Legge regionale 29 Luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell'irpet.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
04/01/1997
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Istituto regionale per la programmazione economica della toscana

1 .

La presente legge disciplina, a norma dell'art. 51 dello statuto, il nuovo ordinamento dell'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

2 .

L'istituto, ai sensi dell'art. 57 dello statuto, e' ente dipendente dalla Regione Toscana per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell'art. 2.

Art. 2 - Compiti.

1 .

Sono compiti dell'istituto, in particolare: a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici; b) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche; c) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali; d) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle precedenti lettere a) e b).

2 .

L'istituto, nell'ambito delle medesime materie, compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, puo altresi' svolgere altre attivita' di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati.

3 .

Limitatamente ai compiti di cui ai commi precedenti, l'istituto: a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari; b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attivita' dell'istituto.

Art. 3 - Organi

1 .

Sono organi dell'istituto: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il direttore; d) il comitato scientifico; e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 - Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

1 .

Il consiglio di amministrazione e' nominato dal Consiglio regionale ed e' composto da sette membri, cinque dei quali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e due designati rispettivamente dall'anci Toscana e dall'URPT. Il presidente del consiglio d'amministrazione e' scelto dal Consiglio regionale tra i membri di propria elezione.

2 .

Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha eletto.

3 .

Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente dell'istituto e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre consiglieri.

4 .

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; ad esse partecipa il direttore.

5 .

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo le diverse maggioranze richieste dalla presente legge.

6 .

Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la nomina dei membri eletti dal Consiglio Regionale.

Art. 5 - Consiglio di amministrazione: competenze

1 .

Il consiglio di amministrazione: a) delibera, a maggioranza assoluta, il conferimento dell'incarico e l'eventuale revoca di direttore dell'istituto; b) nomina i componenti del comitato scientifico; c) delibera il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, il programma annuale; d) delibera il programma pluriennale, su proposta del direttore e sentito il parere del comitato scientifico; e) approva la relazione annuale del presidente; f) delibera, a maggioranza assoluta, i regolamenti dell'istituto; g) delibera la pianta organica e l'organizzazione generale dei servizi, nonche' i provvedimenti relativi al personale ad esso riservati dal regolamento; h) delibera in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi.

Art. 6 - Presidente

1 .

Il presidente: a) rappresenta legalmente l'istituto; b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno; c) cura i rapporti con gli organi della Regione; d) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al consiglio, una relazione sull'attivita' svolta dall'istituto.

2 .

Il presidente designa un membro del consiglio di amministrazione per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.

Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti: composizione

1 .

Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2 .

I membri del collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, contestualmente alla elezione del consiglio di amministrazione.

3 .

Il presidente del collegio e' contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del collegio stesso.

4 .

Partecipa, su richiesta del presidente dell'istituto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

5 .

Il collegio scade con lo scadere del consiglio di amministrazione.

Art. 8 - Collegio dei revisori dei conti: competenze

1 .

Il collegio dei revisori dei conti: a) controlla la regolarita' amministrativa e contabile dell'istituto, con diritto di accesso, a tale effetto, agli atti e documenti dell'istituto; b) relaziona sulla conformita' del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge; la relazione e' allegata ai predetti atti; c) presenta semestralmente al consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'istituto.

Art. 9 - Direttore

1 .

L'incarico di direttore e' conferito a persona dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attivita' dell'istituto nonche' di adeguata esperienza organizzativa.

2 .

Al direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'istituto.

3 .

A tal fine il direttore dispone l'organizzazione dei servizi e la utilizzazione del personale.

4 .

Il direttore ha, inoltre, il compito di proporre il programma pluriennale e annuale al consiglio di amministrazione e di disporre l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esTerni.

5 .

La durata dell'incarico di direttore e' stabilita dal consiglio di amministrazione per un periodo non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni.

6 .

Il direttore attribuisce ad un dirigente dell'istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.

Art. 10 - Comitato scientifico

1 .

Il comitato scientifico e' composto da non piu' di sette studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell'attivita' dell'istituto.

2 .

Il comitato scientifico elegge al suo interno il presidente.

3 .

I membri del comitato scientifico scadono con lo scadere del consiglio di amministrazione.

4 .

Il comitato scientifico e' convocato dal suo presidente, anche su richiesta del presidente dell'istituto. Alle riunioni partecipa il direttore.

5 .

Il comitato scientifico ha il compito di esprimere: a) parere preventivo sul programma pluriennale ed annuale di attivita'; b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione; c) pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal direttore in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche.

Art. 11 - Controllo sugli atti

1 .

Sono sottoposti ad approvazione del Consiglio Regionale, su proposta della giunta, i seguenti atti dell'istituto: bilancio preventivo; conto consuntivo.

2 .

Ai fini di cui al comma precedente, al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi pluriennale e annuale di attivita'.

3 .

La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attivita' dell'istituto.

Art. 12 - Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione

1 .

Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Consiglio Regionale, su proposta della giunta, nei casi di inattivita', violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione dei programmi di attivita'.

2 .

