Decreto Ministeriale 17 Aprile 1996, n. 527

Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' accesso alle macro-aree disciplinari

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 126
31/05/1996

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

Nell'ambito delle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli in corso di validita' ovvero nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi a cattedre per soli titoli, nonche' delle graduatorie Provinciali permanenti del personale docente abilitato aspirante alle supplenze, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e, per il conferimento delle supplenze ai docenti abilitati, quelli a tempo determinato, vengono stipulati, in relazione alla disponibilita' di cattedre e posti che si verifica per gli insegnamenti che sono confluiti per accorpamento in un'area disciplinare piu' ampia e specificamente per le seguenti classi di concorso di cui al Decreto Ministeriale n. 334/1994 citato in premessa:

4/a - arte del tessuto, della moda e del costume;

7/a - arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;

13/a - chimica e tecnologie chimiche;

17/a - discipline economico-aziendali;

18/a - discipline geometriche, architettoniche e arredamento;

20/a - discipline meccaniche e tecnologia;

35/a - elettrotecnica ed applicazioni;

36/a - filosofia, psicologia e scienze dell'educazione;

38/a - fisica;

40/a - igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;

42/a - informatica;

57/a - scienza degli alimenti;

60/a - scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria microbiologia, con l'applicazione dei seguenti

Criteri:

A) agli aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal citato Decreto Ministeriale n. 334 sono attribuibili tutti i tipi di cattedre e di posti disponibili;

B) agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal citato Decreto Ministeriale n. 334 sono attribuibili le sole cattedre e i posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo ad accedere secondo l'ordinamento precedente al Decreto Ministeriale n. 334/1994;

C) e' consentito agli aspiranti, di cui al punto b), di accedere a tutti gli insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso, solo con il possesso dell'abilitazione specifica conseguita a seguito della partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, alle quali saranno ammessi col possesso dei titoli di studio previsti dal previgente ordinamento.

Art. 2

1 .

Agli aspiranti alla nomina senza il possesso dei titoli di studio previsti dal Decreto Ministeriale n. 334/1994, gia' inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza dei non abilitati, sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.

2 .

Detti aspiranti potranno partecipare ai concorsi a cattedre per esami e titoli, o alle procedure abilitanti, solo per le classi di concorso per le quali sono in possesso del prescritto titolo di studio secondo il vigente ordinamento.

Art. 3

1 .

La tabella a/1 di corrispondenza di abilitazioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento, di cui al Decreto Ministeriale n. 334/1994 citato in premessa, conserva la sua validita' con le limitazioni contenute nelle disposizioni sopraimpartite, nel senso che i docenti non di ruolo in possesso di abilitazione riferita solo ad alcuni insegnamenti della macro-area e senza il possesso del prescritto titolo di studio, non sono considerati abilitati per i rimanenti insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso.

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