Legge regionale 25 Gennaio 1993, n. 10
Norme per l' esercizio della professione di guida turistica guida naturalistica interprete turistico accompagnatore turistico.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 22/09/1993 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1.
La presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica guida naturalistica interprete turistico ed accompagnatore turistico ai sensi dell' art.11 della legge 17 marzo 1983 n. 217 "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica".
Art. 2 - Definizione delle attivita' professionali
1.
E' guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita ad opere d' arte e musei a gallerie a scavi archeologici illustrando gli aspetti storici artistici monumentali paesaggistici e naturali.L'attivita' di guida turistica corrisponde a ogni effetto e quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunita' Europea c/ 180/ 89 e sottoposta alla disciplina dell' art.57 del Trattato di Roma.
2.
Fermerestando le competenze delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze naturali e' guida naturalistica chi illustra gli aspetti naturalistici e ambientali e l' evoluzione degli ecosistemi della Liguria e in particolare delle aree protette naturali regionali
3.
E' interprete turistico chi per professione presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue straniere nell' assistenza ai turisti stranieri.
4.
E' accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero cura l' attuazione del programma predisposto dai soggetti organizzatori da' completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell' ambito di competenza delle guide turistiche.L' attivita' di accompagnatore turistico corrisponde ad ogni effetto a quella di guida-accompagnatore individuata dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunita' Europea c/ 180/ 89 e sottoposta alla disciplina dell' art.59 del Trattato di Roma.Essa corrisponde altresi' alla qualifica di corriere prevista dall' art.19 comma 1 numero 2 del dpr 24 luglio 1977 n. 616.
Art. 3 - Condizioni per l' esercizio dell' attivita' professionale
1.
L' esercizio della professione di guida turistica guida naturalistica interprete turistico accompagnatore turistico e' subordinato al rilascio della licenza da parte del Comune di residenza del richiedente ai sensi dell' art.19 comma 1 numero 2 dpr 24 luglio 1977 n. 616.
2.
Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell' art.123 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 il rilascio della licenza e' subordinato all' esito favorevole di prove d' esame distinte per ciascuna professione espletate ai fini dell'accertamento della professionalita' dinanzi alla commissione giudicatrice di cui all' art.4.
3.
E' considerato valido ai fini dell' accertamento della professionalita' di cui al comma 2 il superamento di apposito esame conseguente alla frequenza di corsi di formazione professionale della durata di almeno mille ore organizzati dalla Regione o da enti convenzionati ai quali sono ammessi soggetti in possesso del titolo di studio di cui all' art.5 comma 1 lettera d che abbiano dimostrato la conoscenza delle lingue straniere richieste per ciascuna professione.
4.
L'accertamento della professionalita' per i cittadini di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea che hanno svolto l' attivita' di accompagnatore turistico e interprete turistico all' estero e' effettuato dal servizio di organizzazione turistica e strutture ricettive della Regione Liguria sulla base della certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato membro della Comunita' Economica Europea attestante il legittimo esercizio dell' attivita' in quello Stato ai sensi dell'art.6 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 novembre 1991 n. 391.
5.
La certificazione deve comunque comprovare che l' attivita' e' stata esercitata con una delle seguente modalita': a) per tre anni consecutivi a Titolo Indipendente o in qualita' di dirigente d' azienda; b) per due anni consecutivi a Titolo Indipendente o in qualita' di dirigente di azienda quando l' interessato abbia conseguito per l' attivita' in questione una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti; c) per due anni consecutivi a Titolo Indipendete o in qualita' di dirigented' azienda quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attivita' in questione per almeno tre anni; d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente qualora l' interessato comprovi di aver ricevuto per l'attivita' in questione una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
6.
Nei casi previsti dalle lettere a e c del comma 5 l' attivita' non deve essere cessata da oltre dieci anni dalla data della presentazione della domanda con cui il cittadino dello Stato membro della Comunita' Economica Europea chiede di esercitare le attivita' di cui trattasi.
7.
