Legge provinciale 23 Agosto 1993, n. 20

Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci

Ente 4
Fonte B.U.R.
n. 40
31/08/1993
provincia Trento

tipologia: Enti locali - Legge

Art. 1 - Oggetto della legge.

1.

L'ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci, nonche'. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo e le scuole di sci nella Provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge.

2.

Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "ordinamento della professione di guida alpina": articolo 4, commi 2 e 3; articolo 10; articolo 11, comma 3; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18, comma 1; articolo 20, commi 7, 3 e 4; articolo 21; articolo 22; articolo 23.

3.

Restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Titolo I - guide alpine

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 2 - Oggetto della professione di guida alpina.

1.

E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita': a)accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico; b)accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche; c)insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2.

Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, alvo quanto disposto dall'articolo 3.

3.

Le guide alpine possono, altresi', accompagnare perso e nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonche'. Ad altre zone di particolare pregio naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

Art. 3 - Gradi della professione.

1.

La professione di guida alpina si articola in due gradi: a)aspirante guida; b)guida alpina maestro di alpinismo.

2.

L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo comma 1, lettere a) e b) con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della Giunta Provinciale, d'intesa con il collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina maestro alpinismo.

3.

L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento delle tecniche di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 2 solo nell'ambito di una scuola di alpinismo e di sci alpinismo.

Art. 4 - Albo professionale delle guide alpine.

1.

L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina maestro di alpinismo, e' subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia dal collegio Provincia e delle guide alpine di cui all'articolo 17.

2.

Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

3.

L'esercizio della professione da parte di guide alpine maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purche'. Non svolto in modo stabile nel territorio della Provincia di Trento, non subordinato all'iscrizione all'albo.

4.

Si considera esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5 - Doveri delle guide alpine.

1.

E' fatto obbligo alle guide alpine maestri di alpinismo e agli aspiranti guida, che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella Provincia di Trento, di recare con s., durante lo svolgimento dell'attivita' professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitante richiesto dallo stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorita' competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.

2.

Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all albo.

1.

Per l'iscrizione all'albo delle guide alpine maestri di alpinismo o degli aspiranti guida occorre il possesso dei seguenti requisiti: a)abilitazione prevista dall'articolo 8 o licenza per l'esercizio della professione di guida alpina rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della Legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22; b)cittadinanza Italiana o di altro stato appartenente alla comunita' economica europea; c)eta' minima di 21 anni per le guide alpine maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida; d)idoneita' psico fisica attestata da apposito certificato rilasciato dall'unita' sanitaria locale del Comune di residenza; e)diploma di scuola dell'obbligo; f)non aver riportato condanne penali che comportino, l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; g)residenza, domicilio o stabile dimora in un Comune della Provincia

2.

L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine maestri di alpinismo e degli aspiranti guida ha efficacia per quattro anni ed e' rinnovata previ accertamento dell'idoneita' psico fisica, ai se si della lettera d) del comma 1, e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 15.

3.

L'iscrizione all'albo delle guide alpine maestri di alpinismo comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo degli aspiranti guida.

Art. 7 - Trasferimento e aggregazione temporanea.

1.

E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra Regione o della Provincia autonoma di Bolzano, al corrispondente albo professionale della Provincia di Trento.

2.

Il trasferimento disposto dal collegio Provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il propri domicilio o la stabile dimora in un Comune della Provincia di Trento.

3.

La guida alpina maestro di alpinismo iscritta in albi di altre Regioni o della Provincia autonoma di Bolzano, che intenda svolgere per periodi determinati ella durata massima di sei mesi l'attivita' di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci alpinismo aventi sede nella Provincia di Trento, deve chiedere l'aggregazione temporanea all'albo Provinciale, conservando l'iscrizione all'albo della Regione o Provincia di appartenenza.

4.

La guida alpina maestro di alpinismo iscritta all'albo Provinciale, che svolga temporaneamente l'attivita' di insegnamento in scuole di alpinismo in altre Regioni o nella Provincia autonoma di Bolzano, conserva l'iscrizione nell'albo della Provincia di Trento.

5.

L'aggregazione e' disposta dal collegio provinciale delle guide alpine.

6.

Fino a quando non siano istituiti i relativi albi professionali, le guide alpine provenienti da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano che intendano esercitare stabilmente la professione nella Provincia di Trento possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della Provincia di Trento attestando il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6.

Art. 8 - Abilitazione all'esercizio della professione.

1.

L'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina maestro di alpinismo o come aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico pratici e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale.

2.

L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale.

3.

Ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo sono ammessi coloro che abbiano conseguito da almeno tre anni la qualifica di aspirante guida.

4.

In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli aspiranti guida, iscritti nell'albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla data di entrata, in vigore della presente legge, mantengono l'iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina maestro di alpinismo.

