Legge regionale 23 Maggio 1996, n. 18
Modifica della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, concernente: "disciplina delle attivita' di volontariato nella regione lazio"
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 42 26/10/1996 |
| Regione | Lazio |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
"art. 3.
"art. 3-bis
Documentazione sull'attivita' svolta
3. Le organizzazioni di volontariato sono, comunque, tenute a comunicare alLa presidenza della giunta le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1".
Art. 3
1 .
"5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4, o di gravi disfunzioni o irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di volontariato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente nel settore di intervento, puo' disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme gia' erogate secondo le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".
Art. 4
1 .
"art. 10.
Vigilanza
3. Eventuali irregolarita' nello svolgimento delle attivita' di volontariato vengono immediatamente comunicate, dall'ente locale o dall'azienda unita' sanitaria locale interessata, al Presidente della Giunta regionale anche ai fini dell'eventuale cancellazione dal registro regionale di cui all'art. 3, o della revoca dei contributi concessi ai sensi dell'art. 9.".





