Decreto Ministeriale 25 Ottobre 1994, n. 341

Individuazione di criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4 dell'art.5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 15234
28/11/1994

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

Per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4 a fronte dei limiti finanziari posti dal successivo comma 13, dell'art.5 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, vengono individuati i seguenti criteri di priorita': a)data dell'accordo ove esistente intervenuto a livello Ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e societa' controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Tale data verra' specificamente indicata nei decreti che verranno adottati; b)ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate, presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, quale si rileva dalla relativa data di protocollo.nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu' favorevole.

Art. 2

L'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani <> (INPGI), sono tenuti ad osservare i criteri individuati nell'art.1, in sede di applicazione dei singoli decreti di concessione. Il presente decreto sara' trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei Conti.

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