Legge regionale 16 Dicembre 1996, n. 48
Interventi per favorire lo svolgimento delle attivita' istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 15 12/04/1997 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Sostituzione ed integrazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988
1 .
L'articolo 34 della Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e' sostituito dal seguente: "art. 34 (interventi a favore di associazioni).
- 1. Sono esercitate dalle province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le funzioni concernenti interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili ed handicappati.
- 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna Provincia nei confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o subprovinciale che abbiano sede nel territorio di rispettiva pertinenza; sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale.".
2 .
Gli interventi di cui all'articolo 34 della Legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attivita' istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni, ripartiti con riguardo agli elementi indicati all'articolo 3, comma 3.
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 10/1988
1 .
L'articolo 35 della Legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 4 della Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e' sostituito dal seguente: "art. 35 (riserva della Regione). - 1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni:
- Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;
- Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
- Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;
- Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
- Unione Italiana ciechi;
- Unione nazionale mutilati per servizio;
- Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali.
2 .
Eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono annualmente individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
3 .
Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attivita' istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni considerate; detti finanziamenti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalita'.".
Art. 3 - Erogazione dei finanziamenti e loro rendicontazione
1 .
Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 35 della Legge regionale 10/1988, come sostituito dall'articolo 2, le associazioni interessate presentano domanda alla direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno. Alla domanda e' unito il programma di attivita' con il relativo piano finanziario.
2 .
Le domande di cui al comma 1 sono inoltrate anche tramite gli organismi di coordinamento di livello regionale delle associazioni; in tal caso gli organismi predetti provvedono altresi' a trasmettere la relativa rendicontazione.
3 .
La ripartizione dei finanziamenti tra le associazioni richiedenti avviene sulla base di un sistema a punteggio riferito ai seguenti elementi:
- Numero degli associati;
- Personale dipendente;
- Sede, con distinta valutazione se in proprieta' o in locazione;
- Attivita' promozionale e programmi finalizzati.
4 .
I criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5 .
Entro il 31 marzo dell'anno successivo le associazioni beneficiarie presentano il rendiconto delle attivita' svolte ed i relativi conti consuntivi. Eventuali difformita' rispetto al programma presentato o ai compiti istituzionali prescritti dagli statuti determinano la revoca totale o parziale del beneficio.
Art. 4 - Norme finanziarie
1 .
Gli oneri relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 3, della Legge regionale 10/1988, come sostituito dall'articolo 2, fanno carico, a decorrere dall'anno1997,al capitolo 4985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 5 - Abrogazione di norme
1 .
Salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16 e 17 della Legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 - Entrata in vigore
1 .
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1997. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione





