Legge provinciale 14 Febbraio 1992, n. 12
Discipline dell'esercizio delle attivita' professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre.
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 9 25/02/1992 |
| provincia | Trento |
tipologia: Enti locali - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, assistente di turismo equestre e stabilisce i requisiti per l'esercizio delle medesime attivita'.
Art. 2 - Definizioni
1 .
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, aritistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2 .
E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna ed assiste persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del programma di viaggio e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza della guida turistica. E' assistente di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite od escursioni a cavallo, assicurando assistenza e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
Art. 3 - Licenza per l'esercizio della professione
1 .
Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 e dall'art. 123, secondo comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio delle attivita' professionali di cui all'art. 2 nella Provincia autonoma di Trento e' subordinato al rilascio della relativa licenza da parte del Presidente della Giunta Provinciale, previo accertamento dei seguenti requisiti:
- Residenza anagrafica in uno dei comuni della Provincia autonoma di Trento;
- Conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 6.
2 .
Il rilascio della licenza deve essere richiesto sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 6.
3 .
Il documento attestante il possesso della licenza munito di fotografia e contenente i dati anagrafici dell'intestatario viene consegnato dal servizio compentente in materia di turismo a coloro che ne abbiano presentato richiesta. Il servizio compentente in materia di turismo consegna inoltre un distintivo che deve essere tenuto bene in vista nell'espletamento delle relative attivita'.
4 .
Il documento attestante il possesso della licenza ed il distintivo devono essere restituiti al servizio competente in materia di turismo in caso di revoca, decadenza o sospensione della licenza stessa.
5 .
La licenza deve significare la professione per la quale l'abilitazione e' stata accertata e, per la guida turistica, gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attivita'.
Art. 4 - Rinnovo, sospensione e revoca della licenza
1 .
Le licenze rilasciate ai sensi della presente legge hanno validita' triennale e vanno rinnovate su domanda da presentarsi dall'interessato almeno trenta giorni prima della data di scadenza, accompagnata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.
2 .
La mancata presentazione della domanda di rinnovo della licenza comporta l'automatica sospensione della stessa e, decorsi dodici mesi, l'automatica decadenza.
3 .
La licenza puo' essere sospesa da uno a sei mesi in caso di re- iterate violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge.
4 .
La licenza e' revocata di diritto qualora il titolare abbia perduto taluno dei requisiti necessari per il rilascio della stessa.
Art. 5 - Esonero dall'obbligo di munirsi di licenza
1 .
Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza:
- Gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;
- Chi svolge non professionalmente e senza compenso le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore di soci od appartenenti ad associazioni ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro con finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, delle quali egli stesso sia socio, nell'osservanza delle norme Provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
- Chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggio e turismo attivita' di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- Chi svolge attivita' equestre nell'ambito della federazione Italiana sport equestri (fis) ovvero di circoli ed associazioni a carattere sportivo;
- Chi svolge le attivita' di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorche' tali attivita' siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;
- I direttori di agenzie di viaggio e turismo quando svolgono occasionalmente attivita' di accompagnamento di clienti dell'agenzia nell'ambito del territorio Provinciale.
Art. 6 - Esame di abilitazione
1 .
L'abilitazione all'esercizio delle attivita' professionali di cui all'art. 2 si consegue mediante il superamento di apposito esame indetto ed espletato di norma ogni due anni con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione
2 .
La deliberazione di cui al comma 1 fissa i termini, le modalita' di presentazione delle domande e di effettuazione delle prove d'esame ed indica la lingua o le lingue straniere oggetto delle prove stesse, di cui all'art. 8.
3 .
Si prescinde dall'esame di cui al comma 1 per gli accompagnatori turistici e gli assistenti di turismo equestre gia' abilitati all'esercizio della professione in altre Regioni, i quali intendano conseguire la licenza di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attivita' nella Provincia autonoma Trento.
4 .
Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai paesi membri della C.E.E. Sono equiparati a quelli Italiani e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge.
5 .
L'Assessore cui e' affidata la materia del turismo rilascia l'attestato di abilitazione necessario ai fini dell'ottenimento della licenza con indicazione del tipo specifico di professione per cui e' stato effettuato l'accertamento delle capacita' tecnico-professionali.
Art. 7 - Requisiti di ammissione all'esame
1 .
Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza Italiana o di altro Stato membro della comunita' economica europea;
- Eta' non inferiore ai 18 anni;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per le attivita' professionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ovvero il diploma di licenza media inferiore per l'attivita' professionale di cui al comma 3 del medesimo art. 2;
- Idoneita' psico fisica all'esercizio della professione, dichiarata con certificato dell'unita' sanitaria locale di data non inferiore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
2 .
I requisiti richiesti per l'esame devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 8 - Materie d'esame
1 .
Le prove d'esame previste dall'art. 6 vertono, per ciascuna figura professionale, sulle seguenti materie:
- Guida turistica:
- Accompagnatore turistico:
- Assistente di turismo equestre:
Art. 9 - Commissione d'esame
1 .
