Legge regionale 23 Maggio 1994, n. 11

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di imprenditoria giovanile.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 25
25/05/1994
Regione Sicilia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1.

Al comma 2 dell'articolo 22 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' aggiunto il seguente periodo: il regolamento specifica la destinazione di un contributo per le spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obbiettivi conseguiti, senza oneri per l'amministrazione regionale, agli istituti di credito , al nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla Legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 alla segreteria tecnica.

2.

Al comma 3 dell'articolo 22 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dopo la parola "tutoraggio", e' aggiunto il seguente periodo: ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale.

3.

All'articolo 22 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' aggiunto il seguente comma: 4 bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 e' istituita presso La presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica e' dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei dei piani d'impresa.

4.

Al comma 5 dell'articolo 22 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole "e successive modifiche" sono aggiunte le seguenti: che abbiano completato il progetto nei tempi previsti o.

5.

All'articolo 22 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' aggiunto il seguente comma: 5 bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche gia' stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.

6.

All'articolo 22 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 7 bis.per le finalita' del comma 4 bis e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvedera' ai sensi dell'art.4 della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2 - Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili.

1.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato a fornire garanzia tramite fidejussione a titolo sussidiario alle cooperative giovanili di cui alla Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, che operano nel settore agricolo, ai fini dell'accesso alle agevolazioni creditizie di cui al Decreto Legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

Art. 3

1.

Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio da parte delle cooperative e societa' a prevalenza giovanile, beneficiarie di finanziamenti regionali ai sensi della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, e della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e' istituito un fondo regionale di garanzia per l'integrazione dei fondi rischi di appositi consorzi fidi costituiti dai soggetti beneficiari.

2.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e alla Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

3.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, calcolati per il 1995 in lire 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap.50491 del bilancio della Regione

Art. 4

1.

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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