La licenza deve specificare la professione per la quale l' idoneita' e' stata accertata e per le guide turistiche e le guide naturalistiche gli ambiti territoriali nei quali la professione puo' essere esercitata.Nella licenza devono essere trascritte tutte le indicazioni riportate nell' attestato di idoneita'.
8.
La licenza ha validita' quinquennale e si intende rinnovata mediante presentazione di apposita istanza corredata da una relazione attestante l' attivita' svolta nel quinquennio al Comune di residenza entro il 30 settembre dell' anno di scadenza.Il Comune con provvedimento motivato puo' rinnovare la licenza anche per e istanze presentate oltre il 30 settembre.
9.
Sono esonerati dall' obbligo di munirsi della licenza di cui al comma 1 gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o di aziende private con rapporto di lavoro subordinato allorche'la loro attivita' sia direttamente resa in favore dell' amministrazione o dell' azienda da cui dipendono.
10.
La licenza e' revocata dal Comune qualora il titolare abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata o non abbia dimostrato di aver svolto l' attivita' nel quinquennio precedente.
Art. 4 - Commissione d' esame
1.
Sono istituite in ciascuna provinciale commissioni giudicatrici per l'idoneita' all' esercizio della professione di guida turistica guida naturalistica interprete turistico accompagnatore turistico.
2 .
La commissione giudicatrice per l' idoneita' all' esercizio della professione di guida turistica e cosi' composta: a) il presidente dell' amministrazione provinciale o suo delegato con funzioni di presidente; b) una soprintendenza archeologica o un rappresentante della soprintendenza per i beni artistici e storici o un rappresentante della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria; c) un docente in funzioni delle materie d' esame designato dalla sovrintendenza scolastica regionale; d) un docente in ciascuna delle lingue straniere oggetto dell' esame designato dalla sovrintendenza scolastica regionale.In mancanza di docenti nella lingua straniera scelta dal candidato puo' essere nominato un esperto non docente di tale lingua; e) un rappresentante delle guide turistiche designato dalla organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa; f) un rappresentante delle agenzie di viaggio e turismo designato dallaorganizzazione di categorie maggiormente rappresentativa;
3.
La commissione giudicatrice per l' idoneita' all' esercizio della professione di guida naturalistica e' composta oltre che dai membri di cui al comma 2 lettere ac d f da: a) due esperti in campo naturalistico-ambientale designati dall' universita' degli studi di Genova; b) un direttore di un' area protetta naturale regionale che interessi il territorio provinciale o in mancanza il dirigente del servizio provinciale competente in materia di parchi e riserve naturali; c) un rappresentante delle guide naturalistiche designato dalla organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa.
4.
La commissione giudicatrice per l' idoneita' all' esercizio della professione di inteprete turistico e' composta oltre che dai membri di cui al comma 2 lettere a c d e f da uno dei rappresentanti di cui alla lettera b e da un rappresentante degli intepreti turistici designato dalla organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa.
5.
La commissione giudicatrice per l' idoneita' all' esercizio della professione di accompagnatore turistico e' composta dai membri di cui al comma 2 lettere a d e f da uno dei rappresentanti di cui alla lettere b da tre esperti in funzione della materia d' esame designati dalla sovrintendenza scolastica regionale e da un rappresentante degli accompagnatori turistici designato dall' organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa.
6.
Le funzioni di segretario di ciascuna commissione giudicatrice secondo le articolazioni di cui ai commi 2 3 4 e 5 sono svolte da un funzionario della Provincia per ciascun componente della commissione e' nominato con la medesima procedura un supplente.Qualora per due sedute consecutive senza giustificato motivo non partecipi alle riunioni ne' il membro effettivo ne' il membro supplente si provvede alla sostituzione di entrambi.
7.
La commissione e' nominata dalla Provincia e resta in carica per la durata di quattro anni.
8.
Le commissioni giudicatrici di cui ai precedenti commi qualora il numero dei candidati superi le duecento unita' possono essere integrate con un numero di componenti tali da permettere unico restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a duecento.
9.
