Decreto Assessorile 28 Marzo 1992, n. 207
Istruzioni attuative dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 20 13/04/1992 |
| Regione | Sicilia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto assessorile
Art. 1 - Interpretazione della normativa, direttive e rinvii
1 .
Le intese previste dall'art. 8 della Legge regionale n. 35/88 sono promosse dalla commissione regionale per l'impiego ed attuate tra le oo.ss. Maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro pubblici e privati, ed hanno per oggetto la predisposizione e la realizzazione di progetti formativi per l'assunzione di giovani con c.f.l. Esse definiscono i settori, i profili professionali e le aree territoriali interessate ai c.f.l. I tempi, i criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' formative; i progetti realizzabili nell'immediato, nonche' quelli di particolare rilievo; le eventuali percentuali di c.f.l. Da convertire in assunzioni a tempo indeterminato.
2 .
Imprese beneficiarie dei contributi sono anche le imprese cooperative, le imprese a partecipazione pubblica e le imprese consorziate, aventi sede legale in Sicilia o in qualsiasi altra localita'.
3 .
Per imprese operanti nel settore della piccola o media industria si intendono, ai fini del presente provvedimento, quelle che occupano fino a trecento dipendenti. Sono esclusi dal computo gli apprendisti, i lavoratori assunti con c.f.l. E i lavoratori assunti a tempo determinato. Per "commercio" si intende il complesso delle attivita' terziarie di intermediazione e prestazione di beni e servizi, anche finanziari, assicurativi e creditizi. Nel settore "industria" rientra l'industria dei trasporti.
4 .
Per "retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria" si intende l'insieme degli elementi costituiti dalla paga base, dall'indennita' di contingenza, degli oneri sociali, da tutte le voci e indennita' accessorie a caratt ere fisso e continuativo indicate nel contratto collettivo di categoria che regola il rapporto di lavoro e dagli accantonamenti per indennita' di fine lavoro.
5 .
Le assunzioni dei lavoratori devono essere effettuate in Sicilia. Il trasferimento dei lavoratori stessi presso unita' produttiva ubicate fuori dal territorio regionale comporta la perdita dei contributi con effetto "ex nunc". 6. Per "progetti preventivamente approvati dalla c.r.i." si intendono i progetti approvati da tale organo ai sensi della vigente disciplina legislativa; i progetti approvati ai sensi di accordi, di contratti collettivi o di progetti - tipo dalla stessa disciplina richiamati, e sottoposti alla c.r.i. I progetti approvati implicitamente per decorso dei termini. 7. Ai sensi dell'art. 5 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, i profughi di cittadinanza Italiana possono essere assunti con c.f.l in deroga ai limiti di eta' e per la durata di trentasei mesi.
8 .
L'iscrizione per almeno tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e lo stato di disoccupazione sono comprovati attraverso apposita certificazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento.
9 .
A norma dell'art. 12 della legge, per i soggetti portatori di handicap (l'art. 2 della Legge regionale n. 68/81 definisce "grave" il soggetto che presenti totale assenza di autonomia e autosufficienza) il tipo e il grado di handicap sono accertati, qualora non siano state costituite le equipes pluridisciplinari, dai servizi sanitari esistenti presso le uu.ss.ll., i quali provvedono a rilasciare la diagnosi funzionale. E' necessario che la residua capacita' lavorativa del soggetto sia compatibile con le specifiche mansioni alle quali esso viene adibito.
10.
. Per "ex tossicodipendenti" si intendono i soggetti di eta' non superiore ai quaranta anni i quali abbiano seguito terapie di riabilitazione presso centri convenzionati o presso strutture pubbliche. I predetti soggetti esibiranno la certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o la dichiarazione del centro convenzionato, vistata dal competente servizio della u.s.l., attestante l'esito favorevole della terapia di riabilitazione.
11.
. I contributi maggiorati previsti dal comma 1, lett. A) dell'art. 10 della legge spettano anche nei casi in cui le assunzioni riguardino i soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centoottanta giorni, alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva ex art. 23 della legge n. 67/88 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni nel caso in cui si tratti di supplenti. Per supplenti si intendono i soggetti utilizzati in via temporanea in sostituzione di unita' assenti. La sussistenza di tali periodi e' comprovata attraverso apposita certificazione rilasciata dal competente u.p.l.m.0. Sono da considerare non le giornate di effettiva utilizzazione dei giovani, bensi' le giornate comprese nel periodo (o periodi) durante il quale si e' realizzato l'impegno dei giovani stessi nell'ambito dei progetti. Non possono considerarsi utili, ai fini del computo del periodo anzidetto, i tempi in cui VI e' stata astensione dell'attivita' per gravidanza, puerperio, servizio militare o altre cause di impossibilita' sopravvenuta ella prestazione lavorativa.
12.
. I contributi maggiorati previsti dal comma 1, lett. B) dell'art. 10 della legge, per il mantenimento in servizio, a tempo indeterminato, dei lavoratori assunti ori c.f.l., spettano qualora le assunzioni riguardano:
- Soggetti portatori di handicap;
- Soggetti ex tossicodipendenti di eta' non superiore a quaranta anni che abbiano seguito terapie di riabilitazione presso centri convenzionati o presso strutture pubbliche;
- Lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e privi di occupazione, in possesso dei requisiti di cui al comma 11 del presente articolo.
