Decreto Ministeriale 14 Settembre 1994, n. 665
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 15234 03/12/1994 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1.
E' individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
2.
Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze: a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate.svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione; c) e' responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualita' degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
3.
Il tecnico ortopedico esercita la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1.
Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1.
Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





