. Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni e' correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a piu' iniziative o a piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3 convenzionate con le banche concessionarie>>.

3 .

L'art. 2, comma 4, del decreto e' abrogato.

4 .

Nell'art. 2, comma 10, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  • Dopo le parole di <> sono inserite le seguenti: <<, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e delle spese>>;
  • Alla fine del comma, dopo le parole <>, sono aggiunte le seguenti parole: <>.

5 .

Nell'art. 2, comma 11, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  • Nel primo periodo, la parola <> e' sostituita da: <>;
  • L'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: <>.

6 .

L'art. 2, comma 13, del decreto e' sostituito dal seguente: <<13. Il tasso da applicare per le operazioni di attuazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno ed e' determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal 1 gennaio di ciascun anno, esso e' pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15 per cento dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione e' adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione Europea>>.

Art. 4

1 .

Nell'art. 3, comma 1, del decreto, la lettera g), e' sostituita dalla seguente: <>.

2 .

Nell'art. 3, comma 2, del decreto, il primo periodo e' sostituito dal seguente: <>.

Art. 5

1 .

Nell'art. 4, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  • Nel primo periodo, dopo le parole <<>;
  • La lettera b) e' sostituita dalla seguente: <>.

2 .

L'art. 4, comma 2, del decreto e' sostituito dal seguente: <<2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei servizi di cui all'art. 2, comma 1 - ad eccezione di quelle iscritte al settore "industria" dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilita' delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere - le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate>>.

3 .

L'art. 4, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: <<3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'iva, misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all'art. 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda; fanno eccezione quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e relative progettazioni, purche' capitalizzate. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non e' ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile>>.

Art. 6

1 .

L'art. 5, comma 1, del decreto e' sostituito dal seguente: <<1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di iniziative che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del modulo di domanda alla Regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilita' medesime attraverso un unico bando>>.

2 .

Nell'art. 5, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

  • Le parole <<, in duplice originale>>, sono soppresse;
  • Dopo le parole <> sono aggiunte le seguenti: <>;
  • Alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: <>.

3 .

Nell'art. 5, comma 3, del decreto, il primo periodo e' sostituito dal seguente: <>.

4 .

L'art. 5, comma 4, del decreto e' sostituito dal seguente: <<4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate e ne verifica la completezza. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda il cui modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento e del business plan e quella presentata al di fuori dei termini di cui al comma 1, non e' considerata valida e viene restituita all'impresa entro trenta giorni lavorativi dalla data del ricevimento, con specifica nota contenente le relative motivazioni. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con allegata copia del modulo di domanda incompleto, e, nel caso di domanda inoltrata dalla societa' di leasing, anche a quest'ultima. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta dei dati, delle informazioni e della documentazione diversi da quelli sopra indicati, la banca concessionaria, entro lo stesso termine di cui sopra, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. L 'impresa e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito ai dati ed alle documentazioni previste dalla presente normativa, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'art. 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora l'integrazione dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque incompleta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata; detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato>>.

Art. 7

1 .

Nell'art. 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  • Alla fine della lettera b), prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole: <<, con particolare riferimento alla comprovata possibilita' che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;>>;
  • Nella lettera e), le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
  • La lettera g) e' abrogata.

2 .

L'art. 6, comma 2, del decreto e' sostituito dal seguente: <<2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano ciascuna impresa la cui domanda e' istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota e' inviata per conoscenza alla Regione interessata>>.

3 .

L'art. 6, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: <<3. Entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione>>.

4 .

Dopo l'art. 6, comma 3, del decreto, e' inserito il seguente: <<3-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi agevolativi, puo' modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non piu' di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendono il mese di agosto>>.

5 .

Nell'art. 6, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  • Nella lettera a), dopo le parole <> la parola <> e' sostituita dalla parola <>;
  • Nella lettera a), dopo le parole <> sono inserite le seguenti parole: <>;
  • Nella lettera a), dopo il punto 3) sono inseriti i seguenti: <<4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al comma 6, lettera e); 5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f)>>;
  • Nella lettera b), dopo le parole <> la parola <> e' sostituita dalla parola <>.

6 .

L'art. 6, comma 5, del decreto e' sostituito dal seguente: <<5. All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal cipe, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato>>.

7 .

Nell'art. 6, comma 6, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: <<>.

8 .

Nell'art. 6, comma 7, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  • Dopo le parole <>, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

9 .

L'art. 6, comma 8, del decreto e' sostituito dal seguente: <<8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalita' di cui all'art. 5, comma 1>>.

10 .

L'art. 6, comma 9, del decreto e' sostituito dal seguente: <<9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing>>.

11 .

Nell'art. 6, comma 10, ultimo periodo del decreto dopo le parole <>, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

Art. 8

1 .

Dopo l'art. 6 del decreto e' inserito il seguente: <

2 .

A tal fine ciascuna Regione indica particolari aree del territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione degli interventi ed individua il relativo punteggio da attribuire.

3 .

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole Regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, approva entro il 30 novembre di ciascun anno i criteri di applicazione delle priorita' di cui al comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1>>.

Art. 9

1 .

Nell'art. 7, comma 1, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: <>. Nell'art. 7, comma 2, del decreto, dopo le parole <>, sono inserite le seguenti <>.

3 .

L'art. 7, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: <<3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare>>.

4 .

L'art. 7, comma 4, del decreto e' sostituito dal seguente: <<4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9>>.

5 .

Nell'art. 7, comma 5, del decreto, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: <>.

Art. 10

1 .

Nell'art. 8, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

  • La lettera a) e' sostituita dalla seguente: <>;
  • Dopo la lettera c) e' inserita la seguente: <>;
  • La lettera d) e' sostituita dalla seguente: <>;
  • La lettera f) e' sostituita dalla seguente: <>.

2 .

Nell'art. 8, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

  • Nel primo periodo, le parole <>, sono sostituite dalle seguenti: <>;
  • Nel primo periodo, dopo le parole <> sono inserite le seguenti: <>.

Art. 11

1 .

Nell'art. 9, comma 5, del decreto, la lettera g) e' abrogata.

2 .

Nell'art. 9, comma 7, del decreto, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: <>.

3 .

Nell'art. 9, comma 8, del decreto, dopo le parole <> la parola <> e' sostituita dalla parola: <>.

4 .

Nell'art. 9, comma 10, del decreto, dopo le parole <>, la parola <<>.

Art. 12

1 .

Nell'art. 10, comma 5, del decreto dopo le parole <>, <<30 per cento>> e' sostituito da <<10 per cento>>.

Art. 13

1 .

Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997.

2 .

Le domande presentate per il bando chiuso il 31 dicembre 1996, per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo solo previa riformulazione, secondo le modalita' e le procedure introdotte dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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