13.
. Il requisito dell'eta' deve sussistere alla data in cui la richiesta di n. O. All'assunzione perviene all'ufficio di collocamento.
14.
. Il periodo entro il quale effettuare le assunzioni con c.f.l. Beneficiando dei contributi di cui all'art. 10 della legge e' compreso fra l'1 giugno 1991 e il 31 dicembre 1992.
15.
. I contributi sulla retribuzione spettante ai lavoratori assunti con c.f.l., nonche' i contributi sulla retribuzione spettante ai lavoratori mantenuti in servizio a tempo indeterminato sono concessi ai datori di lavoro che: - abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 50 dei c.f.l. Stipulati
Art. 2 - Istanza
1 .
Le imprese o studi professionali che intendono beneficiare del contributo regionale dovranno produrre all'ufficio provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione e' ubicata l'unita' produttiva, o studio professionale, ove sono state effettuate le assunzioni con c.f.l., ovvero ove sono stati mantenuti in servizio i lavoratori gia' assunti con c.f.l., apposita istanza in carta legale che sara' redatta in conformita' a uno degli schemi allegati al presente decreto sub lett. "a" e "b" a seconda dell'oggetto dell'istanza. Essa sara' corredata della documentazione nello stesso schema indicata, nonche' del prospetto delle retribuzioni corrisposte, con il calcolo del contributo regionale, redatto in conformita' allo schema corrispondente al tipo di domanda (allegato "a/1" o "b/1" del presente decreto). Copia dell'istanza sara' inviata all'Assessorato - grupppo XIII e all'ispettorato del lavoro competente.
2 .
L'istanza corredata dalla documentazione prevista dal primo comma del presente articolo dovra' essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento al pregresso periodo di dodici mesi decorrente da giugno a maggio, ultimo mese di retribuzione immediatamente precedente quello di presentazione dell'istanza. La stessa dovra' essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata postale ricevuta di ritorno, e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
Art. 3 - Adempimenti degli uffici periferici
1 .
L'ufficio provinciale dei lavoro provvedera' a verificare la completezza e la regolarita' delle istanze, assegnando un termine indilazionabile di dieci giorni per la produzione dei documenti eventualmente mancanti, nonche' ad acquisire l'esito degli accertamenti effettuati da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro in ordine: - alle retribuzioni effettivamente corrisposte; - al rispetto delle condizioni previste dal c.c.n. L. - ai limiti numerici previsti dall'art. 1 del presente decreto relativamente alle piccole e medie imprese industriali; - a eventuali trasferimenti, dei personale assunto con c.f.l. Presso unita' produttive ubicate fuori dal territorio regionale; - al mantenimento in servizio a tempo indeterminato di almeno il 50 dei
2 .
L'iter istruttorio, comprendente gli accertamenti dell'ispettorato del lavoro, dovra' concludersi improrogabilmente entro il 30 settembre. L'esito dell'istruttoria compiuta dall'ufficio provinciale del lavoro tenendo conto delle risultanze degli accertamenti effettuati da parte dell'ispettorato del lavoro sara' comunicato all'impresa o studio professionale interessato.
3 .
Entro il 5 ottobre l'ufficio provinciale del lavoro trasmettera' all'Assessorato, in duplice copia, l'elenco - corredato delle relazioni ispettive - delle imprese degli studi professionali che possono accedere al contributo regionale, con l'indicazione della somma da corrispondere a ciascuno dei datori di lavoro. In detto elenco i datori di lavoro saranno inseriti secondo un ordine di priorita' determinato dalla entita' delle assunzioni (considerando l'incremento percentuale di occupazione realizzato rispetto all'organico aziendale esistente in Sicilia alla data dell'1 giugno 1991) , a parita' di condizioni, dalla data di presentazione elle istanze.
Art. 4 - Criteri e modalita' di erogazione
1 .
Ricevuti gli elenchi da parte degli uffici' proviniali del lavoro, l'Assessorato, in caso di incapienza dello stanziamento annualmente autorizzato per le finalita' dell'art. 10 della legge, provvedera' a soddisfare richieste di contributo secondo le priorita' indicate al precedente articolo. Per ogni Provincia sara' emesso ordine di accreditamento intestato al direttore dello ufficio provinciale del lavoro.
2 .
I funzionari delegati provvederanno al pagamento dei contributi in favore dei beneficiari mediante orinativi tratti sull'ordine di accreditamento, da estinguersi mediante versamento nel c/c hancario indicato nell'istanza, trasmettendo all'Assessorato, entro i termini di legge, li rendiconto, dell'ordine di accreditamento.
3 .
Le imprese rimaste eventualmente escluse dei benefici di legge per incapienza dello stanziamento di bilancio avranno la precedenza nella fruizione dei contributi che saranno erogati a valere sullo stanziamento relativo all'anno successivo, purche' ne facciano formale richiesta entro il mese di giugno.
4 .
Nei casi di esclusione, gli uffici Provinciali del lavoro daranno motivata comunicazione li datori di lavoro interessati.
5 .
Nel caso in cui l'ultimo periodo di retribuzione ammissibile a contributo sia compreso fra l'1 giugno 1995 e il 31 dicembre 1995, i termini indicati dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto sono anticipati di sei mesi.
Art. 5
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.





