Legge regionale 16 Gennaio 1995, n. 30
Interventi a favore degli enti locali per il sostegno dell'occupazione.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 44 04/11/1995 |
| Regione | Lazio |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione con la presente legge intende contribuire alla occupazione definitiva del personale assunto a tempo determinato nelle amministrazioni locali ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni.
Art. 2 - Destinatari
1 .
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 3 i comuni, le province, le Comunita' Montane, i consorzi tra enti locali e AA.S.T. Che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, abbiano assunto definitivamente il suddetto personale per la copertura dei posti vacanti in organico o abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 6 dello stesso articolo.
2 .
Sono considerate prioritarie le richieste di finanziamento avanzate per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi della Legge regionale 21 novembre 1988, n. 78.
Art. 3 - Contributi
1 .
La Regione contribuisce, per la durata di tre anni a decorrere dal 1 dicembre 1994 e fino alla misura massima del 50 per cento per il primo anno, 40 per cento per il secondo e 30 per cento per il terzo, alle spese sostenute dalle amministrazioni locali per la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2.
2 .
Il contributo regionale, riferito alla sola spesa relativa alla retribuzione base, all'indennita' integrativa speciale e ad oneri sociali, e' annuale e non puo' essere superiore a lire 250 milioni annue per ogni amministrazione richiedente.
3 .
Il contributo viene interamente revocato qualora l'ente interrompe il rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal comma 6 dell'art. 4-bis legge n. 236 del 1993.
Art. 4 - Procedure
1 .
Le richieste intese ad ottenere i contributi previsti dall'art. 3 devono pervenire alla Giunta regionale - Assessorato problemi del lavoro - corredate della deliberazione esecutiva di trasformazione del rapporto di lavoro dalla quale risulti l'onere finanziario annuale analiticamente specificato e riferito a ciascuna unita' lavorativa assunta definitivamente.
2 .
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono erogati nella misura del 50 per cento del contributo concesso all'atto dell'esecutivita' della deliberazione regionale e per l'ulteriore 50 per cento a presentazione di apposito rendiconto.
Art. 5 - Norma finanziaria
1 .
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato in lire 190 milioni per il 1994, 2 miliardi per il 1995, 1 miliardo e 800 milioni per il 1996, 1 miliardo e 550 milioni per il 1997.
2 .
Nel bilancio esercizio 1994 e' istitutito il capitolo n. 13105 denominato .contributo agli enti locali per la copertura di posti vacanti in applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 236 del 1993 con lo stanziamento di lire 190 milioni..
3 .
All'onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 16310 (fondo di riserva) del bilancio di previsione anno finanziario 1994.
4 .
Per i tre anni successivi l'onere relativo trova copertura nella proiezione finanziaria del medesimo capitolo 16310. La presente Legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.





