Decreto Ministeriale 24 Novembre 1994, n. 695

Regolamento recante modalita' per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 297
21/12/1994

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1 - Soggetti beneficiari.

1.

Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi' come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le societa' IV i comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art.13 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni con le caratteristiche di cui al seguente comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'art.2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art.3.

2.

Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art.3 le societa' composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994.nel caso di un Comune avente solo una parte del proprio territorio compresa nelle aree di cui al comma 1, il requisito della residenza sussiste se nella parte suddetta risiede in base ai dati istat la maggioranza assoluta della popolazione comunale.

3.

Le societa' devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1.

4.

Sono escluse le ditte individuali, le societa' di fatto o le societa' aventi un unico socio.

5.

Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di eta' e residenza fissate nel precedente comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art.7.la modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art.8.

Art. 2 - Progetti finanziabili.

1.

Sono finanziabili secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2.

Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

3.

Sono esclusi inoltre i progetti che: a)non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; b)non presentino il requisito della novita' dell'iniziativa; c)prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.

4.

L'attivita' di impresa prevista nel progetto dovra' essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art.7.

Art. 3 - I benefici.

1.

Alle societa' ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a)contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini di esn (equivalente sovvenzione netta)o di esl (equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art.4; b)contributi in conto gestione della misura definita dal successivo art.5; c)assistenza tecnica da parte della societa' per l'imprenditorialita' giovanile nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d)attivita' di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto.

2.

I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell'art.1 del Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 559.

3l.

Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive.

Art. 4 - Spese ammissibili.

1.

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'iva, relative a: a)studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato; b)terreno; c)opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d)allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; e)altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2.

La spesa di cui al precedente comma 1, lettera a), e' ammissibile, nella misura del 2 per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'1,5 da 1.000

3.

Le spese di cui al precedente comma 1, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40 della spesa complessiva per la realizzazione del progetto.in

4.

Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno.per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.

5.

Non sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art.6.

Art. 5 - Contributo per le spese di gestione.

1.

Il contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attivita', per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate: a)spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; b)spese per prestazioni di servizi; c)oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art.3. Non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari)ed i rimborsi ai soci.

2.

Per il primo anno di attivita' la misura del contributo e' pari al 70 per i primi 700 milioni di lire spese.

3.

E' erogabile una anticipazione pari al 40 del contributo concesso per il primo anno di attivita'.

4.

Per il secondo anno di attivita' la misura del contributo e' pari al 60 per i primi 700 milioni di lire spese e al 40 per i successivi 800 milioni.

5.

E' erogabile una anticipazione pari al 40 del contributo concesso per il secondo anno di attivita'.

6.

Per il terzo anno di attivita' la misura del contributo e' pari al 40 per i primi 700 milioni di spese e al 20 per i successivi 800 milioni.

7.

L'anticipazione di cui al precedente comma 3 puo' essere richiesta documentando l'inizio della attivita' con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

8.

L'anticipazione di cui al precedente comma 5 puo' essere richiesta, senza necessita' di acquisire documentazione di spesa, all'inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno il 70 dei contributi

9.

Gli statuti delle societa' beneficiarie dovranno prevedere esercizi sociali aventi data di inizio coincidente con la data di cui al precedente comma 7.in alternativa le societa' dovranno predisporre apposita contabilita' separata.

Art. 6 - Domanda di ammissione alle agevolazioni.

1.

La domanda di ammissione alle agevolazioni e' presentata alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a., con sede in Roma, ed e' redatta secondo il modello allegato 1 che fa Parte Integrante del presente regolamento.

2.

Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti: a)copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della societa'; b)certificazione di vigenza; c)certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa e' ubicata nei territori di cui al precedente art.1, comma 1; d)certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale e' costituita secondo quanto previsto al precedente art.1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre societa' beneficiarie delle agevolazioni di cui al Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786; e)certificazione prefettizia antimafia nei termini e con le modalita' previste dalle leggi vigenti; f)studio di fattibilita' del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della societa', che deve comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed esperienze di tutti i soci nonche', l'indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di riferimento; sugli investimenti e sugli aspetti tecnico organizzativi; sulla economicita' dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita' redatti considerando le agevolazioni di cui all'art.3, lettere a)e b)secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.

