Decreto Ministeriale 14 Settembre 1994, n. 669

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 283
03/12/1994

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1.

E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

2.

L'igienista dentale: a)svolge attivita' di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico; b)collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta di dati tecnico statistici; c)provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonche' all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; d)provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici; e)indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

3.

L'igienista dentale svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2

1.

Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3

1.

Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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