Decreto Ministeriale 27 Ottobre 1993, n. 601

Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, alle societa' consortili a capitale

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 15234
14/03/1994

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1 - Definizioni.

1 .

Ai sensi del presente regolamento si intende per legge: la Legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Art. 2 - Procedura per la presentazione delle domande.

1 .

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 27 della legge le societa' consortili trasmettono alla Regione ove ha sede la maggior parte delle imprese associate interessate al progetto e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a)domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, di ammissione agli interventi firmata dal responsabile legale; b)copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda. Dallo statuto deve risultare, oltre il divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 18 della legge, il divieto per gli enti e per le imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge medesima di fruire dei servizi e delle attivita' della societa' consortile a cui partecipano; c)atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal responsabile legale della societa' consortile secondo le disposizioni della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive variazioni, dove si attesti la conformita' della societa' consortile ai requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto e dal quale devono risultare i dati di cui all'allegato 1; d)programma di attivita' , anche a carattere pluriennale che si intende realizzare, e che deve indicare:

2 .

Qualora non VI sia una maggioranza delle imprese interessate al progetto ubicate in una sola Regione la domanda deve essere presentata alla Regione dove ha sede la societa' consortile.

3 .

Qualora le domande riguardino lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, devono essere trasmesse anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3 - Termine per la presentazione delle domande.

1 .

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni e' fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

2 .

Per gli anni successivi il termine e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4 - Investimenti ammissibili.

1 .

Sono ammessi al contributo gli investimenti in beni materiali o immateriali, effettuati successivamente al 25 ottobre 1991 mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte delle societa' consortili e finalizzati alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o piu' delle attivita' di cui al comma 7 dello stesso art. 27 della legge.

2 .

Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a: a)attrezzature, impianti, beni strumentali; b)terreni e fabbricati; c)acquisti dei necessari materiali di consumo; d)personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione; e)realizzazione di prototipi; f)acquisizione dall'esterno di servizi di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa, IV i compresa la progettazione; g)acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi; h)acquisto o realizzazione di software.

3 .

I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 27, comma 7, lettera i), della legge circa la possibilita' del recupero degli immobili industriali preesistenti, per la loro destinazione a fini produttivi.

4 .

I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

5 .

Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, che non attengano strettamente al programma.

Art. 5 - Progetto programma di sviluppo di iniziative consortili.

1 .

Le Regioni, in tempo utile per la presentazione delle domande, predispongono, in relazione ai propri piani regionali di sviluppo, ai propri strumenti di programmazione e alle proprie normative generali e di settore, il <> di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge, determinando in esso le priorita' di accesso alle agevolazioni e l'entita' degli interventi propri e di altri enti pubblici destinati al finanziamento di tale <>.

2 .

Il <> deve privilegiare: a)la qualita' ; b)la ricerca tecnologica; c)il risparmio energetico; d)la fornitura di servizi comuni alle imprese socie (oltre la fornitura di aree attrezzate o fabbricati).

Art. 6 - Procedura per la concessione delle agevolazioni.

1 .

Le Regioni effettuano l'istruttoria sulle domande pervenute, in particolare verificando: a)la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la loro conformita' a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento; b)la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per le societa' consortili e le imprese consorziate; c)la validita' tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria; d)la coerenza con il <> di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge.

2.

Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine per la presentazione delle domande, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a)il <> di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dal comma 3 dell'art. 21 della legge; b)una relazione istruttoria relativa alle domande pervenute corredata, per ogni domanda, del proprio motivato parere.

3.

Le domande che hanno ottenuto il parere favorevole della Regione sono riepilogate in un elenco, indicando per ogni domanda i contributi ritenuti ammissibili, con la eventuale ripartizione nei vari anni di intervento. La maggiorazione del contributo, prevista dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 27, si applica ai soggetti localizzati nei territori di cui all'allegato 2 e dei quali almeno i 4/5 delle piccole imprese socie sono localizzate nei territori suddetti.

4.

Le domande devono essere ordinate sulla base della validita' tecnica ed economica dei programmi, tenendo conto dei criteri di priorita' previsti dal progetto-programma.

5.

Entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo la Regione deve informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'avvenuto adempimento dell'istruttoria di tutte le domande e dell'avvenuta trasmissione della relativa documentazione. In assenza di detta comunicazione, il Ministero provvede, previa diffida, ad effettuare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi senza tenere in considerazione gli atti gia' eventualmente posti in essere dalla Regione che dovessero successivamente pervenire al Ministero.

6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle Regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2 del presente articolo, al riparto tra le Regioni dei fondi di cui al comma 12 dell'art. 27 della legge.

7.

Qualora le disponibilita' finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili tra le Regioni avviene in misura proporzionale alle richieste totali. Per ciascuna Regione sono interamente agevolate le domande che, secondo l'ordine di priorita' determinato dalla Regione stessa, rientrano nelle disponibilita' assegnate, con l'eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima che rientri parzialmente nell'importo cosi' determinato.

8.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da' comunicazione alle Regioni dell'avvenuto riparto e provvede ad accreditare i fondi necessari per le erogazioni del primo anno. All'inizio dell'anno successivo il Ministero provvede ad accreditare i fondi per l'anno in corso.

9.

Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del riparto dei fondi le Regioni provvedono, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti seguendo l'ordine di priorita' dei progetti approvati.

Art. 7 - Istruttoria svolta dal ministero.

1n.

Nel caso in cui debba provvedere, a norma dell'art. 21, comma 5, della legge, all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attiene alle seguenti disposizioni: a)informa il consorzio o la societa' consortile che all'istruttoria e alla eventuale successiva erogazione provvede direttamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b)verifica la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformita' della stessa a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento; c)verifica la sussistenza dei requisiti di legge per i consorzi e le imprese consorziate; d)verifica la validita' tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria; e)provvede ad approvare le domande e a determinare l'ordine delle priorita' attenendosi ai criteri di cui al comma 2 del precedente art. 5; f)provvede, entro quindici giorni dal riparto dei fondi di cui al comma 6 del precedente art. 6, alla concessione delle agevolazioni ai consorzi e societa' consortili nei limiti risultanti dal riparto stesso.

Art. 8 - Erogazioni effettuate dal ministero.

1.

L'erogazione del contributo avviene in due quote, pari al 40 e al 60 dell'ammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50 e al completamento dello stesso.

2.

L'erogazione della seconda quota di contributo pari al 60, avviene dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della Legge 26 aprile 1983, n. 130, hanno verificato la realizzazione totale del programma.

3.

Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti i soggetti beneficiari devono presentare rendiconti contabili, attenendosi alle seguenti disposizioni: a)gli acquisti da terzi devono essere indicati mediante elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi, ovvero mediante elaborati meccanografici di contabilita' contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche; b)le spese per il personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma sono documentate sulla base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate, che devono risultare da un registro appositamente costituito, nel quale vengono annotate le ore quotidianamente prestate per ciascun addetto, nonche' da una dichiarazione resa dagli addetti stessi.

4.

I rendiconti contabili devono essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda; di ciascuna voce deve essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento.

5.

I rendiconti devono essere firmati dal legale rappresentante del beneficiario e devono essere accompagnati da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, dove si attesti che: a)le spese esposte riguardano effettivamente e unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad agevolazione; b)i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati; c)i beni acquistati sono di nuova fabbricazione; d)il programma di investimento approvato non ha subito variazioni. Nel caso VI siano variazioni le stesse devono essere preventivamente approvate dal Ministero.

7.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'erogazione della prima e della seconda quota di contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2, avviene, rispettivamente, entro novanta e duecentoquarantacinque giorni dall'inizio dei relativi procedimenti.

Art. 9 - Unita' organizzativa responsabile dei procedimenti.

1.

L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsti dal presente regolamento e' la divisione seconda della direzione generale della produzione industriale. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto alla suddetta unita' organizzativa.

Art. 10 - Relazione delle regioni al ministero.

1.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Regioni presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente. Nella relazione devono essere indicate le somme eventualmente non utilizzabili per l'erogazione ai soggetti beneficiari, specificandone i motivi.

Art. 11 - Modalita' di restituzione al fondo di somme eventualmente non utilizzate.

1.

Le somme accreditate alle Regioni che risultano non utilizzabili devono essere versate, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui all'art. 10, in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'art. 43, comma 1, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta' ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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