Decreto Ministeriale 14 Settembre 1994, n. 668
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioproteista.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 283 03/12/1994 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1.
E' individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attivita' nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.
2.
Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilita' e la conseguente autonomia.
3.
L'attivita' del tecnico audioprotesista e' volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.
4.
Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordita' mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso.
5.
Il tecnico audioprotesista svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1.
Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1.
Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





