Decreto Ministeriale 17 Gennaio 1992, n. 224
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel mezzogiorno.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 63 16/03/1992 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1 - Soggetti beneficiari
1 .
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, le societa' aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e costituite come segue:
- In forma cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44;
- In uno dei tipi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile.
2 .
Per le societa' di cui al precedente comma 1, la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, deve essere costituita:
- Con maggioranza assoluta del numero dei soci di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore, anche nella ipotesi disciplinata dall'art. 2532, comma 3, del codice civile nonche', per le societa' di cui al precedente comma 1, lettera b), con maggioranza assoluta della relativa partecipazione finanziaria;
- Esclusivamente da soci di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore.
3 .
Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre societa' o cooperative beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.
Art. 2 - Progetti finanziabili
1 .
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decretolegge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, i progetti per nuove attivita' predisposti e presentati dai soggetti di cui al precedente art. 1, che prevedano:
- Produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianatoo dell'industria oppure fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;
- Ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione nelle cooperative o nelle societa' beneficiarie sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti. In quest'ultimo caso i soggetti indicati dovranno occupare, tra gli altri, anche lavoratori iscritti nella prima e seconda delle liste di collocamento ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2 .
Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni, che risultino sospesi ai sensi della delibera CIPE 31 maggio 1977 e successive modificazioni.
Art. 3 - Misura del contributo in conto capitale, del mutuo e spese ammissibili
1 .
Il contributo in conto capitale e' concesso nella misura del 60 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ove sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
- Sede legale, amministrativa ed operativa nelle Regioni Calabria, Sardegna o Sicilia;
- Composizione esclusivamente femminile della compagine sociale; c) compagine sociale formata esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 29 anni.
2 .
Il contributo in conto capitale e' concesso nella misura del 50 per cento nel caso di sede legale, amministrativa ed operativa nelle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia.
3 .
In tutti gli altri casi il contributo in conto capitale e' concesso nella misura del 40 per cento.
4 .
La misura del contributo in conto capitale nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' elevabile di un ulteriore 5 per cento per ognuno dei seguenti requisiti:
- Composizione prevalentemente femminile della compagine sociale;
- Compagine sociale formata esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni;
- Progetti che prevedano l'ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione in cooperative o societa' sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti secondo le indicazioni di cui all'art. 2, lettera b), del presente decreto.
5 .
Il mutuo e' concesso nella misura fissa del 30 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento.
6 .
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'iva, relative a:
- Studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
- Terreno;
- Opere edilizie, gia' eseguite o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione;
- Allacciamenti;
- Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, brevetti;
- Altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
7 .
Il contributo in conto capitale e' concesso limitatamente ai primi cinque miliardi di lire di investimento.
8 .
Le spese di cui al precedente comma 6, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite puo' essere elevato, da parte del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, fino al 60 per cento della spesa complessiva, in relazione alla particolarita' del settore e dell'attivita'. Il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile richiede tutti gli elementi o documenti necessari per comprovare la spesa effettivamente sostenuta.
9 .
Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative al terreno.
10 .
Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.
11 .
Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni.
12 .
Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.
Art. 4 - Contributo per le spese di gestione
1 .
Il contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:
- Spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- Spese per prestazioni di servizi ricevuti;
- Interessi, sconti e altri oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo a tasso agevolato.
2 .
Nel caso dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la misura del contributo e' graduata come segue:
- Per il primo anno: - 75 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese; - 50 per cento per ulteriori 400 milioni di lire; - 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;
- Per il secondo anno: - 50 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese; - 30 per cento per ulteriori 400 milioni di lire; - 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
3 .
Nel caso dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la misura del contributo e' graduata come segue:
- Per il primo anno: - 75 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese; - 50 per cento per ulteriori 600 milioni di lire; - 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;
- Per il secondo anno: - 50 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese; - 30 per cento per ulteriori 600 milioni di lire; - 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
4 .
Il contributo per la gestione non puo' comunque superare l'importo complessivo di un miliardo di lire per il primo anno e di 750 milioni di lire per il secondo anno.
5 .
La misura dell'anticipazione per il primo anno sul contributo per la gestione non puo' superare il 40 per cento del contributo previsto.
Art. 5 - Domanda di ammissione alle agevolazioni
1 .
La domanda di ammissione alle agevolazioni, diretta al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, e' redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto.
2 .
Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:
- Copia dell'atto costitutivo della societa' o atto notarile che ne provi l'esistenza;
- Certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa e' ubicata nei territori meridionali di cui al precedente art. 1, comma 1;
- Certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale e' costituita: - con maggioranza assoluta del numero dei soci di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore nonche', per le societa' di cui all'art. 1, lettera b), della relativa partecipazione finanziaria; - esclusivamente da soci di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore; - da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre societa' o cooperative beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge citato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto;
- Certificazione prefettizia antimafia per tutti i soci ed eventuali procuratori e, nel caso di societa' di capitali o societa' cooperative, per i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di amministratori delegati;
- Studio di fattibilita' del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione delle assunzioni dei lavoratori dipendenti ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lettera b), e degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, comprendente i conti patrimoniali, i conti economici ed i flussi di cassa previsionali sviluppati, tenendo conto delle agevolazioni richieste, fino all'esercizio in cui, nelle ipotesi di progetto, si raggiungono i livelli di economicita' attesi. I conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2424- bis del codice civile.
