Decreto Legge 10 Giugno 1994, n. 370
Interventi urgenti in materia di prevenzione e fenomeni di dispersione scolastica.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 137 14/06/1994 |
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. 1
1.
Le disposizioni recate dall'art.1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 10 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994 95.
2.
Il limite massimo di mille unita' di cui all'art.456, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, e' ridotto, per l'anno scolastico 1994 1995, a 750 unita'. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le universita' degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, IV i compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unita'.
3.
Resta ferma la possibilita' di disporre comandi di personale della scuola presso l'istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purche' con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'art.1 ter del Decreto Legge 10 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 484.
Testo risultante a seguito della conversione [l 08.08.1994 n. 496 all unico]
Testo risultante a seguito della conversione all'art.1, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
Testo risultante a seguito della conversione <<3 bis.e' istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'osservatorio e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante.il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale>>.
Art. 2
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.





