Legge regionale 16 Marzo 1990, n. 15

Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento della giunta regionale per il personale della formazione professionale convenzionata.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 21
23/03/1990
Regione Calabria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli enti della gestione convenzionata della formazione professionale, di cui all'allegata tabella a, e' inquadrato, a domanda nel ruolo organico istituito con Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, in apposita sezione speciale ad esaurimento.

2 .

L'inquadramento e' subordinato ad un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed e' comunque, limitato al personale assunto in data anteriore all'entrata in vigore della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

Art. 2

1 .

Il personale che intende avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1 deve inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 .

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e di quelli necessari all'eccesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di eta'.

3 .

I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di equiparazione "b" alla presente legge allegata.

4 .

L'inquadramento e' deliberato dalla Giunta regionale, a seguito dell'espletamento del concorso, sempre in conformita' a quanto previsto dalla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.

5 .

Gli operatori inquadrati nei ruoli della formazione professionale ai sensi degli articoli precedenti devono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione

6 .

La frequenza del corso e' obbligatoria e non potra' essere inferiore ai 4/5 delle lezoni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forma maggiore nel qual caso il candidato avra' comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

Art. 3

1 .

Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali della formazione professionale.

Art. 4

1 .

Il personale di cui alla presente legge e' utilizzato nelle attivita' formative previste dall'articolo 31 della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 e, per la parte eccedente le esigenze dei piani formativi annuali, nelle strutture da istituire a livello regionale e provinciale in attuazione degli articoli 36, 37, 38 e 39 della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, nonche presso gli uffici dell'innovazione tecnologica di cui all'articolo 28, settore 69, della Legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 ed ancora, ove necessario, presso gli enti locali destinatari delle deleghe regionali.

2 .

A tal fine, il regolamento di attuazione della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, provvedera', con specifica e dettagliata normativa, all'articolazione degli uffici dell'osservatorio sul mercato del lavoro e dell'orientamento professionale e determinera' il personale, per numero e qualifica, da assegnare a ciascun ufficio.

Art. 5

L'articolo 5 della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e' sostituito dal seguente: 1. La Regione per le attivita' di orientamento, di osservazione sul mercato del lavoro e formazione professionale nonche' di educazione permanente, fatte salve le attivita' degli uffici statali eventualmente competenti in materia, adotta il metodo della programmazione come momento attuativo della programmazione socio-economica regionale. 2. La programmazione assume come obiettivo prioritario il raccordo fra domanda formativa e nuove esigenze del mercato del lavoro in rapporto ai piani occupazionali elaborati dall'agenzia dell'impiego prevista dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inoltre in rapporto ai processi innovativi ed alle nuove professioni da sviluppare nell'ambito regionale. 3. Essa si ispira al principio della flessibilita' del sistema formativo e per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle autonomie locali e delle forze sociali. 4. La programmazione si articola in programmi pluriennali e annuali.

Art. 6

L'articolo 34 della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, viene sostituito dal seguente: 1. Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico-scientifica, la Regione e gli altri soggetti che svolgono corsi di formazione professionale con finanziamenti pubblici, possono ricorrere mediante collaborazioni professionali ad esperti provenienti dal mondo delle imprese, dei servizi, delle libere professioni, degli istituti scientifici, universitari e di ricerca. 2. Le prestazioni degli esperti devono essere previste, nel piano regionale ed all'interno delle convenzioni e verranno regolate unicamente come incarichi di collaborazione professionale, escludendo in ogni caso, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato. 3. La prestazione degli esperti a carattere di intervento integrativo e speciale e i suoi contenuti saranno finalizzati alla qualificazione dell'intervento formativo.

Art. 7

1 .

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in l. 19.600.000.000 per l'anno1990,si provvedera' con i fondi assegnati dalla Regione Calabria, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilita' finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita Legge Finanziaria che lo accompagna. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 16 marzo 1990

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