Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Aprile 1994

Uniformita' di trattamento per il diritto allo studio universitario.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 175
28/07/1994

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

Art. 1 - Servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti.

1 .

Per servizi ed interventi delle Regioni non destinati alla generalita' degli studenti si intendono: le borse di studio, i prestiti d'onore e pi in generale le provvidenze in denaro, i servizi abitativi ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dalle leggi regionali. Per servizi ed interventi delle universita' non destinati alla generalita' degli studenti, si intendono le attivita' a tempo parziale degli studenti, le borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dai regolamenti delle universita'.

2 .

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno accademico 1994/95.

Art. 2 - Le procedure di selezione dei beneficiari.

1 .

Per poter usufruire delle provvidenze e degli interventi di cui all'art.1 gli studenti dovranno risultare regolarmente iscritti in corso, senza mai essere stati iscritti fuori corso intermedio o ripetente alle universita', agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.le Regioni e le universita' possono, sulla base della disponibilita' finanziaria, estendere i benefici di propria competenza anche agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso o che si trovano, o si sono trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non pi di una volta durante la carriera scolastica.le Regioni possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi abitativi, anche gli studenti del secondo anno fuori corso.

2 .

Sono da considerare fuori sede gli studenti che risiedono in un luogo distante dalla citta' sede dei corsi, principale o distaccata, e che, per tale motivo, prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture pubbliche d'accoglienza o, a titolo oneroso, altri alloggi di privati o enti. La valutazione delle distanze minime, cui fare riferimento per la qualificazione dei fuori sede, avviene anche sulla base dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico.

3 .

I concorsi si svolgono annualmente fra gli studenti che abbiano presentato domanda e che siano risultati idonei in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito.le Regioni e le universita' individuano il numero minimo degli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, di rispettiva competenza, previsti per ciascuna facolta' o corso di laurea e diploma e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare una preordinata distribuzione dei benefici nei diversi anni di corso.per gli immatricolati si determina solo il numero degli interventi senza differenziazione per facolta' e corsi di laurea.

4 .

La procedura di selezione avverra' sulla base di graduatorie secondo i criteri di merito, stabiliti all'art.3, sino ad esaurimento delle disponibilita' finanziarie o dei benefici posti a concorso.

5 .

I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno entro il 31 ottobre con la pubblicazione di graduatorie provvisorie.entro due mesi dalla pubblicazione deve essere erogata agli studenti beneficiari della borsa di studio, del prestito d'onore o di altre provvidenze in denaro una quota dell'ammontare totale non inferiore ad un terzo.

6 .

Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi e le relative informazioni sulle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facolta' di autocertificazione ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art.24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.le universita' e gli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicita' delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione.

Art. 3 - Criteri per la valutazione del merito.

1 .

Al fine di determinare il diritto all'inserimento nelle graduatorie in base al requisito di merito posseduto, le Regioni e le universita' definiscono limiti minimi comunque non inferiori ai seguenti: immatricolati: voto di diploma non inferiore a 44/60 o la media del sette negli ultimi due anni delle superiori; iscritti al secondo anno: avere superato almeno due esami entro il 30 settembre del primo anno; iscritti agli anni successivi al secondo: avere superato, entro la data di scadenza di presentazione delle domande, il numero medio di esami degli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di laurea e di diploma, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero esami. Nell'impossibilita' di adottare tale metodo, per l'assenza delle relative informazioni, le Regioni e le universita' possono utilizzare in alternativa, per gli interventi di rispettiva competenza, il seguente criterio: avere superato entro il 30 settembre almeno la meta' del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma.

2 .

Per le attivita' a tempo parziale degli studenti realizzate dalle universita' valgono i requisiti di ammissione previsti dall'art.13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3 .

Al fine di determinare la graduatoria dei potenziali beneficiari dei servizi e degli interventi si tiene conto dei seguenti criteri: per gli immatricolati, valutando il merito complessivo tenendo conto in modo decrescente di: 1) voto di maturita', 2) continuita' scolastica e media dei voti degli ultimi due anni; per gli altri studenti, valutando il merito complessivo tenendo conto in modo decrescente di: 1) numero di esami superati, 2) votazioni conseguite.

4 .

A parita' di merito la posizione in graduatoria sara' determinata con riferimento alle condizioni economiche.

5 .

Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e proprie modalita', forme di collaborazione degli studenti alle attivita' connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle universita' per le attivita' a tempo parziale degli studenti di cui all'art.13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

6 .

Al fine del mantenimento del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, il limite minimo di merito e' stabilito in due esami per ciascun anno accademico.

Art. 4 - Criteri per la valutazione delle condizioni economiche.

1 .

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.

2 .

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare: il richiedente i benefici, i genitori, i figli a carico dei genitori fino al diciottesimo anno di eta' o sino al ventiseiesimo anno se conviventi studenti e/o disoccupati e gli altri parenti conviventi che risultassero dall'evidenza anagrafica. Le Regioni e le universita' definiscono, inoltre, ai propri fini, la condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia d'origine, ma del nuovo nucleo familiare, in relazione all'effettiva residenza ed all'esistenza di propri redditi e patrimoni.

3 .

Il reddito familiare e' definito in primo luogo sulla base delle evidenze fiscali, integrate utilizzando valutazioni legate alla dimensione ed alla tipologia economica delle attivita' che li generano, secondo modalita' stabilite dalle Regioni e dalle universita' per gli interventi di rispettiva competenza.

4 .

La condizione patrimoniale, riferita sia ad elementi mobiliari che immobiliari, concorre alla definizione della condizione economica del nucleo familiare, secondo modalita' stabilite dalle Regioni e dalle universita' per gli interventi di rispettiva competenza, con l'intento di escludere dagli interventi le situazioni in cui il nucleo familiare registra un patrimonio particolarmente elevato, anche indipendentemente dall'ammontare del reddito.

5 .

Per l'accesso ai benefici di cui all'art.1 il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non potra' superare i limiti seguenti, determinati sulla base della scala di equivalenza della commissione poverta', assumendo un reddito soglia di riferimento per la famiglia tipo di tre persone, stabilito dalle Regioni e dalle universita' per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 50 e i 55 milioni:

Allegato al file ale000822arlex.txt

6 .

A partire dall'anno accademico 1995 96, tali limiti sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro il 30 aprile di ogni anno.

7 .

Un innalzamento del tetto massimo del reddito familiare puo' essere previsto nel caso della presenza nel nucleo familiare di una persona non autosufficiente, di pi studenti o nel caso di famiglie con un solo genitore.

8 .

Nel caso degli studenti portatori di handicap le Regioni e le universita' provvedono a determinare particolari criteri di valutazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai benefici, che possono in questo caso essere maggiorati.

9 .

Nel caso degli studenti stranieri le Regioni e le universita' determinano, per gli interventi di rispettiva competenza, criteri di valutazione delle condizioni economiche, intesi a garantire loro un eguale trattamento rispetto agli studenti Italiani, tenendo conto delle specifiche ed effettive condizioni di vita dei paesi di provenienza.

Art. 5 - I criteri per la determinazione della tassa d'iscrizione e dei contributi.

1 .

Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi da effettuarsi in base al reddito, alla condizione effettiva del nucleo familiare ed al merito degli studenti, le universita' stabiliscono le fasce sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, ai sensi del comma 18 dell'art.5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 6 - Criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi.

1 .

Le universita' stabiliscono per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa d'iscrizione e dai contributi, tenendo conto dei seguenti princi'pi, ai sensi del comma 20 dell'art.5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

  • Gli studenti in condizione economica particolarmente disagiata, anche se con requisiti di merito pi bassi di quelli previsti dall'art.3;
  • Gli studenti, anche in condizione economica non disagiata, con requisiti di merito particolarmente elevati;
  • Gli studenti portatori di handicap;
  • Gli studenti fuori corso che svolgono attivita' lavorativa dipendente o autonoma.

2 .

Gli studenti che concludono gli studi entro i termini legali, senza iscrizioni fuori corso e ripetenze, sono rimborsati della tassa d'iscrizione e dei contributi dell'ultimo anno.

3 .

Le universita' possono stabilire vincoli finanziari relativi alla perdita del gettito derivante dagli esoneri e quindi esonerare anche solamente una parte (i migliori, o pi bisognosi) tra i potenziali beneficiari, individuati nei commi precedenti.

4 .

Le universita' comunicano annualmente alla consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, entro il 30 maggio di ciascun anno, il numero di studenti esonerati parzialmente e totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie, e la relativa perdita di gettito nell'anno finanziario precedente, nonche' la distribuzione degli studenti per fasce.

