Legge regionale 30 Luglio 1996, n. 36

Modifica alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 riguardante interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialita', allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualita' della vita

Ente 3
Fonte Altro
n. 50
21/12/1996
Regione Basilicata

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

La garanzia fidejussoria di cui all'art. 3 della Legge regionale 13 aprile 1995 n. 45 e' estesa a tutte le societa' cooperative, finanziate a norma della Legge regionale 29 agosto 1985 n. 32, che debbono provvedere al completamento dell'investimento gia' assentito, mediante accensione di mutuo bancario entro il limite di spesa ad ognuna assegnato.

Art. 2

Le societa' cooperative di cui al precedente art. 1 devono procedere al completamento dell'investimento entro e non oltre il termine del 30 giugno 1997.

Art. 3

Alle societa' cooperative che non ottempereranno a quanto disposto nel precedente art. 2 saranno comminate le sanzioni previste dalla legge, anche attraverso il recupero delle attrezzature e dei beni acquisiti tramite finanziamento.

Art. 4

Le attrezzature e i beni di cui al precedente art. 3 saranno successivamente assegnate in via definitiva a societa' e cooperative giovanili costituite ai sensi della legge 29 agosto 1985 n. 32, e successive modifiche che ne facciano richiesta con le modalita' che saranno disciplinate con atti deliberativi della Giunta regionale.

Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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