Le sedute delle commissioni di cui alla presente legge anche nella composizione prevista dal comma 8 sono valide qualora siano presenti almeno i tre quarti dei componenti purche' gli stessi siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione alle materie d' esame.I docenti di lingua straniera fanno parte della commissione solo relativamente ai candidati che si presentano per le prove scritte ed orali riferite alla lingua di propria competenza.
10.
Ai componenti delle commissioni esaminatrici e al segretario sono corrisposte le indennita'previste per legge.
Art. 5 - Requisiti per l' ammissione all' esame di idoneita'
1.
Ai fini dell' ammissione all' esame di idoneita' gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica guida naturalistica interprete turistico e accompagnatore turistico devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza Italiana o di altro Stato membro della Comunita' Economica Europea.Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990 n. 39; b) eta' inferiore ad anni diciotto; c) godimento dei diritti civili e politici; d) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado maturita' o di diploma conseguito all' estero per il quale sia stata valutata l' equivalenza della competente autorita' Italiana.
Art. 6 - Prove d' esame
1.
Le prove d' esame per l' idoneita' all' esercizio della professione di guida turistica sono le seguenti: a) prove scritte: 1 prova in lingua Italiana atta a dimostrare la conoscenza della lingua e la conoscenza approfondita delle opere d' arte dei monumenti dei beni archeologici delle bellezze naturali o comunque delle risorse ambientali della Provincia nella quale si chiede di esercitare la professione e nozioni generali sul patrimonio culturale storico scientifico e economico della Liguria; 2 versione dall' Italiano e traduzione dalla lingua straniera atte a dimostrare l' esatta conoscenza di una delle lingue straniere maggiormente diffuse in Europa inglese francese tedesco e spagnolo e eventualmente di una a scelta del candidato b) prova orale vertente su argomenti attinenti alla professione di guida turistica con riferimento anche ai compiti della guida naturalistica dell' accompagnatore turistico e dell' interprete turistico e su nozioni di legislazione turistica nonche' sulle materie oggetto delle prove scritte.
2.
Le prove d' esame per l' idoneita' all'esercizio della professione di guida naturalistica sono le seguenti: a) prove scritte: 1 prova in lingua Italiana atta a dimostrare la conoscenza della lingua soprattutto ai fini divulgativi e la conoscenza approfondita delle risorse ambientali naturalistiche e paesaggistiche della Provincia nella quale si chiede di esercitare la professione con particolare riferimento alle aree protette e ai relativi fenomeni naturali e emergenze naturalistiche piu' significative agli itinerari di visita e alle norme di comportamento da rispettare nonche' nozioni generali sul patrimonio culturale storico scientifico e economico della Liguria; 2 versione dall'Italiano e traduzione dalla lingua straniera atte a dimostrare l' esatta conoscenza di una delle lingue straniere maggiormente diffuse in Europa francese inglese spagnolo e tedesco e eventualmente di una a scelta del candidato; b) prova orale vertente su argomenti attinenti la professione di guida naturalistica con riferimento ai compiti della guida turistica dell'interprete turistico e dell' accompagnatore turistico e su nozioni di legislazione turistica nonche' sulle materie oggetto delle prove scritte al fine di verificare tra l' altro la capacita' di sensibilizzazione comunicazione e divulgazione. La prova in lingua straniera e' obbligatoria unicamente per l'accompagnamento di persone straniere.
3.
Le prove d'esame per l'idoneita' all'esercizio della professione di interprete turistico sono le seguenti: a) prova scritta consistente in una versione dalla lingua Italiana e in una traduzione dalla lingua straniera atte a dimostrare l' esatta conoscenza della lingua Italiana e di una o piu'lingue straniere a scelta del candidato; b) prova orale vertente in un colloquio con esercizio di traduzione nelle lingue straniere oggetto della prova scritta nonche' su argomento di legislazione e su argomenti attinenti l' attivita' professionale dell' interprete con riferimento anche ai compiti della guida turistica della guida naturalistica e dell'accompagnatore turistico.
4.
