Legge provinciale 24 Maggio 1991, n. 9

Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore

Ente 4
Fonte B.U.R.
n. 24
04/06/1996
provincia Trento

tipologia: Enti locali - Legge

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalita'

1 .

La presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento rivolti a favorire il piu' largo accesso all'istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei piu' alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Tali interventi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze didattiche dell'universita' degli studi di Trento ed in particolare a quelle connesse al suo carattere residenziale.

2 .

Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base degli articoli 2, 3, 33, 34 della Costituzione e nel rispetto delle competenze istituzionali dello stato e dell'universita'.

Art. 2 - Tipologia degli interventi

1 .

Per l'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge sono prioritariamente assicurati servizi di mensa, servizi abitativi ed assegni e borse di studio.

2 .

Nell'ambito del programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 15, sono altresi' realizzati, oltre che interventi volti a favorire la fruizione dei servizi gia' esistenti sul territorio, servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo nonche' ogni intervento utile a realizzare le finalita' di cui all'articolo 1.

3 .

Le attivita' di orientamento sono svolte avvalendosi delle competenti strutture della Provincia e nel rispetto delle competenze proprie dell'universita'.

Art. 3 - Destinatari

1 .

Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 2 gli studenti iscritti ai corsi di laurea o di diploma dell'universita' degli studi di Trento o degli istituti di istruzione superiore aventi sede principale nel territorio Provinciale.

2 .

Possono altresi' usufruire degli interventi di cui all'articolo 2 gli studenti di cittadinanza straniera partecipanti ai progetti di scambio e di mobilita' interuniversitaria, con particolare riferimento ai programmi organizzati nell'ambito della comunita' economica europea, nel rispetto degli accordi e dei trattati internazionali e secondo la normativa statale vigente.

3 .

Resta fermo l'articolo 11 della Legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, recante "interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria".

Capo II

Organizzazione amministrativa

Art. 4 - Opera universitaria

1 .

Salve le specifiche diverse disposizioni della presente legge, tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari sono erogati dall'opera universitaria dell'universita' degli studi di Trento, che continua a funzionare quale ente pubblico provinciale con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 5 - Organi dell'opera universitaria

1 .

Sono organi dell'opera universitaria:

  • Il consiglio di amministrazione;
  • Il presidente;
  • Il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 - Composizione del consig?-io di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria e' nominato dalla Giunta provinciale ed e' composto da

  • Il presidente, nominato d'intesa con il rettore dell'universita';
  • Tre rappresentanti dei docenti universitari;
  • Un rappresentante dei ricercatori e degli assi stenti universitari;
  • Quattro rappresentanti della Provincia esperti in materia di istruzione, di cui uno almeno scelto tra i funzionari della Provincia ed uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio Provinciale;
  • Quattro rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non piu' di un anno.

2 .

Alle riunioni del consiglio di amministrazione puo' partecipare, senza diritto di voto, il rettore dell'universita'.

3 .

I rappresentanti di cui alle lettere b), e) ed e) del comma 1 sono eletti secondo le modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'universita' per l'elezione dei componenti del consiglio medesimo. Tali elezioni avvengono contestualmente a quelle del consiglio di amministrazione deiruniversita'.

4 .

Il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio anche in relazione all'elezione del consiglio di amministrazione dell'universita'. I membri possono essere riconfermati.

5 .

I consiglieri di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del consiglio. Per i componenti di cui alle lettere b), e) ed e) del comma 1 la sostituzione e' disposta sulla base dei risultati delle elezioni per la Costituzione del consiglio.

6 .

Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

7 .

Il consiglio di amministrazione e' convocato in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

8 .

La mancata partecipazione a tre riunioni consiliari consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 7 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1 .

Il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente deiropera universitaria, scegliendolo tra i propri componenti.

2 .

Il consiglio di amministrazione delibera altresi' il programma pluriennale di attivita' dell'opera universitaria, il bilancio pluriennale ed annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo; autorizza la stipula di contratti e convenzioni; adotta ogni altra deliberazione inerente all'ordinamento dell'ente e allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

3 .

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art. 8 - Presidente dell'opera universitaria

1 .

Il presidente dell'opera universitaria ha la legale rappresentanza dell'ente; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone l'ordine del giorno; sovrintende all'andamento generale dell'ente.

