Legge regionale 27 Gennaio 1995, n. 12

Interventi straordinari a favore delle imprese toscane per l'anno 1995.

Ente 3
Fonte Altro
n. 34
26/08/1995
Regione Toscana

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - norme generali

Art. 1

1 .

La presente legge, in attuazione del programma regionale di sviluppo 1995-1997 e degli atti di programmazione conseguenti, disciplina interventi straordinari per l'anno 1995 a favore delle imprese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema produttivo toscano.

2 .

La Giunta regionale assicura l'informazione al Consiglio regionale sugli atti assunti e sui risultati conseguiti in attuazione della presente legge.

Art. 2

Al finanziamento degli interventi, secondo le autorizzazioni di spesa di cui ai successivi articoli, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme a tal fine destinate nel bilancio di previsione 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997.

Titolo II - interventi a favore delle imprese agricole

Art. 3

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della l. R. 12 aprile 1994, n. 29, e' autorizzata una spesa di l. 14.300.000.000.

Titolo III - interventi a favore delle imprese extragricole

Capo I

agevolazioni finanziarie in favore di piccole e medie imprese manifatturiere, edili ed estrattive

Art. 4

1 .

La Regione tramite la fidi Toscana s. P. A., concede contributi in conto interessi su prefinanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese, manifatturiere, edili ed estrattive, a fronte di finanziamenti a medio termine deliberati e da erogare in favore delle imprese medesime.

2 .

Sono definite piccole e medie le imprese che possiedono i requisiti dimensionali fissati dal decreto del Ministero dell'indusrtia, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994.

Art. 5

1 .

I contributi sono concessi, in misura pari a 2 punti annui, su prefinanziamenti ad un tasso di interesse non superiore al .prime rate. A. B. L. Di durata non superiore a diciotto mesi e di importo non inferiore a 100 milioni e non superiore a 500 milioni e comunque non superiore al 50 del

2 .

I finanziamenti a medio termine devono essere deliberati a fronte di investimenti fissi in beni materiali o immateriali funzionali all'attivita' dell'impresa, e non devono essere agevolati da contributi in conto interessi di enti pubblici.

Art. 6

1 .

Le domande di contributo devono essere presentate dalle imprese alla fidi Toscana s. P. A. Corredate: a) dalla delibera della banca che concede il prefinanziamento; b) dalla delibera della banca che concede il finanziamento a medio termine; c) dalla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.

2 .

La fidi Toscana s. P. A. Provvede ad istruire le domande di contributo, a concedere ed erogare il contributo medesimo secondo le procedure definite con il piano di indirizzo previsto dal seguente art. 7.

3 .

A tale scopo e' istituito presso la fidi Toscana s. P. A. Uno specifico fondo, con le disponibilita' indicate dal seguente art. 9.

Art. 7

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 9 giugno 1992 n. 26, approva il piano di indirizzo contenente le procedure e le modalita' di attuazione del presente capo.

Art. 8

La fidi Toscana s. P. A. Su richiesta delle imprese interessate puo' concedere la propria garanzia sussidiaria sui prefinanziamenti previsti dal precedente art. 5, secondo le procedure previste dalle vigenti convenzioni con le banche.

Art. 9

Per la Costituzione del fondo previsto al precedente art. 6 e' autorizzata la spesa di l. 5.000.000.000.

Capo II

interventi a favore dell'industria e dell'artigianato

Art. 10

1 .