Art. 9 - Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi.

1.

L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenere davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 14, alla quale sono ammessi coloro che dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'articolo 6, siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneita' psico fisica e dichiarino per iscritto di avere svolto un'attivita' alpinistica non inferiore a quella stabilita dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 12.

2.

Qualora candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina entro cinque anni dalla data in cui stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale.il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami.

Art. 10 - Organizzazione dei corsi e degli esami.

1.

La Giunta provinciale organizza almeno ogni due anni la prova attitudinale, i corsi e gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonche' i corsi di aggiornamento

2.

La Giunta provinciale affida al collegio provinciale delle guide alpine l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine viene stipulata apposita convenzione nella quale devono tra l'altro, essere previste: a)le modalita' per la scelta delle localita' in cui saranno effettuati i corsi e gli esami; b)le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione; c)i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilita' civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

3.

Prima dell'inizio di ciascun corso, il collegio provinciale delle guide alpine comunica alla Giunta provinciale il nominativo del direttore del corso per la relativa nomina.

4.

La Giunta Provinciale, sentito il parere della commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, stabilisce: a)le modalita' di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonche' le modalita' di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di espulsione che possono essere adottati dal direttore dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi; b)le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all' albo professionale.

5.

L'organizzazione tecnico logistica delle prove d'esame e' affidata al collegio provinciale delle guide alpine.

6.

La Provincia assume a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge, nonche' dei corsi di aggiornamento. Sono in ogni caso comprese le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti, nonche' quelle relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi e degli esami e quelle concernenti il vitto e l'alloggio durante lo svolgimento dei corsi tecnico pratici e dei relativi esami.

7.

La Giunta provinciale puo' assumere a proprio carico in tutto o in parte, per i soli candidati residenti in Provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi di specializzazione e dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonche' dei relativi corsi di aggiornamento.

8.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 6, la Giunta provinciale ha facolta' di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

9.

Per i residenti in Provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi fissata in misura pari al 20 per cento della tariffa massima giornaliera prevista dall'articolo 43, comma 1, moltiplicata per i giorni di durata dei corsi e dei relativi esami.

10.

.per i non residenti in Provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi tecnico pratici viene fissata con i medesimi criteri previsti dal comma 9, applicando l'aliquota del 50 per cento.

11.

.l'iscrizione al corso di teoria e' gratuita.

12.

.con provvedimento della Giunta provinciale possono essere rimborsate, fino ad un massimo dell'80 per cento, le quote di iscrizione corrisposte dai candidati residenti in Provincia di Trento che abbiano superato gli esami previsti dalla presente legge.

Art. 11 - Corsi di lingue estere.

1.

Al fine di una piu' completa preparazione professionale delle guide alpine maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, la Giunta provinciale puo' provvedere all'istituzione e all'organizzazione di appositi corsi di lingue estere.

Art. 12 - Esami di abilitazione.

1.

Gli esami teorico pratici per il conseguimento dell'abilitazione esercizio della professione di guida alpina consistono nelle seguenti prove: a)tecnico pratica; b)didattica; c)culturale.

2.

La Giunta Provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, su proposta della commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, delibera: a)le modalita' di ammissione alla prova attitudinale e alle prova tecnico pratica, didattica e culturale e l'ordine di effettuazione delle stesse; b)il contenuto della prova attitudinale e delle prove tecnico pratica, didattica e culturale; c)i criteri di valutazione delle singole prove; d)l'attivita' alpinistica minima ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale.

Art. 13 - Commissione esaminatrice.

1.

Gli esami sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta Provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, e composta da: a)il dirigente del servizio competente in materia di turismo, in qualita' di presidente; b)cinque istruttori per guide alpine, scelti tra gli appartenenti al collegio provinciale delle guide alpine, di cui tre designati dal collegio medesimo; c)un esperto in materia di soccorso alpino, in possesso della qualifica di guida alpina maestro di alpinismo, designato dal collegio provinciale delle guide alpine; d)sei esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina, di cui due designati dal collegio provinciale delle guide alpine; e)il presidente del collegio provinciale delle guide alpine; f)un medico.

2.

Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 e' nominato, con le stesse modalita', un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3.

Nel caso in cui il collegio provinciale delle guide alpine non provveda alla designazione dei componenti previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

4.

I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalita' previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per piu' di tre riunioni consecutive.

5.

La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6.

La commissione delibera validamente con la presenza di almeno otto componenti.devono comunque essere presenti il medico e almeno quattro degli esperti di cui alla lettera d) del comma 1.

7.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8.

Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e del la sottocommissione di cui all'articolo 14 sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa Provinciale.

Art. 14 - Sottocommissione tecnica.

1.