2 .

In caso di motivata urgenza e necessita', ove non sia possibile convocare in tempo utile il consiglio di amministrazione, il presidente adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione dei piani, dei bilanci e degli atti a contenuto generale, nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

3 .

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vicepresidente.

Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

1 .

Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dalla Giunta provinciale ed e' composto da tre membri di cui:

  • Un membro designato dalle minoranze del Consiglio Provinciale, scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri;
  • Un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'universita', con i requisiti di cui alla lettera a);
  • Un membro scelto tra i funzionari della Provincia di comprovata esperienza nel settore della contabilita' e della finanza pubblica.

2 .

I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il medesimo periodo del consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

3 .

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4 .

Il collegio dei revisori dei conti compie le opportune verifiche in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia delle relazioni e' unita al predetto documento contabile.

5 .

Il collegio dei revisori dei conti, nella relazione che e' tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili.

Art. 10 - Indennita'

1 .

Al presidente dell'opera universitaria, ai membri del consiglio di amministrazione nonche' ai membri del collegio dei revisori dei conti e al commissario di cui all'articolo 16, comma 4 spetta uru'ndennita' di carica. Ai medesimi compete altresi' il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore.

2 .

La misura delle indennita' di carica e' stabilita dalla Giunta Provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito con l'articolo 2 della Legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 e modificato, da ultimo, con l'articolo 42, comma 3 della Legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Per i dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la loro partecipazione ad organismi di altre amministrazioni.

Art. 11 - Direttore

1 .

Il direttore da' esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione. Allo stesso competono, nell'ambito dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione, la direzione dell'attivita' dell'opera universitaria e del personale dell'ente.

2 .

Il direttore dell'opera universitaria e' nominato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, che lo sceglie fra il personale di ruolo dell'opera o fra quello in servizio presso il medesimo ente in posizione di comando, purche' in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 30 della Legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 per il conferimento dell'incarico di capo ufficio.

3 .

Con le modalita' di cui al comma 2, l'incarico di direttore puo' altresi' essere conferito a personale estraneo all'opera universitaria, con professionalita' ed esperienza nel campo amministrativo, in possesso del diploma di laurea.

4 .

Il direttore dura in carica cinque anni e puo' essere confermato alla scadenza. Con deliberazione del consiglio di amministrazione detto incarico puo' essere revocato, nel corso del quinquennio, ad istanza dell'interessato o per prestazioni lavorative inadeguate o per sanzione disciplinare comportante la sospensione dal servizio e la privazione. Dello stipendio.

5 .

Al direttore nominato ai sensi del comma 2 compete, in aggiunta al trattamento economico in godimento, la speciale indennita' prevista, per i dirigenti preposti ai servizi, dall'articolo 3 della Legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23.

6 .

Nel caso in cui il direttore dell'opera universitaria venga nominato ai sensi del comma 3, allo stesso compete il trattamento economico iniziale previsto per i dirigenti preposti ai servizi della Provincia oltre all'indermita' stabilita nel comma 5.

Art. 12 - Personale

1. Per l'attuazione dei propri compiti l'opera universitaria puo' avvalersi anche di personale comandato dalla Provincia o da altri enti pubblici.

2 .

Il regolamento per l'organizzazione e la gestione del personale determina la dotazione organica dell'ente; determina altresi' il trattamento giuridico ed economico del personale in conformita' a quanto previsto per i dipendenti della Provincia fatta salva la necessita' di modifica per particolari istituti specifici dell'opera universitaria, e secondo le modalita' previste dalla Legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

3 .

Il personale dell'opera universitaria e' iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti' Locali (INADEL).

Capo III

Disciplina degli interventi

Art. 13 - Regolamenti

1 .

Il consiglio di amministrazione adotta entro sei mesi dal proprio insediamento norme regolamentari per il funzionamento degli organi dell'ente, per l'organizzazione e la gestione del personale, per la gestione amministrativo-contabile nonche' per la disciplina degli interventi per il diritto allo studio.

2 .

I regolamenti ed ogni loro successiva modificazione sono approvati con deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 14 - Programmazione e organizzazione degli interventi

1 .

