Decreto Ministeriale 3 Settembre 1997, n. 381
Regolamento recante norme per l'istituzione dell'albo delle societa' esercenti attivita' di fornitura di lavoro temporaneo
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 257 04/11/1997 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1 .
Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e' istituito l'albo delle societa' che esercitano l'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, affidato alla responsabilita' del direttore generale per l'impiego.
Art. 2
1 .
L'albo e' costituito da un registro in cui sono iscritte le societa' di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
2 .
Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le societa', con l'indicazione della denominazione sociale, che dovra' includere le parole <>, la nazionalita' Italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
3 .
L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine ed e' accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa societa' e del volume in cui e' contenuta la documentazione richiesta dalla legge e dal presente regolamento. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione della societa', il numero della pagina in cui la stessa e' iscritta ed il riferimento alla parte analitica del registro.
4 .
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni societa', sono indicati la data dell'atto costitutivo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta ed il relativo numero d'iscrizione o copia della ricevuta della richiesta d'iscrizione al medesimo ufficio, la denominazione, la durata, se determinata, l'ammontare del capitale versato quale risulta esistente dall'ultimo bilancio, l'istituto di credito presso il quale e' stato versato il deposito cauzionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, la sede sociale e le sedi secondarie, il cognome ed il nome degli amministratori e dei dirigenti muniti di rappresentanza della societa'.
5 .
Per le societa' cooperative ammesse all'iscrizione all'albo, dovranno essere inoltre indicati gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le societa' cooperative di produzione e lavoro, la documentazione inerente i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6 .
Nella parte analitica del registro devono iscriversi, anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresi' iscritti gli atti con cui le societa' deliberano l'aumento del capitale, le fusioni, le trasformazioni, l'estinzione, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori.
Art. 3
1 .
Il registro, prima di esser posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale per l'impiego.
2 .
Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui e' composto.
Art. 4
1 .
La divisione I della direzione generale per l'impiego provvede alla tenuta del registro, all'acquisizione delle domande di iscrizione all'albo e alla documentazione prescritta, e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.
Art. 5
1 .
Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti abilitati debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 6
1 .
Il direttore generale per l'impiego autorizza l'iscrizione all'albo, con la data ed il numero di iscrizione in ordine di definizione delle istruttorie, che avvengono di seguito sulla base della data di presentazione delle domande, fatta salva la necessita' di ulteriori accertamenti e salvo esito negativo.
2 .
Il direttore generale per l'impiego sospende, dandone comunicazione motivata alla societa', l'autorizzazione provvisoria o definitiva all'esercizio dell'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo, per le societa' che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
3 .
Ove la societa' non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto, il direttore generale per l'impiego dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 7
1 .
L'ufficio provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telegrafico o con raccomandata, l'autorizzazione all'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