Allo scopo di favorire l'evoluzione e l'ammodernamento della piccola e media impresa industriale e dell'artigianato mediante appropriate politiche di servizi alle imprese mirate alla generazione e al consolidamento di terziario avanzato e alla crescita manageriale nel quadro della internazionalizzazione dell'impresa, nonche' ai processi di innovazione tecnologica e formale e alla razionalizzazione degli insediamenti produttivi, la Regione nell'ambito degli strumenti della programmazione di cui alla Legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 e degli atti amministrativi conseguenti, promuove le attivita' indicate ai punti successivi: a) sostegno al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo toscano; b) qualificazione del sistema fieristico regionale anche attraverso la partecipazione al capitale sociale degli enti gestori dei poli fieristici toscani; c) sostegno del progetto di rilancio del settore della moda a Firenze ed in Toscana; d) qualificazione dell'offerta di servizi e sostegno dell'incontro tra domanda e offerta mirata alle esigenze settoriali e territoriali espresse nella Regione; e) sostegno alla piccola e media impresa industriale e artigiana per la subfornitura meccanica e per l'artigianato di qualita'; f) realizzazione sistema informativo sull'artigianato; g) interventi a favore di insediamenti produttivi localizzati in zone non ammesse ai benefici dei programmi comunitari; h) sostegno al credito per l'artigianato e all'associazionismo artigiano di garanzia.

2 .

Possono beneficiare degli interventi previsti alle lettere d) ed e) del presente capo le imprese che possiedono i requisiti dimensionali fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994.

3 .

La Regione nell'individuare gli interventi da finanziare relativi alle lettere d), e) e g) del comma 1 del presente articolo, da' priorita' a quelli riconducibili alle aree territoriali escluse dall'operativita' del regolamento CEE 2081 1993, obiettivi 2 e 5b.

Art. 11

1 .

La Giunta regionale realizza le finalita' di cui all'art. 10, lettere a), b) e c) in coerenza con gli obiettivi degli atti di programmazione mediante: a) le azioni previste nel programma di sostegno pubblico relativo all'anno 1995 per la commercializzazione dei prodotti e l'internazionalizzazione delle imprese toscane nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese; b) la partecipazione al capitale sociale del centro affari e promozione di Arezzo s. R. L. C) la partecipazione finanziaria alle azioni finalizzate al rilancio del settore della moda a Firenze ed in Toscana intraprese dal centro di Firenze per la moda Italiana, associazione senza fini di lucro a partecipazione pubblica, con sede sociale in Firenze, via faenza n. 109.

2 .

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese: l. 3.000.000.000 per gli interventi indicati alla lettera a); l. 300.000.000 per gli interventi indicati alla lettera b); l. 1.000.000.000 per gli interventi indicati alla lettera c).

3 .

La Giunta regionale provvede alla definizione e realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo secondo le seguenti modalita': a) secondo le procedure stabilite dal Consiglio regionale per la realizzazione delle azioni previste nel programma di sostegno pubblico relative all'anno 1995 per la commercializzazione dei prodotti e l'internazionalizzazione delle imprese toscane; b) sottoscrizione di n. 3ooo quote sociali del centro affari e convegni di Arezzo s. R. L. Del valore nominale di l. 1oo.ooo ciascuna; c) il finanziamento di specifici progetti presentati dal centro di Firenze per la moda Italiana; tali progetti devono contenere: c1) la desrizione delle azioni corrispondenti alle finalita' della presente legge; c2) la descrizione dei risultati attesi ed in particolare dei benifici che si ritiene possano essere conseguiti dal sistema moda a Firenze e nella Toscana; c3) le previsioni di spesa; c4) gli impegni finanziari degli altri soggetti, pubblici e privati, che intendono partecipare alla realizzazione dei progetti; c5) nel caso di progetti pluriennali, il progetto annuale su cui viene chiesto il finanziamento regionale.

Art. 12 - Il centro di firenze per la moda italiana e' infine tenuto a presentare al consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attiivita' svolta con il finanzianiento regionale e sui risultati raggiunti.

1 .