La Giunta provinciale stabilisce gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'istruzione superiore in Provincia di Trento. Il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta Provinciale, programma gli interventi in armonia con le esigenze didattiche e con il carattere residenziale dell'universita', sentiti i comuni interessati per quanto concerne gli interventi con incidenza urbanistica.

2 .

Il consiglio di amministrazione dell'opera delibera in ordine all'organizzazione e gestione degli interventi definendone i criteri generali e determina le modalita' di concorso nelle spese da parte dei destinatari, adeguando i relativi provvedimenti a quanto disposto dall'articolo 6 della Legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (Legge Finanziaria)".

3 .

Nell'organizzazione degli interventi sono comprese iniziative specifiche di sostegno a favore di studenti portatori' di handicap e degli studenti lavoratori.

4 .

Il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria adotta idonee misure di controllo e di verifica sulla qualita' dei servizi e sull'effettivo e regolare accesso dei destinatari agli stessi, prevedendo a tal fine anche forme di partecipazione da parte degli utenti.

5 .

Al fine inoltre di consentire una valutazione complessiva della connessione funzionale dell'istruzione secondaria superiore nel territorio provinciale con l'istruzione universitaria, la Provincia si avvale del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della Legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, recante "norme in materia di' autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio".

Art. 15 - Strumenti di programmazione

1 .

L'opera universitaria adotta quali strumenti di programmazione il programma pluriennale di attivita', il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

2 .

Il programma pluriennale di attivita', che ha durata triennale, e' lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che l'opera universitaria intende perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale puo' essere aggiornato annualmente.

3 .

Il programma pluriennale di attivita', in raccordo con gli interventi programmati dall'universita' ed in armonia con gli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta Provinciale, indica:

  • Le previsioni concernenti l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 e l'attivazione degli altri interventi;
  • I mezzi e le strutture disponibili o da acquisire, i tempi necessari e le modalita' di finanziamento per l'attuazione degli interventi previsti.

4 .

Il programma pluriennale di attivita', oltre agli interventi di competenza dellopera universitaria, riporta anche, relativamente ai beni e alle strutture messi a disposizione dalla Provincia proposte per gli interventi di rinnovo, ammodernamento e adeguamento che risultino necessari per l'efficienza e la funzionalita' dei predetti beni e strutture.

5 .

La proposta di programma pluriennale o di aggiornamento dello stesso e' trasmessa all'universita' e ai comuni sul cui territorio si ano ubicati' o sia prevista l'ubicazione di servizi attivati dall'opera universitaria entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento per la formulazione del proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta medesima. Il parere si intende favorevole ove non sia reso entro il termine predetto.

6 .

La proposta, corredata dal parere espresso dall'universita' e dai comuni interessati, e' quindi trasmessa alla Giunta Provinciale, ai fini della determinazione dei finanziamenti a carico del bilancio Provinciale, entro il 31 luglio successivo.

7 .

Il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria. Adotta, entro il 30 novembre dell'armo precedente a quello di riferimento ed unitamente al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, il programma pluriennale di attivita' o i suoi aggiornamenti, trasmettendoli alla Giunta provinciale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 16.

Art. 16 - Controlli

1 .

La Giunta provinciale esercita la vigilanza sulla conformita' dell'attivita' dell'opera universitaria agli indirizzi generali dalla medesima stabiliti nonche' sul regolare funzionamento dell'ente, e a tal fine puo' richiedere l'acquisizione di documenti e di atti e puo' disporre ispezioni.

2 .

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale, alla quale devono essere trasmesse entro dieci giorni dall'adozione, le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti il programma pluriennale di attivita', i bilanci, gli atti concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili. Le deliberazioni predette divengono comunque esecutive ove la Giunta provinciale non si pronunci entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento.

3 .

Il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore da lui delegato puo' chiedere all'opera universitaria, entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma 2, per l'esercizio del controllo, decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

4 .

Nel caso di gravi irregolarita' o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, la Giunta provinciale ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario responsabile per l'ordinaria amministrazione e per i provvedimenti necessari al rinnovo del consiglio di amministrazione.

Art. 17 - Servizi di mensa, servizi abitativi, assegni e borse di studio, prestiti d'onore

1 .

