Legge regionale 19 Novembre 1996, n. 84

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 "interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano".

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 14
05/04/1997
Regione Piemonte

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Al comma 1 dell'articolo 5 della Legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano), le parole "il contributo del 3 per cento sull'importo delle garanzie prestate al 31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole: "un contributo fino al 3 per cento dell'importo delle nuove garanzie effettivamente prestate per ciascun anno, privilegiando le operazioni di garanzia a breve e medio termine".

Art. 2 - Dichiarazione di urgenza

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

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