Legge regionale 27 Dicembre 1995, n. 149

Modifica all'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 relativo a: "testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione abruzzo".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
04/01/1997
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 33 della Legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 e' cosi' modificato: "la Giunta regionale corrisponde alle cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente in relazione all'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nel 1 semestre dell'anno in corso e del secondo semestre dell'anno precedente".

Art. 2

Dopo il 2 comma dell'art. 33 della Legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 e' inserito il seguente: "la norma di cui al precedente comma si applica anche alle erogazioni di contributi relative all'esercizio 1994 non ancora definite".

Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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