La Giunta regionale realizza le finalita' di cui all'art. 10, lettera d) in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione e del progetto servizi alle imprese mediante: a) rifinanziamento degli interventi previsti all'art. 18, lett. D) della l. R. 12 aprile 1994, n. 29 per il sostegno degli investimenti nel settore calzaturiero da gestire con convenzione da stipulare con le province di Pistoia, Firenze e Lucca; b) sostegno allo sviluppo della diffusione dell'informazione e del trasferimento dell'innovazione per le piccole e medie imprese; c) interventi a sostegno di iniziative per lo sviluppo di sistemi locali di impresa; d) rifinanziamento degli interventi previsti all'art. 19 della l. R. 12 aprile 1994, n. 29 per la contribuzione alla fomiazione dei poli tecnologici ed alla elaborazione del progetto esecutivo della rete dell'alta tecnologia.

2 .

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese: l. 350.000.000 per gli interventi indicati alla lettera a); l. 300.000.000 per gli interventi indicati alla lettera b); l. 900.000.000 per gli interventi indicati alla lettera c); l. 500.000.000 per gli interventi indicati alla lettera d).

3 .

Le procedure di attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 13

1 .

La Giunta regionale realizza le finalita' di cui all'art. 10, lett. E), mediante il rifinanziamento delle iniziative di cui all'art. 20 della l. R. 12 aprile 1994, n. 29.

2 .

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese: a) sostegno allo sviluppo dei rapporti tra committenti e fornitori nel settore della subfornitura meccanica l. 350.000.000; b) sostegno dell'artigianato di qualita' l. 450.000.000.

Art. 14

1 .

La Regione Toscana predispone la realizzazione del progetto informativo sull'artigianato di cui alla lett. F), dell'art. 10, con l'obiettivo di costituire un sistema di monitoraggio del settore, di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e di valorizzare le informazioni disponibili; il progetto e' destinato alla pubblica utilizzazione delle informazioni.

2 .

La realizzazione del progetto e' atttuata mediante il rifinanziamento, per una spesa di l. 100.000.000, dell'iniziativa di cui all'art. 5 della l. R. 30) dicembre 1993, n. 109.

Art. 15

1 .

La Regione Toscana interviene, con una autorizzazione di spesa di l. 1.000.000.000, a favore delle iniziative, di cui alla lett. G) dell'art. Io, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione previste in piani attuativi approvati ed operanti (piani insediamenti produttivi, piani di lottizzazione, piani di recupero) aventi esplicita destinazione d'uso pubblico, artigianale e/o industriale e non ricadenti nelle zone individuate dai programmi comunitari, mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 20 della spesa documentata ammissibile.

2 .

Possono presentare domanda i soggetti pubblici quali: ee. Ll. E consorzi di imprese artigianali o pmi a maggioranza pubblica e i sogetti privati quali: pmi, imprese artigianali e loro consorzi, rientranti nelle limitazioni previste dal d. M. 1 giugno 1993. Ai fini della dimostrazione di cantierabilita' delle opere previste nel progetto, alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: copia della concessione edilizia autorizzazione rilasciata in data antecedente a quella della presentazione della domanda; copia del progetto esecutivo relativo all'importo complessivo delle opere per cui viene richiesto il finanziamento; piano economico-finanziario complessivo approvato dal soggetto attuatore; suddiviso in termimi di realizzazione delle opere; impegno finanziario gia' assunto in forma vincolante dal soggetto attuatore e responsabile, almeno per l'importo di sua competenza; elenco dei soggetti ultimi beneficiari dei contributi regionali e determinazione prevista di come tale sovvenzione contribuisca a ridurre il costo delle opere di urbanizzazione a favore di questi.

3 l.

La Giunta regionale provvedera', con propri atti, da assumere entro 60 gg. Dall'entrata in vigore della presente legge, a definire le modalita' di presentazione delle domande, i criteri per la concessione e le procedure di erogazione dei contributi e loro rendicontazione.

Art. 16

1 .

