Legge regionale 2 Gennaio 1997, n. 5

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, recante: "provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985, n. 5, 4giugno 1988, n. 11, 30 aprile

Ente 3
Fonte Altro
n. 21
24/05/1997
Regione Sardegna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Rata di ammortamento

1 .

Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e' inserito il seguente comma: "1-bis. La rata di ammortamento a carico del beneficiario non puo' comunque superare quella che risulterebbe dalla applicazione dei benefici di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, nelle Regioni dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/1988, cosi come determinato ai sensi dell'articolo 10 della presente legge".

Art. 2 - Massimali di spesa agevolabili

1 .

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della Legge regionale n. 51 del1993, e' sostituita dalla seguente: "c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443".

2 .

Le lettere c) dei commi 2 e 5 dell'articolo 9 sono sostituite dalla seguente: "e) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della legge n. 443 del 1985".

Art. 3 - Finanziamenti tramite artigiancassa

1 .

Il comma 3 dell'articolo 10 della Legge regionale n. 51 del 1993, e' sostituito dai seguenti: "3. L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata ad effettuare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per l'abbattimento degli interessi istituito presso la cassa per il credito delle imprese artigiane da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che puo' essere ammesso, e sulla parte di importo tra i 10 e 20 milioni, per l'acquisto di macchine, attrezzature e scorte, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capitolo VI e successive modifiche, dalla cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi dal 45 per cento al 36 per cento del tasso di riferimento sull'importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata legge 949/52, incluse le operazioni interamente a valere sui fondi statali, scorte comprese, secondo la normativa della stessa legge. 3-bis. I conferimenti dei fondi di cui al comma 3 del presente articolo possono inoltre essere utilizzati per ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane in relazione agli interventi della cassa finalizzati: a) alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, contratti dalle imprese artigiane per finalita' aziendali derivanti dai casi previsti dall'articolo 12-bis, commi 1, 2, 3 e 4, cosi' come istituito dall'articolo 7 della presente legge; b) al sostegno di specifiche tipologie di investimento relative agli assetti organizzativi, dimensionali e innovativi di processo e di prodotto delle imprese artigiane in attuazione dei singoli progetti speciali di comparto. 3-ter. L'importo massimo del finanziamento agevolabile per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti e' elevato di lire 40 milioni a carico dei conferimenti regionali".

Art. 4 - Durata delle agevolazioni in conto canoni e in conto interessi

1 .

Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della Legge regionale n. 51 del 1993, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La durata del contributo in conto interessi od in conto canoni degli investimenti ammessi alle relative agevolazioni a carico della cassa per il credito artigiano e' protratta con oneri a carico dei conferimenti regionali per i seguenti periodi massimi: a) 3 anni per impianto; b) 1 anno per macchine ed attrezzature; c) 2 anni per scorte di materie prime e/o prodotti finiti".

Art. 5 - Contributo in conto gestione cooperative e consorzi di garanzia fidi

1 .

Il comma 3 dell'articolo 12 della Legge regionale n. 51 del 1993, e' sostituito dal seguente: "3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al com- ma 1 e' corrisposto un contributo in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente: a) fino a 5 miliardi l'1 per cento; b) da 5 a 10 miliardi l'1,5 per cento; c) oltre i 10 miliardi il 2 per cento. Il contributo non puo' comunque superare lire 300 milioni".

Art. 6

1 .

Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della Legge regionale n. 51 del 1993, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. I fondi di garanzia costituiti, con versamenti dei soci, dalle cooperative artigiane di garanzia presso gli enti creditizi convenzionati, purche' di ammontare non inferiore a lire 50 milioni, sono integrati, a domanda, da contributi concessi dall'ammistrazione regionale. L'ammontare dei contributi e' ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati. 3-ter. I fondi di garanzia, costituiti con versamenti dei soci, dai consorzi fidi presso gli enti creditizi convenzionati, purche' di ammontare non inferiore a lire 100 milioni, sono integrati, a domanda, con contributi concessi dall'amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi e' ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati".

Art. 7 - Consolidamento finanziario

"12-bis. (consolidamento finanziario imprese artigiane). -

8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati da apposite direttive regionali".

Art. 8 - Differimento delle rate insolute

1 .

"art 12-ter (differimento delle rate insolute ex lege n. 40 del 1976). -

3. Il differimento dei debiti scaduti indicati nel comma 1 e' concesso subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria che accerti il possesso dei requisiti intrinseci di validita' produttiva delle imprese richiedenti, da esperirsi da parte degli istituti di credito delegati alla gestione del fondo".

Art. 9 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3-ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 12-bis, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito quest'ultimo dall'articolo 7 della presente legge, valutati in annue lire 2.000.000.000 si fa fronte con le disponibilita', del fondo istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 7 agosto 1971, n. 685.

2 .

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in annue lire 50.000.000, si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07064/02 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni, 1996-1998.

3 .

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in lire 1.000.000.000 annue si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07029 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.

4 .

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12-bis, commi 5 e 6, della Legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito dall'art. 7 della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per l'anno1997ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07034 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.

5 .

Nel bilancio pluriennale della Regione 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis).

6 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998, si fa fronte con i bilanci della Regione per gli stessi anni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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