Le prove d' esame per l'idoneita' per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico sono le seguenti: a) prove scritte: 1 prova in lingua Italiana atta a dimostrare la conoscenza della lingua e adeguate conoscenze in materia di geografia turistica politica e economica Italiana europea e extra europea delle norme per le comunicazioni e per i trasporti Italiani e dei principali paesi europei e extra europei nonche' di tecnica e organizzazione turistica legislazione turistica e doganale Italiana; 2 versione dall' Italiano e traduzione dalla lingua straniera atte a dimostrare l' esatta conoscenza di una delle lingue straniere maggiormente diffuse in Europa inglese francese tedesco e spagnolo e eventualmente di una a scelta del candidato b) prova orale vertente: 1 sulla disciplina delle comunicazioni e dei trasporti Italiani e dei principali paesi europei e extra europei; 2 su argomenti attinenti la professione di accompagnatore turistico con riferimento anche ai compiti della guida turistica della guida naturalistica e dell' interprete turistico nonche' su nozioni elementari di medicina preventiva e educazione sanitaria con particolare riguardo alle malattie infettive e epidemiche riferite ai paesi ove possono essere contratte con maggiore facilita'; 3 sulle materie oggetto delle prove scritte;
5.
La guida turistica la guida naturalistica l' interprete turistico o l' accompagnatore turistico che intende esercitare la professione per ulteriori lingue straniere e' tenuto a sostenere soltanto le prove scritte e orali relative alle lingue per le quali richiede l'estensione di idoneita'.
6.
Le guide turistiche e le guide naturalistiche che intendono esercitare la professione in altra Provincia sono tenute rispettivamente a sostenere soltanto la prova scritta e orale nelle materie di cui al comma 1 lettera a n. 1 e al comma 2 lettera a n. 1.
7.
Si prescinde dal titolo di studio e dall' esame nelle lingue straniere per le quali risultano gia' abilitati per coloro che in possesso di licenza di guida turistica o di guida naturalistica o di interprete turistico o di accompagnatore turistico intendono estendere la licenza di una delle altre citate professioni.
8.
Il conseguimento della idoneita' nelle lingue straniere a seguito di esame per l' esercizio di una professione turistica diversa da quella di interprete turistico consente a domanda l' estensione della licenza in tale professione.
Art. 7 - Bandi di esame e domande d' ammissione all' esame
1.
I bandi di esame per l' idoneita' all' esercizio delle professioni di guida turistica guida naturalistica interprete turistico ed accompagnatore turistico sono emanati entro il 30 settembre di ogni biennio.
2 .
Le domande di ammissione all' esame devono essere presentate unicamente alla Provincia di residenza e devono contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all' art.5.I cittadini comunitari non residenti in Italia e i cittadini extracomunitari di cui all' art.5 comma 1 lettera a devono presentare la domanda alla Provincia di Genova.
3.
L' esame per guida turistica e guida naturalistica si svolge esclusivamente nella Provincia nella quale si richiede di esercitare la professione.
4.
Per l'ammissione all' esame e' dovuto un concorso spese ai sensi dell' art.239 comma 2 numero 7 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 di lire 150.000.
Art. 8 - Procedure d' esame
1.
La commissione giudicatrice valuta ciascuna prova d' esame manifestando un giudizio di " idoneita'" o di " non idoneita'".
2.
I candidati che non hanno conseguito l' idoneita' in ognuna delle prove scritte non sono ammessi a sostenere la prova orale.
3.
Il giudizio di idoneita' deve essere riferito a ciascuna lingua straniera per la quale e' sostenuto l' esame. La non idoneita' nella prova scritta o orale in una lingua straniera non preclude l' eventuale idoneita' per le altre lingue straniere.
4.
La Provincia riconosciuta la regolarita' dei procedimenti e accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati approva gli elenchi degli idonei all' esercizio della professione di guida turistica guida naturalistica interprete turistico e accompagnatore turistico.
Art. 9 - Attestato di idoneita'
1.