Gli accertamenti ai fini dell'abilitazione tecnico professionale di cui all'art. 6 sono affidati ad una commissione d'esame, nominata di volta in volta dalla Giunta provinciale e composta dai seguenti membri:
- Il dirigente del servizio competente in materia di turismo, o un funzionario del servizio medesimo da lui delegato, che la presiede;
- Un funzionario del servizio competente in materia di beni culturali;
- Tre esperti nelle materie d'esame;
- Un rappresentante delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale;
- Un esperto nella prima lingua straniera scelta dal candidato.
2 .
Della commissione faranno parte di volta in volta membri aggiunti esperti per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato oltre alla prima, ai fini della valutazione della prova medesima.
3 .
Svolge le funzioni di segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.
4 .
Ai componenti e al segretario della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come modificata dalla Legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 e dalla Legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le altre disposizioni in materia di cui alle leggi Provinciali medesime e di cui alla Legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come modificata dalla Legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50 e dalla Legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.
Art. 10 - Corsi di formazione professionale
1 .
La Provincia puo' organizzare, per ciascuna professione, corsi di formazione ed aggiornamento professionale secondo le disposizioni della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente "ordinamento della formazione professionale".
Art. 11 - Tariffe
1 .
Le tariffe da applicare per le prestazioni delle attivita' professionali di cui alla presente legge sono fissate annualmente dalla Giunta Provinciale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale.
2 .
Sono fissate tariffe speciali per le iniziative turistiche che rivestono particolare interesse sociale.
Art. 12 - Agevolazioni
1 .
Le guide turistiche nell'esercizio della propria attivita' professionale, previa esibizione della licenza, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprieta' della Provincia degli enti locali e degli enti istituiti o disciplinati con Legge Provinciale.
Art. 13 - Divieti
1 .
Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli assistenti di turismo equestre non possono esercitare nei confronti dei turisti attivita' commerciali o comunque estranee alla loro professione. Il divieto comprende l'esercizio di attivita' in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, imprese di trasporto e simili.
2 .
E' vietato avvalersi nell'esercizio di un'attivita' di impresa dell'opera di soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attivita' di guida turistica, accompatore turistico e di assistente di turismo equestre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
3 .
E' vietato esercitare attivita' professionale diversa da quella per la quale e' stata rilasciata la licenza.
Art. 14 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1 .
Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- Per l'esercizio anche occasionale dell'attivita' di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre senza possesso della relativa licenza, nonche' per la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 13, da lire 200.000 a l. 1.200.000;
- Per chiunque si avvalga nell'esercizio di una attivita' di impresa dell'opera di soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attivita' di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre, da l. 300.000 a l. 1.800.000;
- Per l'applicazione di tariffe diverse da quelle fissate ai sensi dell'art. 11, da l. 100.000 a l. 600.000;
- Per la mancata esposizione del distintivo, da l. 50.000 a l. 300.000.
2 .
Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
3 .
Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente "modifiche al sistema penale".
4 .
L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della citata legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio compentente in materia di turismo.
5 .
Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia
Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo
1 .
Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti al medesimo servizio espressamente individuati con deliberazione della Giunta Provinciale.
Art. 16 - Disposizioni transitorie
1 .
Coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all'art. 2 in base a licenza rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 123 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono, previa restituzione della stessa, richiedere a pena decadenza il rilascio della licenza di cui all'art. 3 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2 .
Per le domande di cui al comma 1 il rilascio della nuova licenza e' ssubordinato unicamente al requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3.
Art. 17 - Cessazione di efficacia di disposizioni
1 .
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la disciplina prevista per le guide turistiche, gli interpreti turistici ed i corrieri dall'art. 123, primo e terzo comma del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dal Regio Decreto Legge 18 gennaio 1937, n. 448, concernente "norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri", convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, e dagli artt. 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente "approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".
Art. 18 - Copertura degli oneri
1 .
Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di l. 1.500.000, derivanti dall'applicazione degli artt. 3, comma 3, 6, comma 5, e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario1992,si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella b - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive" nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della Legge provinciale concernente "bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994".
2 .
Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di l. 1.500.000, derivanti dall'applicazione degli artt. 3, comma 3, 6, comma 5, e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilita' iscritte nel settore funzionale "amministrazione generale", programma "amministrazione generale", area di attivita' "servizi generali" del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della Legge provinciale richiamata al comma 1.
3 .
Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate del bilancio pluriennale della Provincia
4 .
Per i fini di cui all'art. 10 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 32, comma 2, della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.
Art. 19 - Variazioni di bilancio
1 .
Nello stato di previsione della spesa - tabella b - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'art. 3 della Legge provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 18, sono introdotte le seguenti modificazioni:
Allegato al file ale000817arlex.txt
2 .
Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992- 1994, di cui all'art. 14 della Legge provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 18, le somme di cui al medesimo articolo 18 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nei settore funzionale, programma ed aree di attivita' indicati al comma 2 del medesimo art.18. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia





