Legge regionale 15 Maggio 1996, n. 22

Interventi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili

Ente 3
Fonte Altro
n. 41
19/10/1996
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione favorisce l'occupazione in lavori socialmente utili, cosi' come definiti dalla legislazione statale: a) dei lavoratori sospesi con il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale; b) dei lavoratori in mobilita' e dei disoccupati di lunga durata; c) dei lavoratori indicati dall'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991 n. 223.

2 .

Le azioni di sostegno previste dalla presente legge sono volte a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'acquisizione di una piu' elevata qualificazione professionale.

Art. 2 - Soggetti ammessi al contributo

1 .

Per conseguire le finalita' della presente legge la Regione concede contributi ai soggetti che, ai sensi della legislazione statale, possono presentare progetti socialmente utili.

2 .

Tali progetti possono essere predisposti da piu' soggetti,di cui al comma 1, che individuano fra di essi il soggetto coordinatore e responsabile.

Art. 3 - Collaborazioni istituzionali

1 .

La Regione e i soggetti proponenti possono avvalersi, ai fini della presente legge, delle indicazioni e dei pareri della commissione regionale per l'impiego e del supporto tecnico e progettuale dell'agenzia regionale per l'impiego.

2 .

La Giunta regionale, sulla base dell'accertata disponibilita' finanziaria del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, in accordo con la commissione regionale per l'impiego, puo' formulare criteri per l'impiego in lavori socialmente utili delle diverse categorie di lavoratori di cui all'art. 1, comma 1 da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1.

Art. 4 - Domanda di contributo

1 .

I soggetti di cui all'art. 2, che intendono ottenere i contributi regionali possono presentare domanda alla Giunta regionale, secondo scadenze trimestrali, rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

2 .

Alla domanda deve essere allegato il progetto contenente: a) la descrizione analitica delle finalita' e delle caratteristiche del progetto; b) le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa accompagnate dall'indicazione del soggetto gestore del progetto; c) il numero dei lavoratori che si intende impiegare, la loro qualificazione professionale e le modalita' della loro individuazione; d) la durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste; e) l'ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto; f) l'onere finanziario che il soggetto richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da piu' soggetti, l'onere finanziario assunto direttamente da ciascuno di essi; g) le fonti di finanziamento previste; h) l'eventuale indicazione che lo stesso riveste i requisiti di progetto integrato ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge regionale 14 agosto 1995 n. 41 (disposizioni in materia di promozione occupazionale); i) l'eventuale finalizzazione alla ricollocazione dei lavoratori e/o alla creazione di autoimprenditorialita'.

3 .

Il progetto di cui al comma 2 deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Art. 5 - Criteri di ammissibilita' delle domande

1 .

Possono essere ammesse al contributo le domande relative a progetti che prevedono l'impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unita' lavorative nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da un solo soggetto, e di almeno cinque unita' lavorative nel caso in cui il progetto sia stato predisposto con il concorso di piu' soggetti, e che inoltre contengano un'attivita' formativa.

Art. 6 - Priorita'

1 .

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande e fissa i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande, tenendo conto delle seguenti priorita': a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori e/o alla creazione di autoimprenditorialita'; b) progetti predisposti da comuni, loro consorzi e associazioni, dalle Comunita' Montane, dalle province e dagli enti di gestione delle aree protette; c) progetti che prevedono interventi diretti al servizio e alla cura della persona o al risanamento e alla valorizzazione ambientale o alla tutela e alla conservazione dei beni culturali; d) progetti presentati d'intesa con le associazioni del volontariato sociale; e) compartecipazione al progetto di piu' soggetti; f) durata del progetto; g) numero dei lavoratori impiegati nel progetto.

Art. 7 - Concessione del contributo

1 .

La Giunta regionale delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l'erogazione dei contributi, sulla base della graduatoria formata secondo i criteri di priorita', entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.

Art. 8 - Entita' del contributo

1 .

La Giunta regionale eroga all'ente richiedente un contributo pari al 40 per cento delle integrazioni, a carico del soggetto medesimo, corrisposte ai lavoratori impiegati nel progetto e dei relativi costi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

Art. 9 - Liquidazione del contributo

1 .

Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti destinatari comunicano alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla deliberazione di concessione del contributo, di cui all'art. 8, l'avvio del progetto ammesso al finanziamento e, entro sessanta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla stessa il rendiconto e la relazione sull'attivita' svolta.

2 .

La Giunta regionale puo' effettuare controlli e richiedere l'eventuale ulteriore documentazione relativa alla realizzazione del progetto ammesso al finanziamento.

3 .

Il contributo e' liquidato nella misura pari al 40 per cento al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte del soggetto destinatario e al restante 60 per cento alla presentazione del rendiconto e della relazione di cui al comma 1.

Art. 10 - Revoca del contributo

1 .

La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente gia' erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato realizzato o non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 9.

Art. 11 - Progetti integrati

1 .

Gli interventi di cui alla presente legge, qualora ne rivestano le caratteristiche, rientrano tra le iniziative dei progetti integrati di orientamento, formazione e sostegno all'occupazione di cui all'art. 25, comma 1, della Legge regionale 41/1995.

Art. 12 - Norma finanziaria

1 .

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1996 e corrispondente istituzione del capitolo 4667 "contributi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili" con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2 .

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13 - Norma transitoria

1 .

In sede di prima applicazione della presente legge i termini per la presentazione delle domande di contributo scadono, per l'anno 1996, al 31 luglio e al 31 dicembre. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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