Per quanto riguarda le prove tecnico pratiche gli esami sono espletati da una sottocommissione tecnica cosi' composta: a)dal membro previsto alla lettera e)del comma 1 dell'articolo 13, in qualita' di presidente; b)dai cinque membri previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13; c)dall'esperto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13.

2.

Le prove tecnico pratiche sono di regola effettuate avanti la sottocommissione, il cui giudizio puo' essere altresi' ricavato dal rapporto degli istruttori ai corsi, qualora la natura dei luoghi o particolari difficolta' di spostamento impediscano l'effettuazione delle prove dinanzi alla sottocommissione stessa.

3.

La sottocommissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti.

4.

Le funzioni di segretario della sottocommissione tecnica sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

Art. 15 - Corsi di aggiornamento.

1.

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione stessa.

2.

Sono ammessi a frequentare i corsi d'aggiornamento anche coloro che, essendo residenti nel territorio Provinciale, siano in possesso di licenza rilasciata ai sensi della Legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, o conseguita in altre Regioni o nella Provincia autonoma di Bolzano.

3.

Le guide alpine maestri di alpinismo che nel quadriennio di validita' della rispettiva iscrizione all'albo professionale risultino in possesso del diploma di istruttore di guida alpina maestro di alpinismo, conseguito ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4.

La frequenza, da parte dell'aspirante guida, dell'intero ciclo dei corsi tecnico pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo equivale alla frequenza di un corso d'aggiornamento.

Art. 16 - Istruttori.

1.

Le funzioni di istruttore tecnici nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.

Art. 17 - Collegio provinciale delle guide alpine.

1.

E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2.

Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi Provinciali, nonche' le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella Provincia di Trento, che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.

3.

Sono organi del collegio: a)l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio; b)il consiglio direttivo; c)il presidente.

4.

L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

Art. 18 - Consiglio direttivo.

1.

Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine formato da undici componenti, eletti da tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso e scelti in numero non inferiore a nove fra le guide alpine maestri di alpinismo.

2.

Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del consiglio direttivo uscente.ogni membro del collegio vota per non piu' di tre componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in casi di parita' di voti si procede a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma 1.

3.

Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno sei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti.in caso di parita' prevale il voto del presidente.

4.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

5.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19 - Presidente del collegio provinciale delle guide alpine.

1.

Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine maestri di alpinismo.il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i componenti piu'votati nel primo scrutinio.

Art. 20 - Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine.

1.

Spetta all'assemblea del collegio provinciale delle guide alpine: a)eleggere il consiglio direttivo; b)approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo; c)pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2.

Spetta al consiglio direttivo del collegio Provinciale: a)nominare il presidente; b)svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonche' l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa; c)vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari; d)mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonche' di guide alpine di altri paesi; e)dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorita' amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonche' l'attivita' delle guide alpine; f)collaborare con le competenti autorita' Provinciali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano; g)collaborare con le competenti autorita' Provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonche' dello svolgimento dei corsi stessi; h)contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo; i)stabilire la misura del contributo da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti; l)svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge.

Capo II

Scuole di alpinismo e di sci alpinismo

Art. 21 - Scuole di alpinismo e di sci alpinismo.

1.

Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico funzionale dell'attivita' di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

2.

Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta Provinciale.

3.

Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo devono essere dirette da una guida alpina maestro di alpinismo iscritta all'albo della Provincia di Trento e l'attivita' di insegnamento deve essere svolta da guide alpine maestri di alpinismo o da aspiranti guida purche'. Il numero di questi non superi quello delle guide alpine maestri di alpinismo iscritti all'albo della Provincia di Trento o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 7.

4.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di: a)elenco dei componenti la scuola; b)verbale della riunione in cui e' stato nominato il direttore tecnico; c)atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola; d)indicazione della sede della scuola nonche' degli eventuali recapiti; e)riproduzione dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola; f)polizza d'assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento; g)documento che attesti l'assunzione, da parte della scuola, dell'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nel territorio Provinciale.

5.

La denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.

6.

L'autorizzazione e' revocata qualora vengano a mancare uno o piu' requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5.

Art. 22 - Scuole di istruttori del club alpino italiano (cai).

1.

In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il club alpino Italiano conserva la facolta' di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attivita' alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Capo III

Modifica a disposizioni Provinciali in materia di soccorso alpino

Art. 23

1.

L'art.4 della Legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 e' sostituito dal seguente: "art.4 l'erogazione della sovvenzione prevista dall'at.1 e' disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese.le anticipazioni siccssive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della sovvenzione concessa; il saldo e' erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente , corredato dalla documentazione non trasmessa in precedenza".

Titolo II - maestri di sci

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 24 - Oggetto della professione di maestro di sci.

1.

E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.

Art. 25 - Albo professionale dei maestri di sci.