L' attestato di idoneita' rilasciato all' interessato da parte della Provincia dopo l' approvazione dell' elenco degli idonei indica il tipo specifico di professione le lingue straniere e per le guide turistiche e per le guide naturalistiche la Provincia per la quale e' stato effettuato l' accertamento delle relative capacita' tecnico-professionali.Le guide turistiche sono autorizzate ad esercitare la propria attivita' anche in quelle parti delle aree protette residuali al di fuori dei confini della Provincia
Art. 10 - Elenchi regionali e segno distintivo
1.
Sono istituiti presso la Regione gli elenchi regionali delle guide turistiche Delle guide naturalistiche degli interpreti turistici e degli accompagnatori Turistici ai quali sono iscritti tutti coloro che sono in possesso della Licenza di cui all' art.19 comma 1 numero 2 del dpr 24 luglio 1977 n. 616.
2.
Ai fini dell' iscrizione negli elenchi regionali il Comune comunica immediatamente alla Regione il rilascio della licenza per l' esercizio della professione di guida turistica di guida naturalistica di interprete turistico di accompagnatore turistico.Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca di decadenza o di rinuncia della licenza o di mutamento della licenza ai fini dell' aggiornamento degli elenchi.
3.
Il servizio organizzazione turistica e strutture ricettive provvede alle iscrizioni e alle eventuali variazioni negli elenchi che sono pubblicati annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
4.
Le guide turistiche le guide naturalistiche gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici nell' esercizio della loro attivita' sono obbligati a portare in modo visibile un segno distintivo definito dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Tariffe
1.
Le tariffe minime e massime per le prestazioni delle guide turistiche delle guide naturalistiche degli interpreti turistici e degli accompagnatori turistici che si intendono applicare per l'anno successivo sono fissate dalla rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e sono comunicate al servizio organizzazione turistica e strutture ricettive entro il 1o ottobre di ciascun anno.
2.
Per le iniziative turistiche a carattere sociale devono essere fissate tariffe preferenziali.
Art. 12 - Agevolazioni
1.
Le guide turistiche e le guide naturalistiche munite di licenza nell'esercizio della propria attivita' professionale sono ammesse gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei le gallerie i monumenti i parchi e altre strutture aventi simili caratteristiche di proprieta' dello stato della Regione di enti locali e di privati ai sensi dell' art. 12 del regio Decreto Legge 18 gennaio 1937 n. 448 ovveroesposizioni e manifestazioni artistico - culturali organizzate nei medesimi ambiti.
2.
Le guide turistiche le guide naturalistiche gli interpretituristici e gli accompagnatori turistici possono assistere i propri clienti nei porti negli aeroporti nelle stazioni ferroviarie e in quelle di altri mezzi collettivi di trasporto.
Art. 13 - Obblighi e divieti
1.
Le guide turistiche le guide naturalistiche gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici non possono nei confronti dei turisti esercitare attivita' estranee alla loro professione e in particolare svolgere attivita' di carattere commerciale.
2.
Il divieto comprende ogni attivita' in concorrenza con le agenzie di viaggio e l' accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive di agenzie di viaggio di imprese di trasporto di pubblici esercizi e simili.
Art. 14 - Disposizioni per la tutela della professione
1.
E' vietato avvalersi di soggetti non autorizzati per l' attivita' diguida turistica di guida naturalistica di interprete turistico e di accompagnatore turistico fatto salvo quanto previsto dall'art.12 comma 2 della Legge regionale 21 luglio 1986 n. 15.
2.
E' vietato agli imprenditori turistici e agli altri esercenti pubblici di suggerire o presentare come guida turistica guida naturalistica interprete turistico e accompagnatore turistico persone non autorizzate all' esercizio della professione.
Art. 15 - Inapplicabilita'
1.
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli accompagnatori turistici provenienti dall' estero in accompagnamento di turisti stranieri per i quali e' sufficiente un' attestazione dell'autorita' consolare Italiana del paese di provenienza.Restano fermi gli obblighi e i divieti di cui all' art.13 nonche' il divieto di esercitare l' attivita' di guida turistica e di guida naturalistica.
2.
