Deliberazione CIPE 5 Agosto 1997, n. 133/97
Revisione e semplificazione dei criteri, degli indirizzi e delle procedure, per la regolamentazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 240 14/10/1997 |
tipologia: Stato - Deliberazione Cipe
Le procedure attuative degli strumenti previsti nella delibera CIPE del 29 dicembre 1995, concernente: <
- Fase iniziativa. Tale fase consiste nella richiesta e nell'acquisizione, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di proposte di intervento relative ai piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica, ai piani di potenziamento delle strutture edilizie universitarie, ai contratti di programma per centri e/o progetti di ricerca, alle intese di programma con gli enti pubblici di ricerca. La richiesta da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di proposte di piano, progetto, intesa o contratto di programma, puo' avvenire anche mediante Avviso pubblico, con il quale si indicano gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, l'ambito e l'oggetto delle iniziative considerate prioritarie, gli elementi da fornire da parte dei soggetti proponenti. Il cipe, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assegna le risorse finanziarie occorrenti per il finanziamento degli interventi individuati anche sulla base delle proposte pervenute.
- Fase di approvazione delle proposte. Le proposte vengono istruite dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sottoposte alla valutazione del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, per gli aspetti di competenza. Nel corso della fase di approvazione vengono altresi' definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le eventuali modalita' di aggregazione delle proposte pervenute. La fase si conclude con il Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di approvazione delle proposte e di definizione delle eventuali modalita' di aggregazione delle stesse. Di tale approvazione sara' data comunicazione al CIPE nonche' ai soggetti interessati.
- Fase di definizione dei programmi operativi. Entro trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione del decreto di approvazione, i promotori degli interventi approvati trasmetteranno al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la proposta di programma operativo delle iniziative con i relativi progetti esecutivi, sottoscritti dai soggetti attuatori. L'attivita' istruttoria per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in contraddittorio con i soggetti promotori e si conclude con il parere del menzionato comitato tecnico scientifico. L'approvazione del programma operativo forma oggetto di apposito Decreto Ministeriale esecutivo, e dei conseguenti provvedimenti di finanziamento delle realizzazioni.
- Fase di attuazione. Tale fase consiste nella realizzazione degli interventi e delle iniziative previste nel progetto approvato secondo le modalita' e i tempi previsti nel programma operativo.
- Fase di valutazione e controlli sui risultati. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica svolge periodiche verifiche e valutazioni sullo stato di attuazione del programma operativo dei progetti, sul rispetto dei tempi previsti e sul raggiungimento dei risultati indicati. Le erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni. Allo scopo di assicurare la verifica e la valutazione sull'attuazione degli interventi, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' servirsi di esperti di settore, di commissioni tecniche e di strutture degli enti pubblici. A tal fine potra' essere utilizzata una quota non superiore all'1% dell'assegnazione deliberata dal cipe. I risultati delle verifiche e delle valutazioni sull'attuazione sono comunicati al comitato tecnico scientifico. Essi sono inoltre, raccolti in una apposita base di dati presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che costituisce il sistema informativo delle attivita' di ricerca nelle aree depresse. I dati relativi ai piani e ai progetti completati sono accessibili al pubblico. Sullo stato di avanzamento dell'istruttoria delle somme ripartite e sull'attuazione dei piani, contratti, intese e programma il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riferira' annualmente al cipe. Le procedure della presente delibera si applicano a tutti gli interventi di piano per i quali non sia ancora intervenuta la delibera CIPE di approvazione.
Art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo n96 del 1993 - Agevolazioni alle attivita' di ricerca.
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In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, (1) sono allo stesso trasferite le funzioni relative:
- Alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal cipe, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;
- Ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- Al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35) (1) e delle strutture edilizie universitarie meridionali;
- All'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;
- Agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.
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