Legge regionale 19 Aprile 1995, n. 22
Istituzione progetto donna.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 47 25/11/1995 |
| Regione | Calabria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Istituzione
1 .
La Regione Calabria riconosce valore e da' visibilita' al pensiero e alle attivita' delle donne calabresi e pertanto istituisce il "progetto donna", con sede presso La presidenza della Giunta regionale.
Art. 2 - Finalita' e compiti
1 .
Il progetto donna si pone come espressione della soggettivita' politica delle donne calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni, ne promuove i percorsi di liberta'.
2 .
In tal senso diffonde informazioni, elabora progetti e propone agli organismi competenti l'erogazione di contributi per la realizzazione di studi, ricerche, attivita' di servizio sulle condizioni di vita e di lavoro, sul nesso produzione-riproduzione, sulla salute, la sessualita' e la violenza, sui percorsi di liberta' delle donne calabresi.
3 .
Il progetto donna si avvale per l'espletamento delle proprie attivita', del coordinamento regionale, di cui all'articolo 3 e l'ufficio, di cui all'articolo 4.
Art. 3 - Coordinamento regionale: composizione e funzioni
1 .
Per il perseguimento delle finalita' e dei compiti di cui all'articolo 2, si istituisce il coordinamento regionale del progetto donna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il suddetto organismo e' rinnovabile ogni tre anni.
2 .
Il coordinamento regionale e' composto: dalle consigliere regionali, da una rappresentante per ciascun gruppo politico presente in Consiglio Regionale, dalle rappresentanti delle associazioni femminili calabresi designate dall'assemblea delle associazioni di cui all'articolo 9 in numero pari alle rappresentanze istituzionali.
3 .
La coordinatrice del suddetto organismo e' designata dal Consiglio regionale nella persona di una consigliera regionale.
4 .
In assenza di consigliere regionali, la coordinatrice viene designata dal Consiglio Regionale, su proposta del coordinamento regionale del progetto donna, nella persona di una delle sue componenti.
5 .
Il coordinamento regionale ha funzioni di progettazione, proposta politica e programmazione delle relative attivita'.
6 .
Il coordinamento regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento, si dotera' di un regolamento interno per il suo funzionamento.
7 .
I programmi annuali di attivita' del progetto donna di cui all'articolo 5, comma 1, su proposta del coordinamento regionale, vengono deliberati dalla Giunta regionale.
8 .
Le attivita' del progetto donna, di cui all'articolo 5, comma 2, su proposta del coordinamento regionale, vengono deliberate dal Consiglio Regionale.
Art. 4 - Ufficio del progetto donna
1 .
Il progetto donna si avvale dell'ufficio n. 4 - progetto donna - segreteria commissioni pari opportunita'. Del settore n. 9, previsto dall'allegato b della Legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, che si raccorda e collabora con gli uffici amministrativi dei singoli assessorati, cura tutte le pratiche amministrative relative all'attivita' del progetto donna e su mandato della coordinatrice, convoca il coordinamento regionale.
2 .
La Giunta regionale entro sessanta giorni, con atto deliberativo, dotera' il progetto donna del personale e delle strutture necessarie per la sua attivita'.
Art. 5 - Programmazione annuale
1 .
Il coordinamento regionale del progetto donna: a) elabora annualmente un programma di attivita' da finanziare, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, con i fondi in sua dotazione, previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale; b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari, previsti in bilancio.
Art. 6 - Programmazione di informazione
1 .
In riferimento allo spirito e al contenuto degli articoli 3 e 8, il coordinamento regionale del progetto donna cura trimestralmente un bollettino di informazione al quale possono collaborare donne e associazioni femminili anche al di fuori dell'ambito regionale.
2 .
Il bollettino puo' eventualmente avvalersi, per la stampa e la distribuzione, delle risorse dei canali e degli strumenti attualmente utilizzati per le pubblicazioni periodiche del Consiglio Regionale.
Art. 7 - Centro di documentazione e biblioteca delle donne
1 .
Il progetto donna, allo scopo di creare memoria e storia delle donne calabresi, si dota di un centro documentazione e ricerca, e di una biblioteca regionale delle donne.
2 .
A tal fine il coordinamento regionale, ento sei mesi dall'entrata in vigore della legge, formula un progetto di attuazione e di gestione delle suddette iniziative, da sottoporre all'approvazione della giunta e del consiglio avvalendosi eventualmente di competenze, progetti, esperienze gia' operanti fra le associazioni femminili calabresi in accordo con le finalita' proprie della legge.
Art. 8 - Valorizzazione e sostegno delle associazioni femminili
1 .
Il progetto donna valorizza e sostiene le associazioni femminili calabresi, raccordando le associazioni ed i loro progetti con l'istituzione regionale.
2 .
In particolare: a) dalle associazioni femminili calabresi assume esigenze, progetti, attivita', portandole all'attenzione della giunta e del Consiglio Regionale; b) dal Consiglio regionale e dai vari assessori assume informazioni su leggi e provvedimenti regionali, nazionali, comunitari, portandole all'attenzione delle associazioni femminili calabresi; c) propone agli organismi regionali competenti priorita' e modalita' di contribuzioni alle associazioni femminili che operano in ambito regionale in accordo con le finalita' proprie della legge.
Art. 9 - Albo regionale delle associazioni femminili calabresi
1 .
Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istituisce l'albo delle associazioni femminili calabresi, definendone i criteri di ammissione tramite bando pubblico conformemente alle finalita' degli obiettivi della presente legge.
2 .
Successivamente il Presidente della Giunta regionale rende noto l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
3 .
L'albo e' aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
4 .
Entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'albo, il Presidente della Giunta regionale convoca l'assemblea delle associazioni iscritte all'albo perche' eleggano le loro rappresentanti in seno al coordinamento regionale di cui all'articolo 3 e convoca l'assemblea delle associazioni ogni tre anni per l'elezione delle sue rappresentanti in seno all'organismo.
5 .
L'assemblea delle associazioni si riunisce ogni anno per la discussione del programma di attivita' del progetto donna e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo delle associazioni iscritte all'albo.
Art. 10 - Gestione e norma finanziaria
1 .
All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1995 in l. 800.000.000 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio 1995.
2 .
Per gli anni successivi la corrispondente spesa e' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita Legge Finanziaria che l'accompagna. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.