1.

L'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia dal collegio provinciale dei maestri di sci di cui all'articolo 39.

2.

Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

Art. 26 - Requisiti per l'iscrizione all'albo.

1.

Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della Provincia di Trento occorre il possesso dei seguenti requisiti: a)abilitazione prevista dall'articolo 29 o licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della Legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15; b)cittadinanza Italiana o di altro stato appartenente alla Comunita' Economica Europea; c)maggiore eta'; d)idoneita' psico fisica all'insegnamento dello sci attestata da certificato rilasciato dall'unita' sanitaria locale del Comune di residenza; e)diploma di scuola dell'obbligo; f)non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2.

Qualora l'abilitazione di cui alla lettera a) del comma 1 sia stata conseguita prima del quadriennio antecedente alla domanda di iscrizione all'albo ovvero sia cessata prima di tale periodo la validita' della licenza prevista nel medesimo comma, e' richiesta altresi', fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento professionale svolto nel quadriennio stesso.

3.

L' iscrizione all'albo ha efficacia per quattro anni ed e' rinnovata previo nuovo accertamento dell'idoneita' psico fisica ai sensi della lettera d) del comma 1 e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale.

4.

Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione all'albo abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell'articolo 37 o di membro della sottocommissione tecnica di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva disciplina.

5.

Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo in caso di perdita sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per o di trasferimento dell'iscritto nell'albo di altra Regione o della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 27 - Maestri di sci di altre regioni e di altri stati.

1.

L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o della Provincia autonoma di Bolzano o provenienti da altri stati della Comunita' Economica Europea e' subordinato all'iscrizione all'albo professionale della Provincia di Trento.

2.

Si considera esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio Provinciale. Si considera, altresi', esercizio stabile della professione l'attivita' esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione e l'attivita' comunque svolta dal maestro di sci a favore di organizzazioni che operano in modo stabile nella Provincia di Trento.

3.

Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci gia' iscritti in un albo di un'altra Regione o della Provincia autonoma di Bolzano e' subordinato all'accertamento che idoneita' tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge.l'iscrizione all'albo della Provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

4.

Per i maestri di sci non aventi cittadinanza Italiana l'esercizio della professione e' subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci, previo riconoscimento, da parte della federazione Italiana sport invernali (FISI), d'intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza e della reCiprocita' di trattamento.

5.

Per i maestri di sci provenienti da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano l'esercizio temporaneo della professione e' subordinato soltanto all'iscrizione all'albo della Regione o della Provincia autonoma di provenienza e, per i maestri di sci stranieri, al possesso del titolo abilitativo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 28 - Obblighi del maestro di sci.

1.

E' fatto obbligo ai maestri di sci che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella Provincia di Trento di recare con se, durante lo svolgimento dell'attivita' professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitativo richiesto dallo stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorita' competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.

Art. 29 - Abilitazione all esercizio della professione.

1.

L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami.il diploma di abilitazione rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale.

Art. 30 - Categorie.

1.

L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente: a)le discipline alpine; b)il fondo.

2.

Il maestro di sci deve limitare la propria attivita' in corrispondenza con l'abilitazione posseduta.

Art. 31 - Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi.

1.

L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e' subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva competenza.alla prova attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneita' psico fisica all'insegnamento dello sci e dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e) ed f) dell'articolo 26.

Gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione ai corsi abbiano partecipato ufficialmente, secondo le attestazioni della FISI, alle squadre nazionali per le discipline alpine o per il fondo sono esonerati dalle corrispondenti prove attitudinali.

3.

Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale per il fondo gli atleti che, secondo le attestazioni della FISI, abbiano fatto parte ufficialmente nei cinque anni antecedenti la domanda di ammissione al corso delle squadre nazionali di biathlon o di combinata nordica.

4.

Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione entro cinque anni dalla data in cui stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami e' subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami.

5.

La Giunta provinciale indice le prove, determina le modalita' per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove stesse e fissa le quote d'iscrizione da introitare nel bilancio della Provincia

Art. 32 - Corsi di abilitazione.

1.

I corsi tecnico pratici, didattici e culturali hanno durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore, di cui almeno la meta' e' riservata al corso tecnico pratico.

2.

Gli insegnamenti e i programmi di massima dei corsi sono deliberati dalla Giunta provinciale in armonia con l'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI.

Art. 33 - Esami di abilitazione.

1.

Gli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci nelle discipline alpine e nel fondo consistono nelle seguenti prove: a)tecnico pratica; b)didattica; c)culturale.

2.

La Giunta Provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione esaminatrice di cui all'articolo 34, delibera: a)le modalita' di svolgimento, il contenuto e l'ordine di effettuazione delle prove tecnico pratica, didattica e culturale; b)i criteri di valutazione delle singole prove.

