LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 6
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 27 05/07/2003 |
| Regione | Valle D'Aosta |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalita' e oggetto
1. La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le iniziative dirette e gli interventi finanziari, di seguito denominati interventi, volti a promuovere in particolare: a) la realizzazione di investimenti produttivi da parte di imprenditori singoli o associati; b) la commercializzazione dei prodotti; e) l'associazionismo tra imprese.
3. La presente legge disciplina, inoltre, gli strumenti di programmazione e di monitoraggio diretti a coordinare e a migliorare l'efficacia degli interventi diretti allo sviluppo delle imprese, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.
Art. 2 - Programma triennale per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato
1. La Regione, nel quadro degli obiettivi programmatici comunitari, nazionali e regionali, approva il programma triennale per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, di seguito denominato programma.
2. Il programma contiene: a) la valutazione della consistenza strutturale ed economica del settore, articolata distintamente per l'industria e l'artigianato, dei principali ostacoli allo sviluppo del settore stesso e delle tendenze evolutive prevedibili; b) lo stato di attuazione degli interventi in atto; c) le linee di politica da perseguire per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente; d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, quantificando le risorse pubbliche da destinare al settore; e) la suddivisione previsionale delle risorse pubbliche tra quelle di fonte comunitaria, statale, regionale e locale; f) il coordinamento tra le risorse riservate al sostegno specifico del settore e quelle, relative ad altri settori, atte a determinare un favorevole contesto di economie esterne.
3. Il programma e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, e puo' essere aggiornato annualmente, in tutto o in parte, per essere adattato all'evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni della sua realizzazione.
Art. 3 - Formazione del programma
1. Per la definizione dei contenuti del programma, la giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con il consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali, di quelli artigiani e dei lavoratori, nel rispetto dei metodi e dei tempi previsti dal Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000.
2. Per l'elaborazione dei contenuti del programma, la giunta regionale tiene conto delle risultanze delle attivita' svolte dall'osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato di cui all'art. 4.
3. Il triennio di vigenza del programma coincide con tre esercizi finanziari completi. La giunta regionale, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, sottopone al consiglio regionale la proposta di programma relativa al triennio successivo per la sua approvazione.
4. Il primo programma e' approvato dal consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato
1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad una efficace programmazione di settore, e' istituito, nell'ambito della struttura regionale competente in materia, l'osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato, di seguito denominato osservatorio.
2. Per il conseguimento delle sue finalita', l'osservatorio: a) promuove studi, ricerche ed indagini, generali e specialistici, relativi all'industria e all'artigianato in ambito regionale; b) organizza la raccolta e l'aggiornamento di dati statistici significativi; c) effettua il monitoraggio dell'efficacia degli interventi pubblici a sostegno del settore; d) realizza strumenti di informazione periodica; e) realizza un centro di informazione e di documentazione sugli interventi pubblici a sostegno del settore da utilizzare anche per la formazione del programma di cui all'art. 2.
3. Per lo svolgimento delle attivita' dell'osservatorio, la Regione puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati che abbiano specifica competenza nei settori dell'industria e dell'artigianato.
4. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio.
Capo II
Disciplina comune degli interventi
Art. 5 - O g g e t t o
1. Il presente capo detta la disciplina comune delle forme di intervento a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali aventi sede operativa in Valle d'Aosta, con particolare riguardo ai procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione degli interventi medesimi.
Art. 6 - Disposizioni generali
1. La dimensione delle imprese e' quella definita dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli interventi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensita' di aiuto previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonche' dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.
3. Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, l'apporto finanziario del soggetto beneficiano dell'intervento non puo' in ogni caso essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento medesimo.
Art. 7 - Tipologia dei procedimenti istruttori
1. Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica di cui all'art. 8 qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a euro 50.000 e all'istruttoria valutativa di cui all'Art. 9 qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 50.000.
Art. 8 - Istruttoria automatica
1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarita' delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.
2. La domanda di intervento e' presentata alla struttura regionale competente per materia in relazione al settore oggetto dell'intervento, di seguito denominata struttura competente.
3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.
Art. 9 - Istruttoria valutativa
I. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici, finanziari e occupazionali attesi, nonche' della pertinenza, compatibilita' ed impatto delle spese previste in relazione all'iniziativa oggetto dell'intervento e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa.
2. La domanda di intervento e' presentata alla finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni (Finaosta S.p.a.), che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attivita' istruttoria, compresa l'entita' dei compensi da corrispondere.
3. Finaosta S.p.a. effettua l'istruttoria delle domande presentate e ne comunica l'esito alla struttura competente.
Art. 10 - Concessione, diniego e revoca degli interventi
1. La concessione, il diniego e la revoca degli interventi nei casi previsti dall'art. 14 sono disposti con deliberazione della giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di Finaosta S.p.a., sulla base delle garanzie offerte, qualora l'intervento sia concesso sotto forma di mutuo a tasso agevolato, di contributo in conto interessi o di prestito partecipativo.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, l'erogazione dei contributi in conto capitale, dei contributi in conto interessi, dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi e' subordinata alla verifica della completezza e della regolarita' della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di intervento.
Art. 11 - R i n v i o
1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli interventi di cui alla presente legge, nonche' l'individuazione di eventuali criteri cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, e' demandata alla giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La giunta regionale stabilisce, altresi', anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalita' ed i criteri per l'erogazione degli interventi, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 12 - Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni
1. Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge e' obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.
2. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.
3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati e' concessa con deliberazione della giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'intervento deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si e' beneficiato dell'intervento.
4. L'autorizzazione puo' prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purche' proporzionale al periodo di utilizzo del bene. L'autorizzazione puo' prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
5. La restituzione non e' dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purche' la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
6. La cessione, l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui e prestiti partecipativi in corso di ammortamento.
7. Il soggetto beneficiario puo' estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione degli stessi nella misura indicata al comma 3.
8. Nei casi di cui al comma 7, e' ammessa, previa autorizzazione della giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
Art. 13 - Ispezioni e controlli
1. Le strutture competenti, anche avvalendosi di Finaosta S.p.a., possono disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'intervento.
2. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonche' ad ogni documentazione necessaria.
Art. 14 - Revoca degli interventi
1. Gli interventi sono revocati qualora il soggetto beneficiario: a) non adempia l'obbligo di cui all'art. 12, comma 1; b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro tre anni dalla data di concessione dell'intervento; c) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'intervento; d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento.
2. La revoca dell'intervento e' altresi' disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'intervento medesimo, nonche' qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'intervento, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.
3. La revoca dell'intervento comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, di prestiti partecipativi e di fideiussioni, a Finaosta S.p.a. l'intero importo dell'intervento, maggiorato degli interessi calcolati con le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La revoca dell'intervento puo' essere disposta anche in misura parziale, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La mancata restituzione dell'intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Art. 15 - Sanzioni
1. La revoca, anche parziale, dell'intervento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della meta' ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
Capo III
Interventi a sostegno degli investimenti produttivi
Capo IV
Interventi ed iniziative a sostegno della internazionalizzazione del sistema produtfivo regionale
Capo V
Interventi a sostegno dei consorzi di imprese
Capo VI
Disposizioni finanziarie
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Aosta, 31 marzo 2003.
LOUVIN