Le disposizioni della presente legge non si applicano altresi' a coloro che nell' esercizio delle proprie funzioni svolgono attivita' didattiche o di tutela dei beni culturali ambientali e naturali e a coloro che svolgono occasionalmente attivita' divulgative del patrimonio artistico culturale e naturalistico della Liguria che in particolari occasioni quali conferenze convegni e congressi hanno necessita' di illustrare all' uditorio l'oggetto della loro comunicazione o relazione.
3.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza nei confronti degli accompagnatori turistici di cui al comma 1.
4.
Fino a quando non sara'organicamente disciplinata l' attivita' degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo e del tempo libero coloro che svolgono gratuitamente e con carattare non professionale con l'indispensabile capacita' tecnico-culturale prestazioni d' opera analoghe a quelle indicate all' art.2 a favore esclusivamente dei soci ed assistiti di tali organismi non soggiacciono alle sanzioni di cui all'art.16.agli stessi e' tuttavia fatto obbligo di munirsi di apposito documento rilasciato dall' ente o dall' organismo di appartenenza dal quale si desuma l' appartenenza all' ente e la capacita' dell' accompagnatore.
Art. 16 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1.
Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) per l' esercizio anche occasionale dell'attivita' di guida turistica di guida naturalistica di interprete turistico di accompagnatore turistico senza possesso della relativa licenza da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 per le guide turistiche e per le guide naturalistiche e da lire 500.000 a lire 2.000.000 per gli interpreti turistici e per gli accompagnatori turistici; b) per la mancata esibizione della licenza o per la mancata esposizione del segno distintivo da lire 50.000 a lire 200.000; c) per l' applicazione di tariffe inferiori o superiori a quelle comunicate da lire 1.000.000 a lire 4.000.000; d) per l'esercizio nei confronti dei turisti di attivita' estranee alla professione autorizzata da lire 800.000 a lire 2.000.000; e) per chiunque si avvalga di soggetti non autorizzati per l' attivita' di guida turistica guida naturalistica interprete turistico accompagnatore turistico da lire2.000.000 a lire 8.000.000; f) per chi suggerisce o presenta come guida turistica guida naturalistica interprete turistico o accompagnatore turistico persone non autorizzate da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 se sitratta di imprenditore turistico e da lire 250.000 a lire 1.000.000 se sitratta di altro esercente pubblico; g) per la mancata esibizione dei documenti di cui all' art.15 commi 1 e 4 da lire 100.000 a lire400.000.
2.
Per l' accertamento della infrazione e per l' irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della Legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 17 - Altre sanzioni amministrative
1.
Salvo il caso di revoca di cui all' art.3 comma 10 la licenza puo'essere sospesa da uno a sei mesi e nei casi piu' gravi revocata anche su proposta degli enti cui spetta la vigilanza nelle seguenti ipotesi: a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all' art.13; b) comportamento scorretto nell' esercizio dell' attivita' professionale riscontrato nell' esercizio della vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti.
2.
Le sospensioni e le revoche di cui alcomma 1 sono disposte con provvedimento motivato del competente organo comunale da notificare agli interessati.
Art. 18 - Corsi di preparazione di aggiornamento e di qualificazione per guida turistica guida naturalistica interprete turistico e accompagnatore turistico.
1.
La Giunta regionale puo' organizzare per le diverse figure professionali previste dalla presente legge corsi di preparazione e di aggiornamento nell' ambito di quanto previsto dalla Legge regionale 7 agosto 1979 n. 27 "disciplina delle attivita' di informazione professionale".
2.
I corsi di preparazione sono tenuti di regola nel semestre precedente alla emanazione dei bandi di esame e sono svolti nelle materie oggetto delle prove d' esamedi concerto fra i servizi regionali competenti.Sono ammessi a frequentare i corsi coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione all' esamedi idoneita' per guide turistiche guide naturalistiche interpreti turisticie accompagnatori turistici.
3.
I corsi di aggiornamento o di riqualificazione sono tenuti di regola ogni tre anni e sono svolti di concerto fra i servizi regionali competenti.