La Regione realizza le finalita' di cui all'art. 1o lett. H) mediante: a) la concessione di un contributo straordinario per l'anno 1995 al consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia di cui alla l. R. 16.2 1987, n. 12, per la copertura delle perdite subite a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi e per la Costituzione o dotazione di fondi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi; b) il concorso all'incremento del fondo del consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia destinato esclusivamente a garantire il consolidamento, per un periodo non inferiore a cinque anni, dell'indebitamento da breve a medio termine delle imprese artigiane aderenti alle cooperative di garanzia od ai consorzi fidi Provinciali o regionali; il contributo regionale dovra' essere destinato per il 40 ai consorzi fidi;

2 .

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese: per il contributo di cui alla lettera a) l. L.500.000.000; per il contributo di cui alla letteera b) l. 1.000.000.000; per il contributo di cui alla lettera c) l. 300.000.000.

3 .

La Giunta regionale provvede con propri atti, da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire le modalita' di presentazione delle istanze di concessione, nonche' le modalita' di rendicontazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

4 .

E' autorizzata altresi' la spesa di l. 200.000.000 per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 22 della l. R. 23 aprile 1988, n. 29 recante le modalita' previste dalla convenzione stipulata con la unioncamere regionale.

Capo III

interventi a favore del settore termale

Art. 17

Allo scopo di favorire il consolidamenio dell'offerta termale la Regione Toscana promuove l'incentivazione di una politica promozionale unitaria nonche' l'interconnessione con le opportunita' termali e turistiche, culturali e artistiche relative ai centri termali, mediante rifinaniziamento dell'intervento previsto all'art. 26 della l. R. 12 aprile 1994, n. 29 autorizzando all'uopo la spesa di l. 300.000.000.

Capo IV

interventi a favore del turismo

Art. 18

1 .

Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' turistiche incentivando l'attivita' di promozione della domanda turistica e di qualiticazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica e raccolta dati, la Regione nell'ambito degli strumenti della programmazione di cui alla l. R. 9 giugno 1992, n. 26, promuove: a) la realizzazione di iniziative di promozione turistica in Italia e all'estero, nel quadro del programma delle iniziative promozionali 1995; b) l'incentivazione dell'attivita' di commercializzazione in Italia e all'estero dell'offerta turistico-ricettiva svolta in forma associata, dalle imprese turistiche e agrituristiche, nel quadro di una razionale integrazione di tale attivita' con quella svolta dai settori dell'intemediazione e dei servizi turistici; c) la razionalizzazione dei sistemi di rilevazione dei dati sui flussi turistici promuovendo l~informatizzazione delle strutture ricettive.

2 .

Per quanto riguarda gli interventi previsti alle lettere b) e c) del primo comma, sono ammessi a contributi anche gli operatori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agrituristica ai sensi della normativa regionale in materia.

Art. 19

1 .

La Regione persegue le finalita' di cui all'art. 18 lett. A) in coerenza con il programma delle iniziative promozionali per il settore turistico 1 995 adottato dal Consiglio Regionale.

2 .

A tal fine la Giunta regionale realizza iniziative promo-pubblicitarie finalizzate: al mantenimento dell'immagine sui mercati Italiano ed estero; al supporto della commercializzazione dell'offerta turistica; alla realizzazione di azioni rivolte ai mercati strategici; alla realizzazione di progetti regionali nei settori congressi, terme, montagna, mare e promozione eventi culturali; alla realizzazione di progetti interregionali d'intesa con l'ente nazionale Italiano per il turismo ed altre Regioni Italiane.

3 .

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di l. 1.500.000.000.

Art. 20

La reeione realizza le finalita' di cui all'art. 18 lett. B) in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione, attraverso il rifinanziamento dell'art. 30 della l. R. 12 aprile 1994, n. 29 autorizzando all'uopo la spesa di l. 400.000.000.

Art. 21

1 .

La Regione realizza le finalita' di cui all'art. 18 lett. C) in coerenza con il .quadro di riferimento per l'informatizzazione del settore turismo. (deliberazione del consiglio recionale n. 82 del 2 febbraio 1992 e deliberazione della giunta recionate n. 825 del 1 febbraio 1993), attraverso la concessione contributi in conto capitale fino al 25 della spesa

2 .

