Decreto Legge 17 Gennaio 1994, n. 32
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 13 18/01/1994 |
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. 1 - Lavori socialmente utili.
1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle in stato di dissesto o che abbiano personale dichiarato eccedente, nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilita' di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'art.25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale.L'art.1, comma 6, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalita' di cui al presente articolo.Anche le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del supporto tecnico professionale dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attivita' di cui al presente comma.
2.
L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennita' di mobilita' e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
3.
I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennita' di mobilita' possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento.Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.Tale importo non puo' essere inferiore al 10 per cento del trattamento previdenziale in godimento.L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilita' per il periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa.Tale perdita e' disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego.Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.
4.
I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennita' di lire 7.500.
5.
I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riguardanti anche il carattere della straordinarieta' previsto dal comma 1. Progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale.I progetti dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.
6 .
I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego.La medesima commissione e' tenuta a provvedere, anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione.L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualita' del progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorita'.La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, e' tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.
7.
I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e, per gli anni 1994 1995, dal fondo di cui all'art.1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo fondo preordinate allo scopo.
8.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei inTerni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa.Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente.Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.
9.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti: a)la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravita' degli squilibri dei mercati locali del lavoro; b)i criteri per il finanziamento dei progetti; c)gli <> minimi che il progetto deve presentare; d)i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4; e)le priorita' che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorita' vanno previsti lo svolgimento di attivita' formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto; f)i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative.Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacita' dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo; g)le modalita' dell'erogazione del finanziamento e le modalita' dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attivita' di controllo; h)i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.
10.
La commissione regionale per l'impiego puo' fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.
11.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Dipartimento della Funzione Pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.
12.
Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare la disciplina previgente.La medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto all'assegnazione di cui al comma 3, continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Fino alla determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.
Art. 2 - Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.
1.
Nelle aree di cui all'art.1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le Regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa tra 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste del collocamento.I piani sono attuati attraverso: a)progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola media inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in possesso di diploma di scuola secondaria superiore; b)progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2.
I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art.1.La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3.
I progetti di cui al comma 1, lettera b), possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali.Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.
4.
La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi.Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a lire 7.500.Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari e/o postali all'uopo convenzionati.La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione.
5.
Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il 60 per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6.
L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.
7l.
L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'art.1, comma 9.
8.
Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvedenei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art.1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 3 - Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.
1.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di eta' compresa tra sedici e trentadue anni.Oltre ai datori di lavoro di cui all'art.3, comma 1, del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio culturali, sportive, nonche' fondazioni.
2.
Il contratto di formazione e lavoro e' definito secondo le seguenti tipologie: a)contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1)acquisizione di professionalita' intermedie; 2)acquisizione di professionalita' elevate; b)contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
3.
I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a un livello inferiore a quello di destinazione.
4.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non puo' superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera adel comma 2 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b del medesimo comma.
5.
I contratti di cui alla lettera a), numeri 1e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.Il contratto di cui alla lettera bdel comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.
6.
Per i contratti di cui alla lettera adel comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto.Per i contratti di cui alla lettera bdel predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro cosi' trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.
7.
Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competenteautorita' i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attivita' formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo professionale.Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali.L'accertamento di mera conformita' ai parametri determinati dai detti decreti e' effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda.Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.
8.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato.Le strutture competenti delle Regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore.Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
9.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita' di imprese individuate nei progetti medesimi.La titolarita' del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.
10.
La misura di cui al comma 6 dell'art.8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al 60 per cento.
11.
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i progetti che alla medesima data risultino gia' approvati o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 3, del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'art.9, comma 1, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, nonche' per i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio 1994.
12.
La disposizione dell'ultimo periodo dell'art.3, comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.Per i relativi contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 luglio 1994, continua a trovare applicazione la previgente normativa come modificata dai commi 1 e 10.
13.
Il comma 10 dell'art.3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, e' soppresso.
14.
L'approvazione dei progetti di formazione e lavoro deve essere subordinata ad un equilibrato rapporto uomo/donna nelle assunzioni rispetto al bacino di utenza, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.





