Legge regionale 21 Aprile 1994, n. 13

Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso di formazione per educatori professionali.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 20
03/05/1994
Regione Valle D'Aosta

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La Regione autonoma Valle d'Aosta corrisponde assegni di frequenza agli allievi non lavoratori che partecipano ai corsi per la formazione degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale, con sede in Aosta.

2 .

Gli assegni di frequenza sono differenziati per ogni anno di corso e, per gli anni 1994 e 1995, sono pari a lire: a)450.000 per il primo anno di corso per undici mensilita'; b)600.000 mensili per il secondo anno di corso per undici mensilita'.

3 .

L'entita' degli assegni di cui al comma 2 e' diminuita proporzionalmente alle ore di assenza dai corsi.

Art. 2

1 .

Agli allievi non residenti in Aosta e' concesso, per la durata del corso, il rimborso delle spese di alloggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di lire 100,000 mensili.

2 .

Per gli allievi che utilizzano mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede del corso e le varie sedi di tirocinio e' concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

3 .

Agli allievi sono altresi' rimborsate le spese di soggiorno connesse al tirocinio.

Art. 3

1 .

La domanda per ottenere l'assegno di frequenza deve essere presentata presso il servizio affari generali assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale, ogni anno entro il primo mese di corso. La liquidazione dell'assegno verra' effettuata mensilmente.

2 .

Le domande per il rimborso delle spese di alloggio e di viaggio, corredate da idonee pezze giustificative, devono essere presentate presso il servizio indicato al comma 1, al termine di ogni anno di corso.

Art. 4

1 .

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per il triennio 1994 1999, in lire 100.000.000 annue.

2 .

A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma della Valle d'Aosta).

3 .

Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 62040 (spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio assistenziali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4 .

Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1995 si provvede mediante utilizzo delle disponobilita' iscritte al capitolo 62040 (spese per la formazione dei servizi sociali assistenziali) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994 1996. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

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