Legge regionale 10 Maggio 1996, n. 37

Norme di attuazione dell'art. 24 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Ente 3
Fonte Altro
n. 41
19/10/1996
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Competenze della regionee delle aziende unita' sanitarie locali

1 .

In attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, la Regione anche avvalendosi delle aziende unita' sanitarie locali, svolge: a) attivita' di informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; b) attivita' di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle rispettive associazioni dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2 - Attivita' di consulenza

1 .

Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, lett. B), i dipartimenti di prevenzione di ciascuna azienda unita' sanitaria locale che erogano prestazioni di consulenza, sono organizzati secondo modalita' che assicurano l'espletamento delle attivita' di consulenza in strutture organizzative e con soggetti diversi da quelli che svolgono compiti di controllo e di vigilanza.

2 .

I dipartimenti di prevenzione delle aziende unita' sanitarie locali devono garantire i livelli di assistenza previsti dal piano sanitario regionale. L'attivita' di consulenza non puo' gravare sulle risorse destinate a tali livelli di assistenza, ne' interferire con i compiti di istituto dei dipartimenti di prevenzione.

3 .

Le attivita' di consulenza devono essere definite all'interno dei piani attuativi locali di cui all'art. 6 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e devono essere riferite a programmi complessivi di prevenzione su aspetti rilevanti ai fini della tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai piani mirati e alle azioni programmate previste dal piano sanitario regionale.

Art. 3 - Adempimenti regionali

1 .

Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dalle aziende unita' sanitarie locali e fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 2, la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida a carattere tecnico operativo ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 49/1994.

2 .

Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta che e' tenuta a verificare l'andamento della attivita' di consulenza, approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente programmi ed indirizzi per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1 e per la definizione delle conseguenti modalita' organizzative concernenti le attivita' di consulenza di cui all'art. 2 ed, in particolare, circa l'utilizzo delle risorse, i cui costi economici e relativi ricavi devono essere evidenziati nei bilanci delle aziende unita' sanitarie locali. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

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