Legge regionale 21 Luglio 1983, n. 30
Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 21/07/1983 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Oltre a quanto previsto dalle leggi regionali 12 gennaio 1978, n. 6 (1), 27 luglio 1978, n. 41 (2), 13 novembre 1978, n. 58 e dalle altre norme di delega, dal 1 gennaio 1984 sono delegate alle Comunita' Montane ed ai consorzi dei comuni per l'esercizio della delega in agricoltura le funzioni amministrative concernenti:
- La concessione dei contributi in conto capitale e dei premi di fedelta' di cui alla Legge regionale 28 giugno 1978, n. 35 recante interventi in agricoltura per favorire l'occupazione giovanile;
- La concessione di contributi in conto capitale a favore dei consorzi fitosanitari, asociazioni e cooperative agriocle per l'attuazione di programmi di difesa fitosanitaria delle culture di maggiore importanza per l'economia nregionale di cui all'art.7 della Legge regionale 19 novembre 1976, n. 37. Restano ferme le funzioni spettanti alla Regione ai sensi del secondo comma dell'art.7 medesimo;
- L'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla vendita di piante, parti di piante e semi, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modifiche ed integrazioni;
- Le colture arboree ed erbacce, i pascoli ed i prati da pascolo e le relative produzioni;
- L'acquacoltura e le relative produzioni, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della Legge regionale 27 aprile 1982, n. 25; f) il rilascio dei buoni di prelevamento dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;
- Il collaudo la liquidazione delle opere di elittrificazione rurale;
- Il fondo di rotazione di cui all'art.12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e di cui all'art.7 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.
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