Art. 34 - Commissione esaminatrice.

1.

Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da: a)il dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente; b)quattro istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; c)quattro istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; d)tre maestri di sci delle discipline alpine, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; e)tre maestri di sci di fondo, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci; f)sei esperti in attivita' culturali connesse all'attivita' del maestro di sci; g)un medico.

2.

Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 e' nominato con le stesse modalita' un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3.

Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

4.

I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalita' previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per piu' di tre riunioni consecutive.

5.

La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6.

La commissione delibera validamente con la presenza di almeno dodici componenti.devono comunque essere presenti il medico e almeno quattro degli esperti di cui alla lettera f) del comma 1.

7.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8.

Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1, delle sottocommissioni di cui all' articolo 35 e delle commissioni di cui all'articolo 36, comma 3, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa Provinciale.

Art. 35 - Sottocommissioni tecniche.

1.

Per l'espletamento delle prove tecnico pratica e didattica la commissione e' articolata in due sottocommissioni tecniche, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

2.

La sottocommissione tecnica per le discipline alpine composta: a)dal membro previsto alla lettera a)del comma 1 dell'articolo 34, in qualita' di presidente; b)dai quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34; c)dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34.

3.

La sottocommissione tecnica per il fondo e' composta: a)dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualita' di presidente; b)dai quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34; c)dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34.

4.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

5.

Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 36 - Specializzazioni.

1.

La Giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per: a)direttore tecnico di scuola di sci; b)insegnamento dello sci ai bambini; c)insegnamento dello sci in lingua straniera; d)insegnamento dello sci ad handicappati ed impediti; e)insegnamento del surf da neve.

2.

La Giunta provinciale puo' istituire corsi ed esami per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione in aggiunta a quelli previsti dal comma 1. La Giunta provinciale determina altresi' le lingue straniere alle quali puo' riferirsi il diploma di cui alla lettera c) del comma 1.

3.

Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla Giunta Provinciale. Esse sono composte dal dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente, e da quattro a sei membri esperti nella materia di specializzazione. Per ognuno dei componenti e' nominato un supplente.funge da segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

4.

La Giunta Provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione prevista dall'articolo 34, determina il contenuto e i criteri di valutazione delle prove per il conseguimento dei diplomi di specializzazione che vengono rilasciati dal Presidente della Giunta Provinciale.

5.

Sono ammessi ai corsi e agli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione i maestri di sci iscritti all'albo della Provincia di Trento.

6.

La Giunta provinciale puo' organizzare corsi di aggiornamento per ciascuna delle specializzazioni previste dal presente articolo.

7.

L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione dei diplomi di specializzazione conseguiti.

Art. 37 - Istruttori.

1.

Gli istruttori nazionali della FISI sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.

2.

I rapporti della Provincia con la FISI per disciplinare i tempi e le modalita' d'impiego degli istruttori, nonche' la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.

Art. 38 - Organizzazione dei corsi e degli esami.

1.

La Giunta provinciale organizza almeno ogni anno per ciascuna delle due categorie di cui all'articolo 30 una prova attitudinale ed un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonche' un corso di aggiornamento al quale sono ammessi coloro che sono iscritti all'albo dei maestri di sci della Provincia di Trento ovvero hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 29 o la licenza di cui all'articolo 2 della Legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15.al corso di aggiornamento sono altresi' ammessi i maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nella Provincia di Trento e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.

2.

La Giunta provinciale puo' deliberare di non dare attuazione ai corsi, eccettuati quelli di cui all'articolo 26, ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati.

3.

Il collegio provinciale dei maestri di sci puo' formulare proposte e pareri alla Giunta provinciale circa l'istituzione dei corsi suddetti.

4.

La Provincia assume a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami indicati al comma 1, di quelli per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni.sono in ogni caso comprese le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti, nonche' per i residenti in Provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi e degli esami; sono escluse le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle localita' sede dei corsi e degli esami.

5.

La Giunta provinciale puo' assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in Provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, degli istruttori nazionali di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

6.

Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la Giunta provinciale puo' autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

7.

La Giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce: a)le modalita' di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonche' le modalita' di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di decadenza che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi; b)le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo.

8.

Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento sono rilasciati dalla direzione dei corsi.

9.

La Giunta provinciale puo' affidare al collegio provinciale dei maestri di sci l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione, nonche' dei corsi di aggiornamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro, previste: a)le modalita' per la scelta delle localita' in cui saranno effettuati i corsi e gli esami; b)le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione; c)i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilita' civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

10.

La Giunta provinciale puo' organizzare corsi atti a fornire alle guide alpine la preparazione tecnica necessaria per affrontare la prova attitudinale di cui all' articolo 31.l'attuazione di tali corsi puo' essere affidata al collegio provinciale dei maestri di sci e la Provincia assume a proprio carico le spese relative alla copertura assicurativa, all'acquisto di materiali didattici e ai corrispettivi agli istruttori.

