Decreto Ministeriale 14 Settembre 1994, n. 667

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 283
03/12/1994

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1.

E' individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attivita' nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico terapeutiche del medico.

2.

L'attivita' dell'audiometrista e' volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

3.

Il tecnico audiometrista: a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilita' e la conseguente autonomia; b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordita' utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.

4.

Il tecnico audiometrista svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2

1.

Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3

1.

Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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