I servizi di mensa sono gestiti direttamente o mediante appalto o convenzione con enti o privati. Allo scopo di verificare la qualita' e l'efficienza del servizio, e' istituita una commissione mensa composta da studenti e docenti, la quale operera' secondo norme regolamentari adottate dal consiglio di amministrazione.

2 .

I servizi abitativi, volti a consentire una regolare frequenza ai corsi di studio, sono di norma organizzati in forma di residenze collettive dotate di strutture idonee allo svolgimento di attivita' comuni.

3 .

I servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono erogati con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalita' ed in base ai requisiti prescritti dai relativi bandi di concorso.

4 .

L'opera universitaria determina la misura del canone a carico degli studenti per i servizi abitativi nelle strutture da essa direttamente gestite.

5 .

L'opera universitaria puo' stipulare convenzioni con i gestori di residenze e collegi, determinando un concorso alle spese dei gestori o, in alternativa, a quelle direttamente sostenute dagli studenti. Le convenzioni devono prevedere che l'ammissione degli studenti avvenga a condizioni similari a quelle previste per i servizi abitativi propri dell'opera e che gli studenti ammessi siano tenuti al rispetto degli eventuali regolamenti interni dei gestori. Il concorso alle spese dei gestori deve essere determinato in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 dell'articolo 14 e con le deliberazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, assicurando comunque l'economicita' degli interventi rispetto ai servizi gestiti direttamente. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'opera determina ed aggiorna periodicamente il limite massimo pro capite del concorso alle spese dei gestori. Il concorso alle spese direttamente sostenute dagli studenti assicura, allo scopo di garantire un trattamento economico equipollente tra le diverse opzioni, la copertura, sino a concorrenza del limite massimo predetto, dei costi eccedenti la misura del canone di cui al comma 4 del presente articolo.

6 .

L'opera universitaria puo' altresi' stipulare convenzioni con i proprietari di abitazioni o appartamenti da cedere in locazione a studenti, concorrendo alla copertura dei canoni di locazione o, in alternativa, determinando un concorso alle spese sostenute direttamente dagli studenti. Tali convenzioni devono uniformarsi a tutti i criteri ed alle condizioni di cui al comma 5.

7 .

L'opera universitaria puo' disciplinare la concessione di prestiti d'onore agli studenti universitari meritevoli mediante convenzione con istituti di credito.

Art. 18 - Servizi culturali, editoriali, ricreativi, turistici e sportivi

1 .

Nella regolamentazione degli interventi di cui all'articolo 13, possono essere previste forme di incentivazione delle attivita' culturali, editoriali, ricreative, turistiche e sportive promosse da cooperative di studenti e da associazioni studentesche costituite con atto pubblico presenti nell'universita', favorendone, in particolare, l'autogestione.

Capo IV

Gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 19 - Bilanci e gestione finanziaria

1 .

Il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attivita', un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del bilancio pluriennale della Provincia autonoma di Trento. Il bilancio pluriennale e' approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

2 .

Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atta a rappresentare il programma pluriennale di attivita' dell'opera universitaria.

3 .

Ie previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

4 .

Il bilancio annuale di previsione, unitamente al bilancio pluriennale, e' approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio e' accompagnato da una relazione nella quale sono individuati gli elementi di coerenza del documento contabile con il programma pluriennale di attivita' ed i criteri assunti per l'elaborazione delle previsioni finanziarie in armonia con gli obiettivi stabiliti per la finanza Provinciale.

5 .

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

6 .

Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove e' evidenziato anche lo stato di attuazione del programma pluriennale di attivita', e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7 .

All'opera universitaria si applica la disciplina prevista per gli enti funzionali della Provincia

8 .

L'opera universitaria ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

9 .

Le disposizioni in materia di contabilita' e di gestione economico-finanziaria non previste dalla presente legge sono disciplinate da uno specifico regolamento di contabilita' elaborato, ai sensi dell'articolo 13, con riferimento alle disposizioni recate dalla Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, in quanto applicabili.

Art. 20 - Entrate

1 .