Art. 39 - Collegio provinciale dei maestri di sci.

1.

E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci.del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della Provincia nonche' i maestri di sci residenti nella Provincia che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.

2.

Sono organi del collegio: a)l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio; b)il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3; c)il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3.

Spetta all'assemblea del collegio: a)eleggere il consiglio direttivo; b)approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio; c)eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81; d)adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo; e)pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4.

Spetta al consiglio direttivo: a)determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalita' della sua riscossione; b)svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale; c)vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari; d)collaborare con le competenti autorita' Provinciali; e)svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.

5.

I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla Giunta Provinciale.

Capo II

Scuole di sci

Art. 40 - Riconoscimento delle scuole di sci.

1.

La Giunta provinciale riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo piu' maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attivita' e che presentino i seguenti ulteriori requisiti: a)adesione di maestri di sci in numero minimo di diciotto e, nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l'insegnamento del fondo, in numero minimo di cinque.al fine di garantire la necessaria continuita' nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l' organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della localita' turistica e di non avere assunto analogo impegno presso altra scuola.la sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 "norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme"; b)possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione di cui all'articolo 36 o del titolo di istruttore ai sensi dell'articolo 37 e disponibilita' di maestri per almeno tre differenti specializzazioni.ai soli fini della presente lettera, il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina, di aspirante guida o della qualifica di allenatore delle discipline alpine o di fondo, documentata con certificato rilasciato dalla FISI, equivale al possesso del diploma di specializzazione; c)direzione tecnica della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine nel caso di scuola che pratichi prevalentemente l'insegnamento delle discipline alpine e ad un maestro di sci di fondo nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento; il direttore tecnico, cui sono affidati il coordinamento tecnico funzionale della scuola e la rappresentanza legale, deve essere in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'articolo 36; d)disponibilita' di una sede adeguata e stabile ed idoneita' a funzionare senza soluzione di continuita' per tutta la stagione invernale o estiva; e)disponibilita' nella zona di un adeguato bacino sciistico dotato, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine, di impianti di trasporto a fune; f)ordinamento interno della scuola ispirato a criteri di democraticita' e di partecipazione effettiva di tutti gli associati; g)impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della Provincia; h)adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione per i massimali stabiliti dalla Giunta Provinciale; i)denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.

2.

La Giunta provinciale puo' riconoscere una scuola di sci anche qualora i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito dalla lettera a) del comma 1, purche'. Sussistano tutti gli altri requisiti e non VI siano nella stessa localita' altre scuole riconosciute.

3.

Il provvedimento di riconoscimento e' revocato qualora vengano a mancare uno o pi requisiti previsti dal comma 1.

4.

La denominazione "scuola di sci" puo' essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.

5.

Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della Giunta Provinciale.

Norme comuni in materia di guide alpine e maestri di sci e modifiche alla Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Art. 41 - Pareri dei collegi.

1.

In tutti i casi in cui e' richiesto il parere del collegio provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro due mesi dalla richiesta.scaduto tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere stesso.

Art. 42 - Assicurazioni.

1.

I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti Provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, nonche' i soggetti preposti all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della Provincia per i rischi di responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2.

Sono altresi' assicurati per i rischi di responsabilita' civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale dei corsi e degli esami.

3.

La Giunta Provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalita' e massimali.

Art. 43 - Tariffe professionali.

1.

Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonche' dei maestri di sci, deliberate dai rispettivi collegi, sono soggette ad approvazione della Giunta Provinciale.

2.

Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste dal comma 1.

Art. 44 - Vigilanza sui collegi.

1.

La Giunta provinciale esercita la vigilanza sull'attivita' e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci.a tal fine essa puo' disporre ispezioni sull'attivita' e sui documenti dei collegi.

2.

In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la Giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempiere, alla nomina di usi apposito commissario.

Art. 45 - Scioglimento del consiglio direttivo.

1.

I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla Giunta provinciale se richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nel violarli ovvero in caso di prolungata inattivita' e di impossibilita' di funzionare.

2.

Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo.il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento.dispone la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

3.

Il commissario ha facolta' di nominare un comitato, di non meno di due e non pi di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

Sanzioni e vigilanza

Art. 46 - Sanzioni disciplinari.

1.

I provvedimenti disciplinari sono adottati previa contestazione degli addebiti in modo da garantire il rispetto dei principi generali del contraddittorio e della difesa.

Art. 47

1.

Chi, essendo iscritto in un albo di altra Regione o Provincia esercita stabilmente la professione di guida alpina o di maestro di sci nella Provincia di Trento, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000.la sanzione triplicata in caso di recidiva.