Lo scioglimento e' disposto con deliberazione approvata a maggioranza assoluta ed e' preceduto da formale diffida, deliberata dalla Giunta regionale, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.

3 .

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della meta' comporta di diritto la decadenza del consiglio di amministrazione, pronunziata dalla Giunta regionale.

4 .

In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla pronunzia di decadenza, alla Costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Indennita' di carica e di presenza

1 .

Al presidente dell'istituto e' corrisposta una indennita' mensile di l. 3.000.000.

2 .

Agli altri membri del consiglio di amministrazione e' corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio stesso, un gettone di presenza di l. 200.000.

3 .

Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori e' corrisposta una indennita' mensile rispettivamente di l. 500.000 e di l. 300.000.

4 .

Al direttore e' corrisposta una indennita' mensile di l. 6.000.000. Tale indennita' e' raddoppiata nel caso che l'atto di nomina preveda l'esclusivita' dell'incarico ed il tempo pieno.

5 .

Al presidente del comitato scientifico e' corrisposta una indennita' mensile di l. 1.000.000.

6 .

Agli altri membri del comitato scientifico e' corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato, un gettone di presenza di l. 200.000.

Art. 14 - Rimborsi spese

1 .

Al presidente ed agli altri membri del consiglio di amministrazione, al presidente ed agli altri membri del collegio dei revisori dei conti, al direttore, al presidente ed agli altri membri del comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del Comune ove ha sede l'istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

2 .

Gli stessi soggetti, con esclusione del direttore, hanno altresi' diritto al rimborso, nella misura stabilita al comma precedente, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, e per i membri del comitato scientifico anche alle sedute del consiglio di amministrazione, qualora risiedano in un Comune distante almeno dieci chilometri dal Comune ove ha sede l'istituto.

3 .

Il rimborso di cui al comma precedente compete nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine di partecipare alle sedute degli organismi di cui al comma medesimo. Comunque il rimborso non compete quando il soggetto sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria attivita' lavorativa.

Art. 15 - Programmi di attivita'

1 .

Il programma pluriennale di attivita' indica le linee generali dell'attivita' di ricerca dell'istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.

2 .

Il programma annuale di attivita' si articola nel: a) programma istituzionale in cui sono indicati gli studi e le ricerche da svolgere nell'anno di riferimento secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale ed approvato dal consiglio; b) programma delle altre attivita' dell'istituto.

3 .

Le richieste degli organi regionali di cui al comma precedente sono trasmesse all'istituto dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ognianno.

4 .

Il Presidente della Giunta regionale ed il presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'istituto la messa a loro disposizione delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.

Art. 16 - Attivita' comuni con la regione ed altri enti

1 .

L'istituto e la Regione possono svolgere attivita' Comuni di documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica ed altre attivita' similari.

2 .

L'istituto puo' partecipare a similari attivita' comuni anche con altri enti pubblici e privati.

Art. 17 - Regolamenti

1 .

I regolamenti dell'istituto disciplinano il funzionamento degli organi, la pubblicita' degli atti e le modalita' di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'istituto, l'organizzazione degli uffici, organizzazione del lavoro e le modalita' di reclutamento del personale.

Art. 18 - Uffici e personale

1 .

Organizzazione degli uffici, l'organizzazione del lavoro e le modalita' di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificita' dei compiti dell'istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

2 .

Al personale dipendente dall'istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei comparto Regioni/enti locali.

3 .

L'istituto svolge di norma le attivita' di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell'attivita' da svolgere.

4 .

L'istituto puo' inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacita', ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.

Art. 19 - Finanziamento, esercizio finanziario e contabilita'

1 .

Al finanziamento dell'istituto si provvede: a) con il contributo annuale della Regione di l. 3.550.000.000, a copertura delle spese di funzionamento e delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, incluse quelle previste nel programma istituzionale di cui all'art. 15, comma 2, lett. A); b) con i proventi derivanti da attivita' dell'istituto a favore di soggetti pubblici e privati.

2 .

L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio con l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3 .

Il bilancio preventivo e' approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

4 .

Il conto consuntivo e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'anno finanziario.

5 .

Si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la contabilita' della Regione

6 .

Il contributo di cui al comma 1 lett. A), gia' stanziato sui capitoli 01200 e 01250 del bilancio di previsione 1996, e' aggiornato annualmente, a decorrere dal1997,sulla base dell'indice ISTAT del costo del lavoro. La descrizione del predetto capitolo 01200 e' modificata in conseguenza dell'entrata in vigore della presente legge.

7 .

Alla copertura della spesa per il contributo di cui al comma 1 lett. A) si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 20 - Abrogazioni

1 .

E' abrogata la Legge regionale 12 dicembre 1989, n. 83 "nuova disciplina dell'IRPET".

2 .

A decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge sono, altresi', abrogate le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 74 "ordinamento degli uffici, e stato giuridico ed economico dell'IRPET" e 2 maggio 1985, n. 49 "ordinamento degli uffici e del personale dell'IRPET - modifiche ed integrazioni alla lr 29 maggio 1980, n. 74". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

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