Legge regionale 30 Gennaio 1995, n. 183

Modifiche ed integrazioni alla lr 14 settembre 1994, n. 61 concernente: "fondo regionale per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale".

Ente 3
Fonte Altro
n. 49
09/12/1995
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

All'art. 1 e' aggiunto il seguente comma: "la presente legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo sociale ed economico della Regione "

Art. 2 - Settori di intervento

Il punto 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "1) produzione di beni in artigianato ed industria."

Art. 3 - Destinatari

All'art.3, 1 comma la frase "le cui quote di partecipazione e azioni" va sostituita con "le cui quote di partecipazione o le cui azioni."

Al 4 comma, sempre dell'art. 3, la frase "presentazione della domanda" va sostituita con "inizio dell'attivita'."

Infine e' aggiunto il seguente sesto comma: "le cooperative e le societa' beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge devono rispondere alla definizione di pmi prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle pmi (decisione della Commissione CEE del 20 maggio 1992 in GUCE c213 del 19 agosto 1992)."

Art. 4 - Contributi

L'art. 4 e' sostituito dal seguente: "le cooperative e le societa' con la presentazione della domanda relativa al contributo si impegnano a sottoscrivere capitale sociale pari almeno al 10

Ai soggetti di cui all'art. 3, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art.2, possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) contributi in conto capitale fino ad un massimo di 5 milioni per spese di Costituzione della societa' o della cooperativa (spese notarili e di registrazione); b) contributi fino ad un massimo del 30, calcolato in termini di equivalente

Gli aiuti concessi in applicazione della lettera a), della lettera b) (nel caso in cui si applichi il principio de minimis) e della lettera d) saranno accordati conformemente al punto 3.3 della comunicazione della Commissione sugli aiuti in favore delle pmi e della lettera della Commissione del 23 marzo 1993 n. 6867 sull'applicazione del principio "de minimis".

Le sovvenzioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli altri contributi comunitari, nazionali, regionali o comunque pubblici.

I macchinari o gli altri beni immobili che godono delle agevolazioni finanziarie non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti in progetto, per un periodo almeno di cinque anni dalla data di inizio dell'attivita'.

Art. 5 - Rispetto norme cee

La presente legge e' trasmessa alla Commissione Europea in applicazione dell'art. 93.3 del Trattato CE.

L'applicazione della presente legge e' subordinata al parere favorevole che sara' espresso dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato CE.

Art. 6 - Norma transitoria

Le domande pervenute in base alla Legge regionale n. 61/1994 potranno essere integrate o modificate sulla base della presente normativa, senza perdere la posizione di originaria ammissione all'istruttoria.

Art. 7 - Urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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