2.

L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di maestro di sci e' punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 2.400.000.

Art. 48 - Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute.

1.

L'apertura di scuole di alpinismo e di sci alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi attivita' di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

2.

L'uso della denominazione "scuola di sci" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attivita' di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

Art. 49 - Mancato rispetto delle tariffe.

1.

Il mancato rispetto delle tariffe di cui all' articolo 43 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000 nonche', in caso di reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci alpinismo, la revoca dell'autorizzazione e, per le scuole di sci, la revoca del riconoscimento.

Art. 50 - Accertamento ingiunzione opposizione.

1.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo.

3.

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia

Art. 51 - Servizio di vigilanza.

1.

La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, e' esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune.

2.

Il servizio competente in materia di turismo puo' disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse.

3.

La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Capo III

Interventi finanziari

Art. 52 - Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci alpinismo.

1.

La Giunta Provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo Provinciale, puo' concedere sovvenzioni alle scuole di alpinismo e di sci alpinismo, operanti nella Provincia di Trento, per le seguenti iniziative: a)promozione della conoscenza dell'ambiente montano; b)diffusione dell'alpinismo tra i giovani; c)valorizzazione del ruolo della guida alpina nella pratica dell'alpinismo; d)miglioramento della qualificazione professionale delle guide alpine; e)acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di alpinismo e di sci alpinismo.

Art. 53 - Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine.

1.

La Giunta Provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo Provinciale, puo' concedere al collegio provinciale delle guide alpine sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 52.

Art. 54 - Sovvenzioni a scuole di sci.

1.

La Giunta Provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale puo' concedere sovvenzioni alle scuole di sci riconosciute operanti nella Provincia di Trento per le seguenti iniziative: a)promozione della pratica dello sci tra i giovani; b)valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche; c)miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci; d)acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci.

Art. 55 - Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci.

1.

La Giunta Provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo Provinciale, puo' concedere al collegio provinciale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 54.

Art. 56 - Concessione degli interventi finanziari.

1.

Per le finalita' di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la Giunta provinciale adotta, in conformita' all'articolo 6 del provvedimento legislativo concernente "criteri generali per le politiche di incentivazione alle attivita' economiche, adeguamenti delle leggi Provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia", la deliberazione relativa alle modalita' di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55, nonche' alla documentazione che deve essere presentata ai fini del conseguimento delle agevolazioni e della liquidazione delle stesse.

2.

Con la deliberazione di concessione dei benefici previsti dagli articoli 52, 53, 54 e 55 vengono fissati i termini per l'ultimazione delle iniziative.l'erogazione delle sovvenzioni e' subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.

Art. 57 - Sovvenzioni per coperture assicurative.

1.

Al fine di agevolare la professione di guida alpina nella Provincia di Trento e, in particolare, per tutelare adeguatamente le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida anche nelle operazioni di soccorso di cui al comma 2 dell'articolo 5, la Giunta provinciale autorizzata a concedere al collegio provinciale delle guide alpine contributi in misura non superiore all'80 per cento dell'onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni a favore delle guide alpine maestri di alpinismo e degli aspiranti guida residenti in Provincia di Trento per la copertura: a)dei rischi di morte, invalidita' permanente e temporanea, per infortunio nell'esercizio della professione; b)dei rischi di responsabilita' civile nell'esercizio della professione.

2.

L'erogazione del contributo e' subordinata alla stipulazione con il collegio provinciale delle guide alpine di apposita convenzione.

Art. 58 - Indennita' per attivita' di soccorso.

1.

Alle guide alpine impegnate in operazioni di soccorso alpino viene corrisposta, da parte del collegio provinciale delle guide alpine, un'indennita' giornaliera di importo non superiore a quello della tariffa professionale di cui all'articolo 43.tale indennita' non e' cumulabile con quella prevista dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162 "provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso".

2.

La Giunta Provinciale, con propria deliberazione, determina annualmente l'ammontare della somma da assegnare al collegio provinciale delle guide alpine ai fini di cui al comma 1.l'erogazione della somma e' disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese.le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della somma assegnata; il saldo e' erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredate dalla documentazione non trasmessa in precedenza.

3.

La Giunta Provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accertamento dell'avvenuto impiego delle guide alpine in operazioni di soccorso, la misura delle indennita' nonche' le modalita' per la liquidazione delle stesse.

Capo IV

Modifiche alla Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Art. 59 - Modificazione dell'art.2 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

1.

Il comma 4 dell'art.2 della Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e' abrogato.

Art. 60 - Sostituzione dell'art.6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

1.

"art.6.commissione di coordinamento.

8.ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa Provinciale."

Art. 61 - Sostituzione dell'art.7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7

1.