4.
I corsi di preparazione e di aggiornamento per le guide turistiche le guide naturalistiche gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici possono essere svolti in ogni singola Provincia dalla Regione o dalle amministrazioni Provinciali in base ad apposite convenzioni anche avvalendosi della collaborazione con istituzioni scolastiche statali ai sensi del dpr 24 luglio 1977 n. 616 e della Legge regionale 7 agosto 1979 n. 27.
5.
I corsi di preparazione con durata di almeno mille ore assumono il ruolo di corsi di qualificazione aisensi dell' art.3 comma 3.
Art. 19 - Delega alle province
1.
Sono delegate alle province le funzioni amministrative di competenza della Regione nella materia di cui alla presente legge ad esclusione degli accertamenti di cui all' art.3 commi 3 4 5 e 6 della tenuta degli elenchi regionali e della definizione del segno distintivo di cui all'art.10 della comunicazione delle tariffe di cui all' art.11 e dell' organizzazione dei corsi di preparazione di aggiornamento e di qualificazione di cui all' art.19.
2.
Sono altresi' delegate alle Provincie la vigilanza e il controllo sull' attivita' delle guide turistiche delle guide naturalistiche degli interpreti turistici e degli accompagnatori turistici nonche' l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge.
Art. 20 - Disposizioni per l' esercizio delle deleghe
1.
Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati e hanno carattere definitivo.
2.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reCiprocamente a richiesta informazioni dati e ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.
3.
Gli enti delegati determinano nel loro ambito quali organi devono esercitare le funzioni delegate e ne danno comunicazione alla Regione
4.
In caso di ritardo o di omissione nell' emanazione dei singoli atti la Giunta regionale previo invito a provvedere entro congruo termine si sostituisce all' ente delegato nell' emanazione degli atti stessi.La Giunta regionale qualora ne ravvisi l' urgenza e l' opportunita' puo'demandare al suo componente incaricato della materia o a un dirigente regionale l' emanazione di tali provvedimenti.
5.
In caso di persistente inattivita' dell' ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 4 la Giunta regionale promuove ai sensi dell'art.64 dello statuto la revoca della delega.
Art. 21 - Rapporti finanziari per la delega
1.
Per l' esercizio della delega di cui alla presente legge sono attribuitea ciascuna provinciale somme dovute dagli aspiranti alle professioni diguida turistica di guida naturalistica di interprete turistico e diaccompagnatore turistico ai sensi dell' art.7 comma 4 i proventi dellesanzioni amministrative pecuniarie di cui all' art.16 nonche' icontributi di cui alla Legge regionale 22 luglio 1991 n. 13.
Art. 22 - Abrogazioni
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) Legge regionale 17 giugno1987 n. 17; b) Legge regionale 28 novembre 1988 n. 64; c) art.11 della Legge regionale 6 giugno 1989 n. 13.
2.
La presente legge sostituisce la disciplina prevista per le guide turistiche gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici dal regio Decreto Legge 18 gennaio 1937 n. 448 convertito nella legge 17 giugno 1937 n. 1249 e dagli articoli 234 235 236 237 238 240 e 241 del regiodecreto 6 maggio 1940 n. 635
Art. 23 - Norme transitorie
1.
In prima applicazione della presente legge la commissione per le guide naturalistiche e' costituita con l' esclusione del componente di cui all'art.4 comma 3 lettera c.
2.
Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione straordinaria di esami per l' accertamento dei requisiti tecnico professionali per l' esercizio della professione di guida naturalistica.
3.
La sessione straordinaria di cui al comma 2 e' riservata a coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado maturita' e abbiano svolto per un periodo non inferiore a tre anni nell' ultimo quinquennio attivita' di guida naturalistica nella Regione Liguria e che abbiano conoscenza di almeno due lingue straniere fra quelle indicate all' art.6 comma 2 lettera a numero 2.
4.
Le prove d' esame si svolgeranno con le modalita' di cui all' art.6.l' esame consiste nella prova orale di cui all' art.6 comma 2.la presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





