Legge regionale 29 Marzo 1995, n. 17

Rifinanziamento della l.r. 14 settembre 1994, n. 61 concernente: "fondo regionale per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale" e successive modificazioni.

Ente 3
Fonte Altro
n. 50
16/12/1995
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

La L.R. 14 settembre 1994, n. 61: "fondo regionale per la incentivazione della occupazione giovanile e per la agevolazione della crescita imprenditoriale" e' rifinanziata, per l'anno 1994, con la somma di lire 6.500.000.000 (seimiliardicinquecentomilioni).

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno1995in lire 6.500.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 partita n. 4 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, lo stanziamento iscritto al cap. 022434 (interventi regionali per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale) e' incrementato di lire 6.500.000.000 in termini di sola competenza.

Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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