Legge provinciale 23 Agosto 1993, n. 19
Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 in materia di interventi di politica del lavoro.
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 40 31/08/1993 |
| provincia | Trento |
tipologia: Enti locali - Legge
capo I
modificazioni alla Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente .organizzazione degli interventi di politica del lavoro .
Art. 1
1.
Il primo comma dell'art.6 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, modificato dall'art.7 della Legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 e dell'art.11 della Legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 e' sostituito dal seguente: "la commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza, l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento e' composta: a)dall'Assessore provinciale al quale e' affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente; b)dai dirigenti dei servizi industria, lavoro, addestramento e formazione professionale; c)dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; d)da sei rappresentanti degli imprenditori di cui due del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore artigianato uno del settore terziario , designati dalle organizzazioni sindacali e professionali Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione, designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore; e)da sei rappresentanti dei lavoratori designati, due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali Provinciali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego; f)dal consigliere di parita' di cui all'art.6 della Legge provinciale 5 settembre 1988, n 31".
Art. 2
1.
L'art.20 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, modificato dall'art.7 della Legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 e' sostituito dal seguente: "art.20 commissione locale per l'impiego 1.la commissione locale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento e' composto da: a)un rappresentante del comprensorio, con funzioni di presidente, designato dalla giunta comprensoriale; b)il dirigente della sezione circoscrizionale per l'impiego del comprensorio; c)cinque rappresentanti degli imprenditori di cui uno del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore terziario, uno del settore artigianato designati dalle organizzazioni sindacali professionali Provinciali maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore; d)cinque rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali Provinciali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego; e)il consigliere di parita' di cui all'art.6 della Legge provinciale 5 settembre 1988, n 31".
2.
La commissione e' nominata con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura.
3.
Per la Costituzione ed il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui all'art.6
4.
Quando la commissione esercita le funzioni di cui all'art.21, il dirigente delle sezioni circoscrizionali partecipa senza diritto di voto.
5.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del comprensorio designato dal presidente del comprensorio stesso. Il servizio di segreteria delle commissioni e' assicurato dagli uffici del comprensorio.
6.
Ai componenti della commissione i comprensori corrispondono i compensi stabiliti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni a valere sulle assegnazioni dell'art.42 della Legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10.
Art. 3
1.
Il quarto comma dell'art.22 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e'sostituito dal seguente: "per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articoloe dall'art.23, la commissione provinciale costituisce al suo interno un comitato composto da: a)tre rappresentanti degli imprenditori; b)tre rappresentanti dei lavoratori; c)il dirigente del servizio lavoro, con funzioni di presidente; d)il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione limitatamente alle attivita' che non comportino esercizio del controllo di leggittimita' di cui al primo comma.
2.
Dopo il quarto comma dell'art.22 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "il comitato di cui al quarto comma svolge altresi' le funzioni in materia di collocamento obbligatorio previste dall'art.18 in questo caso il comitato e' integrato, con partecipazione a titolo effettivo e con diritto di voto, dai rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle associazioni, enti e opere a carattere nazionale delle categorie beneficiarie del collocamento obbligatorio operanti in Provincia di cui al secondo comma dell'art.15 della legge 2 aprile 1968,n. 482, ai quali spettano i compensi previsti per i componenti della commissione Provinciale" le decisioni del comitato adottate nella materia di cui al presente comma sono vincolanti per la commissione provinciale per l'impiego.
capo II
disposizioni finanziarie
Art. 4
1.
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del quinto comma dell'art.22 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19,aggiunto con l'art.3 comma 2 della presente legge, si fa fronte con i minor oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art.6 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come sostituito con l'art.1 della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.