5 .

Le universita' e le Regioni concordano le modalita' per la reCiproca tempestiva informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 7 - Tipologie minime e livelli degli interventi regionali.

1 .

Gli interventi regionali previsti dall'art.7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e gli altri autonomamente organizzati dalle Regioni a statuto ordinario dovranno favorire la possibilita' di frequentare l'universita', uniformandosi ai princi'pi generali dettati dalla stessa norma.

2 .

La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.le Regioni promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse citta', che saranno comunicati alla consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. Le Regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse parti del paese. L'importo minimo delle borse di studio previste dall'art.8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' stabilito in lire sei milioni annui per gli studenti fuori sede e in lire tre milioni e cinquecentomila per gli studenti in sede, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

3 .

Qualora le Regioni siano in grado di offrire i servizi di vitto ed alloggio gratuitamente, l'importo minimo delle borse e' cosi' determinato, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 4:

  • Studenti fuori sede: alloggio o vitto 4.000.000;
  • Alloggio e vitto 2.000.000;
  • Studenti in sede: vitto 2.500.000.

4 .

La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui reddito familiare complessivo sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia di reddito di riferimento di cui all'art.4. Per redditi superiori, sino al raggiungimento della soglia, la borsa viene proporzionalmente ridotta.

5 .

A partire dall'anno accademico 1994 95 gli importi precedentemente indicati sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

6 .

Il beneficio della borsa di studio sara' revocato agli studenti immatricolati che, entro il 30 settembre dell'anno accademico per il quale e' stato ottenuto, non abbiano superato almeno uno degli esami previsti dal piano di studi. In caso di revoca le somme riscosse ed il valore dei servizi goduti dovranno essere al pi presto restituite. A tale scopo le Regioni e le universita' stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero.

7 .

Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, le Regioni e le universita' curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attivita' di diffusione delle notizie (bandi e relative scadenze, graduatorie, termini per i ricorsi, ecc.).

Art. 8 - Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa.

1 .

Le Regioni perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'art.34 della Costituzione e comunicheranno alla consulta nazionale per il diritto agli studi universitari l'importo, e l'incidenza sul totale, della spesa per i servizi non destinati alla generalita' degli studenti.

2 .

Le Regioni provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, secondo gli indirizzi previsti dal secondo comma dell'art.25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3 .

Le Regioni curano l'introduzione negli organismi regionali di sistemi di controllo gestionale che consentano un'attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa (mensa, residenza, servizio orientamento ecc.). Le Regioni sono tenute annualmente a comunicare il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed a curarne la relativa pubblicizzazione.

4 .

Il servizio di mensa deve essere fruito al costo medio effettivo di ciascun organismo regionale di gestione, determinato secondo criteri stabiliti dalle Regioni, che tengano conto sia delle spese correnti che degli oneri di ammortamento dei beni di investimento. Le Regioni determinano altresi' le tariffe differenziate per gli studenti sulla base di criteri di merito e delle condizioni economiche, a partire dalla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali.

5 .

In via transitoria, e comunque sino all'emanazione del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il livello massimo di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di mensa per gli studenti universitari, differenziate a partire dalla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali, e' stabilito convenzionalmente in l.7.000.

6 .

Qualora le tariffe minime gia' approvate dalle Regioni e dagli organi regionali di gestione per l'anno accademico 1993 94 siano superiori all'importo minimo determinato ai sensi del comma 5, le stesse si intendono confermate.

7 .

A partire dall'anno accademico 1995 96 l'importo massimo di riferimento per la determinazione delle tariffe, definito al comma 5, e' aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

8 .

Una particolare attenzione nella determinazione delle tariffe e' riservata agli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni ecnomiche ed al merito necessari, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilita' finanziarie.

Art. 9 - Borse d'incentivazione.

1 .

Per l'erogazione delle borse d'incentivazione da parte delle universita' valgono i termini procedurali indicati nell'art.17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.il conferimento di tali borse per il primo anno dovra' tener conto dei criteri di merito e delle condizioni economiche indicati negli articoli 3 e 4 del presente decreto. La conferma delle borse per gli anni successivi e' invece legata al superamento dei limiti minimi di merito indicati all'art.3. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

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