Per l'informatizzazione delle strutture alberghiere e agrituristiche per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di l. 300.000.000.

3 .

La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure e i criteri per la concessione dei contributi previsti mediante apposito bando pubblico.

Capo V

interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali

Art. 22

La Regione Toscana, in relazione alla deliberazione n. 221 del 14 giugno 1994 .direttive regionali per la programmazione delle grandi strutture di vendita, indicazioni per i piani commerciali e norme di urbanistica commerciale., favorisce le piccole e medie imprese che intendono associarsi, consorziarsi o trasferirsi nell'ambito dei centri commerciali integrati al dettaglio, di cui all'art. 31 della l. R. 12 aprile 1994, n. 29.

Art. 23

1 .

Il fondo di garanzia, a modifica dell'art. 32 della l. R. 12 aprile 1994, n. 29, e' ridotto da l. 1.259.000.000 a l. 530.000.000 ed e' destinato al rilascio, da parte della fidi Toscana s. P. A., di garanzie sussidiarie nella misura del 25 dell'importo del finanziamento a fronte degli investimenti

2 .

Analoga garanzia del 25 de1l'importo dello stesso finanziamento e' rilasciata da parte dei consorzi regionali collettivi di garanzia fidi del commercio, previa stipula di convenzioni tra la fidi Toscana s. P. A. E i consorzi stessi.

Art. 24

1 .

La disponibilita' finanziaria risultante dalla riduzione del fondo di garanzia disposta da1l'articolo precedente pari a l. 720.000.000, con l'aggiunta dell'ulteriore autorizzazione di spesa di l. 430.000.000 prevista dalla presente legge, e' destinata alla concessione, tramite la fidi Toscana s. P. A., di contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali associate o consorziate per le iniziative di cui all'art. 31, lett. A) e c) della l. R. 12 aprile 1994, n. 29.

2 .

A tal fine e' istituito, presso la fidi Toscana s. P. A., un apposito fondo per un totale di l. 1.150.000.000.

3 .

I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 7,5 dell'investimento dei beni materiali e immateriali ritenuto ammissibile, fino ad un importo non superiore a l. 500.000.000.

4 .

La fidi Toscana provvede ad istruire le domande di contributo, a concedere ed erogare il contributo medesimo.

Art. 25

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle modifiche agli articoli 31 e 32 della l. R. 12 aprile 1994, n. 29 di cui ai precedenti articoli, saranno rinnovati la convenzione tra la Regione Toscana e la fidi Toscana s. P. A. E il protocollo di intesa tra la Regione Toscana e le organizzazioni di categoria confcommercio e confesercenti di cui all'art. 33 della citata legge 29.1994.

Art. 26

I contributi straordinari previsti per le finalita' di cui all'art. 1 della l. R. 6 settembre 1993, n. 66 sono concessi anche per l'anno 1995 al consorzio Toscana fidi (c. T. F.) confcommercio-firenze e la consorzio toscano com-fidi confesercenti-firenze nella misura di l. 400.000.000 ciascuno. A tali coniriduti si applicano le procedure previste dalla stessa l. R. 66/93. A tal fine e' autorizzata la spesa di l. 800.000.ooo.

Art. 27

1 .

La Regione Toscana raccoglie e organizza le informazioni sullo stato e sulla dinamica del settore commerciale, destinandolo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nonche' alla pubblica utilizzazione. A tal fine promuove indagini e ricerche, nonche' la realizzazione di un sistema informativo atto a consentire il monitoraggio permanente delle principali variabili.

2 .

Per le iniziative di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa di l. 120.000.000.

3 .

