Legge regionale 5 Settembre 1991, n. 60
Legge regionale 9 maggio 1990, n. 64: "norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile. norma transitoria".
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 281 20/09/1991 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Alla Legge regionale 9 maggio 1990, n. 64, norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, e' aggiunta la seguente:
Norma transitoria
"la Regione Abruzzo, allo scopo di agevolare le iniziative degli enti ed imprese di cui all'art. 2 della legge regionalle n. 64/1990 ed evitare la dispersione delle forze attive delle societa' giovanili interessate, corrispondera' ai predetti enti ed imprese la quota a proprio carico della spesa dichiarata ammissibile per i "progetti per obiettivo" gia' attivati, a far data dalla conclusione dei 'progetti' finanziati ai sensi della precedente Legge regionale n. 63/1986 e sino alla data di esecutivita' del provvedimento con cui la Giunta regionale approvera' il programma di intervento previsto dall'art. 9 della Legge regionale n. 64/90, alle seguenti condizioni:
- Che il "progetto per obiettivo" attivato risulti ricompreso nel programma della Giunta regionale avanti citato;
- Che l'ente interessato attesti, (mediante proprio atto reso esecutivo, in caso di enti pubblici), l'avvenuto rispetto, da parte della societa' giovanile, della convenzione cosi' come allegata alla richiesta di finanziamento inviata alla Regione entro i termini previsti dalla Legge regionale n. 64/1990;
- Che l'ente interessato abbia anticipato alla societa' giovanile cui e' affidata l'esecuzione del 'progetto per obiettivo' la propria quota".
Art. 2 - Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1991, in lire 3.000.000.000, si provvede, fino a concorrenza, con lo stanziamento all'uopo conservato a residuo sul cap. 22432 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, ai sensi dell'art. 61 lett. A) - primo comma - della Legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.
Art. 3
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