"art.7.idoneita' delle aree ed interventi di prevenzione.

7.alle piste da sci esistenti e non ancora classificate ai sensi dell'art.58, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4..

Art. 62 - Modificazioni dell'art.11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7

1.

Il penultimo trattino del comma 1 dell'art.11 della Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e' sostituito dal seguente: . Al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla Legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;..

Art. 63 - Modificazioni dell'art.58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7

1.

Il termine di anni cinque di cui al comma 5 dell'art58 della Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, prorogato di anni uno con l'art.12 della Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, e' ulteriormente prorogato di anni due.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 64 - Prima formazione dell'albo professionale.

1.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina un commissario, il quale, entro i successivi sei mesi: a)cura la prima formazione degli albi previsti dalla presente legge; b)determina, in via provvisoria, l'importo e le modalita' di riscossione del contributo annuale dovuto ai collegi; c)adotta ogni altro provvedimento per l'avvio dell'attivita' dei collegi.

2.

Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale puo' mettere a disposizione del commissario strutture, mezzi, materiali e personale della Provincia con deliberazione della Giunta provinciale viene altresi' determinato l'importo forfettario da corrispondere al commissario a titolo di compenso e di rimborso spese.

Art. 65 - Costituzione dei collegi.

1.

La prima assemblea del collegio provinciale delle guide alpine e la prima assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci sono convocate, entro sessanta giorni dalla formazione dei rispettivi albi, dal commissario di cui all'articolo 64, mediante Avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione hanno diritto a partecipare alla prima assemblea coloro che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali alla data di convocazione dell'assemblea stessa.l'assemblea e' presieduta dal commissario e provvede all'elezione del consiglio direttivo.

2.

Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell'insediamento del consiglio direttivo.

3.

Il primo consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci e' formato da nove componenti e dura in carica fino al 30 giugno 1994.

Art. 66 - Istruttori tecnici.

1.

Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale delle guide alpine, le funzioni di istruttore tecnico di cui all'articolo 16 vengono svolte da istruttori scelti con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge provinciale 22 luglio 1980, n. 92.

Art. 67 - Scuole di alpinismo e di sci alpinismo e scuole di sci.

1.

Non perdono efficacia i provvedimenti di autorizzazione rilasciati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, alle scuole di alpinismo. Tali scuole saranno denominate scuole di alpinismo e di sci alpinismo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.

Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della Legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 sono riconosciute di diritto come scuole di sci.

3.

Le scuole di sci che non risultino in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1994, pena la revoca del riconoscimento.

Art. 68 - Delega di funzioni.

1.

Il Presidente della Giunta provinciale puo' delegare l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge all'Assessore competente in materia di turismo.

Art. 69 - Pubblicita' delle deliberazioni della giunta provinciale.

1.

Le deliberazioni della Giunta provinciale assunte ai sensi della presente legge sono rese note mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Art. 70 - Abrogazione.

1.

Sono abrogate la Legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, la Legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 e la Legge provinciale 4 agosto 1986, n. 22.l'articolo 23 della Legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22 continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993.

2.

Le disposizioni delle leggi Provinciali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi transitoriamente per lo svolgimento attivita' delle guide alpine e dei maestri di sci fino all'insediamento del consiglio direttivo dei rispettivi collegi, nonche' per l'espletamento dei corsi e degli esami gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; continuano ad applicarsi inoltre per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3.

A decorrere dal 1 gennaio 1994 e' abrogato l'articolo 72 della Legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

Art. 71 - Autorizzazioni di spesa.

1.

Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 10, 11, 13, 42, 51, 52, 53, 57, 58 e 64 si provvede, relativamente alla materia delle guide alpine e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 23 della Legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22,intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo 23 (capitolo 48135).

2.

Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 51, 54, 55 e 64 si provvede, relativamente alla materia dei maestri di sci e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 72 della Legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo 72 (capitolo 48130).

3.

Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati ai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, rispettivamente per la materia delle guide alpine e per quella dei maestri di sci, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 72 - Copertura degli oneri.

1.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 si fa fronte con la cessazione delle autorizzazioni degli stanziamenti a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 1, secondo periodo, e dal comma 3 dell'articolo 70.

2.

Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lira 1.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "amministrazione generale", programma "amministrazione generale", area di attivita' "servizi generali" del bilancio pluriennale 1993 1995 di cui all'articolo 15 della Legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

3.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Art. 73 - Variazioni di bilancio.

1.

Nello stato di previsione della spesa tabella b per l'esercizio finanziario 1993 di cui all'articolo 3 della Legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono a portate le seguenti variazioni: (omissis).

2.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993 1995, di cui all'articolo 15 della Legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 72, comma 2, sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attivita' indicati al medesimo comma 2 dell'articolo 72. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia

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