Le procedure di attuazione degli interventi relativi al progetto informativo sul commercio sono definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Capo VI

interventi straordinari a favore della cooperazione di lavoro

Art. 28

La Regione Toscana, in relazione alla legge n. 49 del 27 febbraio 1985 recante .provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. Favorisce, in collaborazione con le organizzazioni regionali di rappresentanza e di tutela della cooperazione, lo sviluppo delle cooperative di lavoro regionali. Agli effetti della presente legge sono considerate cooperative di lavoro le imprese registrate come tali presso i registri prefettizi Provinciali.

Art. 29

1 .

Per favorire l'iniziativa di cui al precedente articolo e' autorizzata la spesa di l. 600.000.000 per l'istituzione presso la fidi Toscana s. P. A. Di cui fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative di lavoro di nuova Costituzione ammesse ai benefici della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2 .

Le anticipazioni finanziarie sono concesse a fronte degli aumenti di capitale finalizzate all'ottenimento delle provvidenze previste al Titolo II della citata legge 49/1985.

3 .

Il rimborso delle anticipazioni avverra' in un periodo non superiore a cinque anni e, comunque, non oltre la data di erogazione delle provvidenze di cui al comma precedente.

Art. 30

La fidi Toscana provvede ad istruire le domande,a concedere ed erogare le anticipazioni finanziarie, secondo le procedure e le modalita' definite da un piano indirizzo, ai sensi dell'art. 7 della l. R. 9 giugno 1992, n. 26.

Capo VII

agevolazioni finanziarie a sostegno dell'imprenditoria giovanile

Art. 31

E' autorizzata la spesa di l. 3.400.000.000 per l'integrazione del fondo costituito presso la fidi Toscana s. P. A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della l. R. 26 aprile 1993, n. 27, per concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dell'imprenditoria giovanile.

Art. 32

E' auiorizzata la spesa di l. 100.000.000 per l'integrazione del fondo costituito presso la fidi Toscana s. P. A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della l. R. 26 aprile 1993, n. 27, per la concessione delle garanzie sussidiarie a nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile.

Titolo IV - interventi a favore delle strutture dello spettacolo per agevolare la trasformazione dei debiti a breve termine in passivita' a protratta scadenza

Art. 33

1 .

La Regione Toscana promuove la Costituzione di un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a favore delle strutture dello spettacolo localizzate in Toscana per la trasfomazione dei debiti a breve temime verso le banche, in passivita' a protratta scadenza.

2 .

La Regione Toscana promuove altresi' la istituzione di un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a favore dei soggetti di cui al successivo comma 3 a fronte di anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli per la parte non coperta da contributi pubblici.

3 .

Sono beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo gli organismi di cui all'art 1 della l. R. N. 11 del 28 ottobtre 1980 e successive modificazioni ed integrazioni e le istituzioni di cui all'art. 1 della l. R. 31 dicembre 1984, n. 75.

Art. 34

1 .

La fidi Toscana s. P. A. Costituisce con i contributi della Regione Toscana e gli eventuali contributi degli altri soci, un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a protratta scadenza concesse dalle banche a titolo di trasformazione dei debiti a breve termine contratti nei loro confronti dagli orgatiisini di cui al precedente art. 33.

2 .

La garanzia sussidiaria della fidi Toscana s. P. A. E' concessa nella misura del 35 dell'importo dell'operazione di credito garantita di cui al precedente

3 .

La fidi Toscana s. P. A. Costituisce con i contributi della Regione Toscana e gli eventuali contributi degli altri soci un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse agli organismi di cui al precedente art. 33 per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli per la parte non coperta da contributi pubblici. L'importo massimo dell'anticipo non puo' essere superiore al 50 delle spese di cui sopra e

4 .

La garanzia sussidiaria della fidi Toscana s. P. A. A fronte delle operazioni di cui al precedente comma e' concessa nella misura del 50

Con le disponibilita' del fondo speciale rischi di cui al precedente comma, la fidi Toscana s. P. A attiva operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entita'del fondo. La fidi Toscana s. P. A. Fara' fronte alle eventuali perdite, comprensive di capitale ed interessi, derivanti dalle operazioni garantite, esclusivamente con le disponibilita' del fondo. La liquidazione delle eventuali perdite e' effettuata dopo la scadenza di tutte le operazioni attivate e garantite.