3 .
Fino alla istituzione delle articolazioni territoriali di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, la domanda di ammissione alle agevolazioni e' presentata alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Questa, previo accertamento della regolarita' e completezza della domanda e della documentazione allegata, ne trasmette una copia al comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile e l'altra alla Regione per il parere di competenza.
Art. 6 - Provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni
1 .
Il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, avvalendosi della segreteria tecnica e dell'apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno la proposta di ammissibilita' alle agevolazioni, con cui si precisano l'ammontare degli investimenti ammissibili e la misura del contributo in conto capitale nonche' l'ammontare delle spese e dei contributi per la gestione e dell'eventuale anticipazione per il primo anno.
2 .
Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno delibera l'ammissibilita' alle agevolazioni con decreto entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.
3 .
Il provvedimento di ammissibilita' stabilisce a carico dei beneficiari l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto in progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'attivita', ai sensi del successivo art. 7, comma 9, i macchinari e gli altri beni mobili ammessi alle agevolazioni salvo specifica autorizzazione da parte del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, nonche' a non destinare gli immobili compresi in progetto ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.
4 .
Il provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni e' comunicato al soggetto beneficiario, alla Regione territorialmente competente e, per l'attuazione, alla cassa depositi e prestiti.
5 .
Il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, su richiesta del soggetto beneficiario, puo' proporre al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno modifiche al provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni, nel caso che intervengano variazioni nel corso della realizzazione del progetto.
6 .
Nell'ipotesi in cui il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno non ritenga ammissibile alle agevolazioni il progetto proposto dal comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, lo rinvia al comitato stesso, con l'indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore definitivo esame e delle eventuali modificazioni progettuali.
Art. 7 - Attuazione del provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni
1 .
Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, il direttore generale della cassa depositi e prestiti provvede alla concessione a favore del soggetto beneficiario del contributo in conto capitale, del mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione.
2 .
Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, e' quello vigente per il bimestre nel quale avviene la concessione.
3 .
La cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, previo apposito nulla osta rilasciato dal comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo. Dopo ciascuna erogazione effettuata dalla cassa depositi e prestiti, il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile provvede a tempestivi accertamenti sulla destinazione delle somme erogate, subordinando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento.
4 .
Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'acquisizione di idonee garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
5 .
L'accertamento sulla idoneita' delle garanzie prestate, nonche' sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle agevolazioni, spetta al comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile.
6 .
Le erogazioni delle agevolazioni di cui al precedente comma 3 vengono effettuate per stati di avanzamento in non piu' di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10 per cento e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, previa certificazione del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, imputando la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale.
7 .
Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovra' esibirsi apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilita' del fornitore o del rappresentante legale della societa' fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuove di fabbrica.
8 .
Per i progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura le spese relative al terreno vanno imputate prioritariamente al conto mutuo.
9 .
Il contributo per le spese di gestione e' erogato semestralmente, sulla base del nulla osta del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, che attesti che tali spese sono state effettivamente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile dichiari la conformita' ai documenti originali, applicando criteri e modalita' di controllo analoghi a quelli normalmente utilizzati dalle societa' di certificazione dei bilanci.
10 .
L'erogazione dell'eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di ammissibilita' puo' essere richiesta dal beneficiario ad attivita' avviata, previa relativa attestazione del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, senza necessita' di acquisire ulteriore garanzia.
11 .
Il mutuo e' posto in ammortamento decennale dal primo gennaio dell'anno successivo alla prima erogazione in conto al mutuo stesso ed il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate versandole, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto corrente postale intestato alla "cassa depositi e prestiti - imprenditorialita' giovanile".
12 .
Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.
13 .
In caso di ritardato versamento verra' applicata sulla somma dovuta una indennita' di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per il mutuo relativo e verra' sospesa autonomamente dalla cassa depositi e prestiti l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.
14 .
I mandati di pagamento della cassa depositi e prestiti, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditamento sul conto corrente postale o bancario del beneficiario medesimo.
15 .
Il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionali di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, nonche' per il riscontro della documentazione relativa alle spese di gestione.
16 .
Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono piu' sussistenti, il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, su proposta del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, dispone l'immediata revoca del provvedimento di ammissibilita'.
17 .
Per l'espletamento dei compiti di cui al presente decreto il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile stipula apposite convenzioni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275.
Art. 8 - Norme transitorie e finali
1 .
Le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1991, n. 275, qualora non rispondenti ai requisiti in essa previsti, devono essere ripresentate nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2 .
Entro lo stesso termine le domande gia' presentate possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina entrata in vigore.
3 .
Restano salvi gli effetti delle domande in relazione alle quali VI sia stata approvazione del progetto da parte del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile alla data di entrata in vigore della legge citata al primo comma del presente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