3.

Una copia della documentazione e' trasmessa dalla societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a.alla Regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l'ulteriore corso.

Art. 7 - Provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni.

1.

La societa' per l'imprenditorialita' giovanile, sulla base dello studio di fattibilita' presentato, delibera l'ammissione ai benefici di cui all'art.3, tenuto conto della credibilita' dei soggetti proponenti, delle potenzialita' del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell'iniziativa.la societa' per l'imprenditorialita' giovanile da' comunicazione di quanto deliberato alla societa' beneficiaria ed alla Regione territorialmente competente.ogni tre mesi la societa' per l'imprenditorialita' giovanile provvede altresi' a rendere pubblico l'elenco delle delibere di ammissione assunte.

2.

La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione della iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse.la delibera deve contenere piu' puntuale motivazione, ove si verta nei casi di eccezionalita' di cui all'art.4, comma 3.

3.

I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni.i beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' saranno altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa.nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la societa' beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa societa' per l'imprenditorialita' giovanile puo', entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario Avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art.8.

Art. 8 - Attuazione del provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni.

1.

Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni la societa' per l'imprenditorialita' giovanile provvede a stipulare con la societa' beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.

2.

La societa' per l'imprenditorialita' giovanile puo' richiedere alla societa' beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.la societa' per l'imprenditorialita' giovanile, trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione, subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.

3.

La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non piu' di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10 e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10 e non superiore 50 % della spesa complessiva.Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della societa' beneficiaria, imputantdo di regola la spesa prioritariamente al contributo in Conto Capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in Conto Capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al Conto Mutuo. Tutte le erogazioni in Conto Mutuo sono comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

4.

Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la societa' beneficiaria dovra' esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilita' del rappresentante legale della societa' fornitrice, attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica.

5.

La societa' per l'imprenditorialita' giovanile provvede alla erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui al precedente art.5, senza necessita' nel caso di quella relativa al primo anno di ulteriori accertamenti.la societa' per l'imprenditorialita' giovanile provvede altresi' alla erogazione dei residui contributi, verificando le spese effettivamente sostenute.

6.

La societa' per l'imprenditorialita' giovanile puo' effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

7.

La societa' per l'imprenditorialita' giovanile delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non piu' sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

Art. 9 - Mutuo agevolato.

1.

Il mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente art.3, e posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale.sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento.

2.

La societa' mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.

3.

Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art.64 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, e' quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente art.7, comma 1.

4.

Tutti i versamenti della societa' mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui al successivo art.10.in caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennita' di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla societa' per l'imprenditorialita' giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.

5.

La societa' mutuataria puo' richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto.la riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10 - Norme generali.

1.

Le risorse destinate alle finalita' di cui al Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 559, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero intestato alla sociea' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la cassa depositi e prestiti.semestralmente la societa' per l'imprenditorialita' giovanile fornisce al Ministro del bilancio una relazione sulla distribuzione dei fondi, sulla utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.

2.

Sullo stesso conto affluiscono anche i contributi comunitari destinati per le finalita' di cui all'art.1 alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, per la gestione dei quali si stabilisce apposita contabilita' separata.

3.

A tutte le erogazioni relative ai benefici di cui all'art.3 provvede mediante prelevamenti dal conto di cui al comma 1 la societa' per l'imprenditorialita' giovanile, che fornisce al Ministro del tesoro rendiconti semestrali.

4.

Ai mutui agevolati gia' concessi della cassa depositi e prestiti alle societa' beneficiarie della legge 28 febbraio 1986, n. 44, si applicano a richiesta delle societa' interessate le disposizioni di cui all'art.9.a tal fine la societa' per l'imprenditorialita' giovanile puo' stipulare appositi contratti con le suddette societa'.

5.

Al capitale sociale della societa' per l'imprenditorialita' giovanile possono partecipare, nella misura massima del 3 per cento del capitale sociale per ciascuna associazione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le cui finalita' statutarie siano coerenti con l'oggetto sociale e con le finalita' della predetta societa' per l'imprenditorialita' giovanile.

6.

Le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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