Le entrate dell'opera universitaria sono costituite da:

  • I finanziamenti disposti dalla Provincia autonoma di Trento;
  • I contributi o le sovvenzioni di enti pubblici e privati;
  • I concorsi e le rette degli studenti;
  • I corrispettivi dei servizi prestati ad altri soggetti;
  • I redditi di eventuali donazioni e lasciti;
  • I proventi derivanti dalla cessione di beni;
  • Ogni altra entrata riguardante la gestione e le finalita' dell'opera universitaria.

Art. 21 - Beni

1 .

Appartengono al patrimonio dell'opera universitaria i beni mobili e immobili che a qualunque titolo siano o diventino di sua proprieta'.

2 .

Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale puo' mettere a disposizione dell'opera universitaria in comodato immobili, arredi e attrezzature.

3 .

Per i medesimi fini l'opera universitaria, stipulando apposita convenzione, puo' utilizzare anche immobili, arredi e attrezzature messi a disposizione dall'universita' e da altri soggetti pubblici e privati.

4 .

La Giunta provinciale puo' stabilire che gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, adeguamento e comunque qualsiasi investimento sulle strutture messe a disposizione ai sensi del comma 2 possano essere effettuati dall'opera universitaria sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta Provinciale. In tal caso la Provincia assegna all'opera universitaria i finanziamenti necessari all'effettuazione degli interventi.

Art. 22 - Finanziamenti a carico del bilancio provinciale

1 .

La Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare annualmente all'opera universitaria somme per le spese di funzionamento, determinandone l'entita' sulla base del bilancio annuale di previsione e del programma pluriennale di attivita' dell'ente e in relazione a tipologie di servizi erogati secondo criteri idonei ad assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicita'.

2 .

Allo scopo di concorrere al finanziamento degli investimenti previsti nel programma pluriennale di attivita', la Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare somme fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Tali finanziamenti possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, fino alla concorrenza degli oneri di ammortamento, inclusi gli interessi di preammortamento, derivanti dall'accensione di mutui. I contributi annui costanti sono erogati direttamente all'opera universitaria in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale e' stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per gli investimenti sulle strutture messe a disposizione dalla Provincia si applicano le norme previste dal comma 4 dell'articolo 21.

3 .

La Giunta provinciale e' altresi' autorizzata a costituire idonee garanzie fidejussorie per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'opera universitaria per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge.

4 .

Nei provvedimenti di assegnazione sono in oltre precisate le modalita' di erogazione, da individuare tenendo conto pure delle disposizioni di cui all'articolo 111 della Legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e all'articolo 21 della Legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

Capo V

Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario

Art. 23 - Ulteriori provvidenze

1 .

La Giunta provinciale puo' assegnare sovvenzioni o garantire il pagamento diretto di servizi per gli studenti residenti in Provincia di Trento, iscritti a corsi universitari all'estero finalizzati al conseguimento di titoli di studio, i quali non godano di alcuna contribuzione finanziaria erogata da enti pubblici, fondazioni o organismi privati.

2 .

A tal fine la Giunta provinciale definisce con regolamento i requisiti oggettivi e soggettivi nonche' le modalita' per la concessione delle sovvenzioni.

3 .

La Giunta provinciale determina le misure delle sovvenzioni con riferimento alla tipologia dei servizi erogati dall'opera universitaria ed in relazione ai costi residenziali della localita' estera.

Art. 24 - Interventi per l'emigrazione

1 .

La Provincia puo' avvalersi dell'opera universitaria per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 18 della Legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "interventi nel settore dell'emigrazione".

Art. 25 - Interventi urgenti per i servizi abitativi

1 .

Per sopperire, alle attuali, particolari ed indifferibili necessita' di alloggio, la, Giunta Provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, e' autorizzata a concedere contributi a favore di enti, cooperative o fondazioni senza scopo di lucro:

  • Per la sistemazione e l'ampliamento di edifici di loro proprieta' da destinarsi a residenze collettive;
  • Per l'arredamento a fini ricettivi, con vincolo di destinazione del medesimo, di edifici utilizzati per servizi abitativi.

2 .

I contributi di cui al comma 1 sono concessi nell'ambito dei piani di intervento di cui agli articoli 2 e 42 della Legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, modificati con gli articoli 2 e 17 della Legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44, previa determinazione da parte della Giunta provinciale in ordine ai vincoli di destinazione dei beni immobili e mobili alle finalita' di cui al presente articolo; a tal fine la Giunta provinciale puo' determinare una riserva di fondi.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 26 - Norme transitorie e finali

1. La Giunta provinciale nomina il nuovo consiglio di amministrazione dell'opera universitaria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 .