Art. 35

1 .

Le domande per la concessione della garanzia sussidiaria devono essere presentate entro il 30 settembre 1995 alla fidi Toscana s. P. A. La quale ne curera' l'istruttoria.

2 .

Sono ammissibili alla garanzia sussidiaria operazioni di importo non superiore all'entita' del fondo di cui al precedente art. 34.

3 .

La durata massima delle operazioni di consolidamento e' di 7 anni incluso un periodo di preammortamento fino a due anni.

4 .

La durata delle anticipazioni di cui all'art. 34, terzo comma, e' di diciciotto mesi.

5 .

Il contributo a carico degli organismi, da corrispondere in un'unica soluzione alla fidi Toscana s. P. A. Al momento della concessione della garanzia sussidiaria, e' pari allo 0,15, oltre IV a, calcolato sul capitale

6 .

La fidi Toscana s. P. A., al fine di attivare le operazioni di credito, stipulera' con le banche una convenzione per stabilire le condizioni, le modalita' e le procedure da eseguire.

Art. ari 36

Per la Costituzione del fondo speciale rischi di cui al precedente art. 34, primo comma, e' autonzzata la spesa di l. 2.000.000.000. Per la Costituzione del fondo speciale rischi di cui all'art. 34, terzo comma, e' autorizzata la spesa di l. 1.000.000.000.

Titolo V - interventi diversi

Art. 37

Al fine di non interrompere i lavori di costruzione della diga del bilancino e' autorizzata la spesa di l. 5.000.000.000.

La somma sara' erogata con le modalita' e le forme previste dall'art. 6 della l. R. 8 marzo 1993, n. 12 al commissario per la realizzazione ed il copletamento dell'invaso di bilancino e delle opere connesse che ne disporra' l'impiego nell'ambito dei compiti assegnati dalla medesima l. R. 12/93, IV i comprese le opere derivanti da vincoli archeologici che condizionano la realizzazione e/o la fuinzionalita' dell'invaso.

Art. 38

1 .

E' autorizzata la spesa per un importo fino a l. 2.500.000.000 per la concessione di un contributo straordinario alla s. A. T. Societa' aeroporto toscano galileo galilei s. P. A., cui la Regione aderisce ai sensi della l. R. 19 agosto 1978, n. 57, per la realizzazione del progetto di ristrutturazione arrivi nazionali ed internazionali dell'aereostazione galileo galilei di Pisa.

2 .

Alla determinazione ed erogazione del contributo provvede la giunta con le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione da stipularsi con la predetta societa'.

3 .

All'autorizzazione di spesa di cui al primo comma e' fatto fronte per l. 1.000.000.000 con il bilancio 1995 e per l. 1.500.000.000 con il bilancio 1996.

Art. 39

Per tutti gli interventi della presente legge affidati alla fidi Toscana s. P. A. Che prevedono la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi la stessa trasmette alla giunta ed al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro compilazione le graduatorie delle domande incluse in ordine cronologico di presentazione, nonche', semestralmente, il rendiconto delle agevolazioni finanziarie concesse ed erogate.

Titolo VI - norme finanziarie

Art. 40

1 .

Le autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge trovano copertura nei capitoli del bilancio di previsione 1995 che vengono istituiti o incrementati con la variazione di cui al successivo art. 41

2 .

L'autorizzazione di spesa di cui al 3 comma dell'art. 38 per l'anno 1996, trova copertura nel bilancio pluriennale 1995-1997, cosi' come disposto dall'art. 8, 2 comma della l. R. .disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1995-1997..

Art. 41

Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio dell'esercizio 1995 sono apportate, per analoghi importi in competenza e in cassa, le seguenti variazioni: (omissis) la presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

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