In tale occasione sono confermati in carica i rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), e), d) ed e) facenti parte del consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare. Per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), l'universita' provvede ad integrarne il numero fino a quattro, secondo criteri e modalita' stabiliti dalla stessa.

3 .

Fino alla nomina del nuovo consiglio e' prorogato il consiglio di amministrazione in carica.

4 .

Le disposizioni della presente legge trovano la loro prima applicazione per la gestione finanziaria dell'opera universitaria e per la programmazione e la realizzazione delle attivita' di assistenza agli studenti universitari relative all'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

5 .

L'attuazione degli interventi di assistenza a favore degli studenti universitari per l'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere regolata dalle disposizioni normative precedentemente in vigore, le quali cessano definitivamente di applicarsi con l'approvazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 13.

6 .

Il regolamento relativo all'organizzazione e alla gestione del personale dispone anche in ordine al passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento del personale dell'opera universitaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita. Il medesimo regolamento dispone inoltre la possibilita' di inquadramento a domanda del personale di ruolo di altri enti pubblici che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio presso l'opera universitaria in posizione di comando o adibito dall'istituto trentino di cultura ad attivita' rientranti nelle finalita' dell'opera universitaria. Inquadramento e' effettuato nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La dotazione organica approvata in sede di primo impianto e' determinata nel numero massimo di ventotto unita'.

7 .

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 sono abrogati, ferme restando le disposizioni negli stessi contenute relativamente agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8 .

Ai servizi di mensa e alloggio possono essere ammessi, verso corresponsione del costo degli stessi e compatibilmente con le esigenze didattiche dell'universita', anche soggetti diversi da quelli elencati al comma 1 dell'articolo 3 ed in particolare i partecipanti, anche a titolo temporaneo, alle attivita' didattiche e di ricerca dell'universita' medesima.

9 .

Ai servizi di mensa e di alloggio organizzati dall'opera universitaria possono essere ammessi, mediante convenzione, alle medesime condizioni previste per i destinatari di cui al comma 1 dell'articolo 3, gli studenti del Corso Superiore di Scienze Religiose (CSSR) istituito in Trento. Tali studenti, che fruiscano dei predetti servizi, sono tenuti a versare all'opera universitaria una somma corrispondente alla quota media delle tasse, soprattasse e contributi dovuta dagli studenti in corso di laurea per l'iscrizione all'universita' e destinata alla realizzazione delle finalita' dell'opera universitaria.

Capo VII

Disposizioni finanziarie

Art. 27 - Autorizzazioni di spesa

1 .

Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 8, comma 1 della Legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 sono utilizzati, per la quota non ancora impegnata, per i fini di cui all'articolo 22, comma 1 della presente legge. Per i medesimi fini e' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991. Per gli esercizi finanziari successivi, sara' disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2 .

Gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 3 della Legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 sono utilizzati, per la quota non ancora impegnata, per i fini di cui agli articoli 21, comma 4 e 22, comma 2 della presente legge limitatamente ai contributi in conto capitale.

3 .

Per i fini di cui all'articolo 25 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 42 della Legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, modificato con l'articolo 17 della Legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

4 .

Con successive leggi Provinciali si provvedera' alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente ai contributi annui costanti, all'articolo 22, comma 3, e all'articolo 23.

Art. 28 - Copertura degli oneri

1 .

Alla copertura dell'onere di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 27, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella b - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce "norme in materia di diritto allo studio per l'istruzione superiore" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3 concernente "bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993".

2 .

Al maggiore onere, valutato nell'importo di lire 500.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 27, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilita', di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "scuola", programma "scuola", area di intervento "diritto allo studio" del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della Legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

3 .

Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Art. 29 - Variazioni di bilancio

1 .

Nello stato di previsione della spesa - tabella b -per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della Legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3 sono apportate le seguenti variazioni:

Allegato al file ale000843arlex.txt

3 .

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991.1993 di cui all'articolo 14 della Legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 28 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al comma 2 del medesimo articolo 28. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

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