Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 1994, n. 773

Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzo del fondo per lo sviluppo, istituito dall'art. 1 ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 138
15/06/1995

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

Art. 1 - Interventi ammissibili

1 .

Le disponibilita' del fondo per lo sviluppo, istituito ai sensi dell'art. 1 ter, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinate a promuovere e realizzare programmi di sviluppo localizzati nelle aree di intervento di cui art. 1 della citata legge.

2 .

I programmi ammissibili al contributo del fondo per lo sviluppo devono riguardare in via prioritaria: a) interventi per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, di reindustrializzazione, di ristrutturazione e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, che prevedano il reimpiego degli addetti espulsi dai processi produttivi, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle imprese gia' appartenenti alle partecipazioni statali; b) interventi indirizzati alla promozione ed al sostegno di iniziative industriali IV i compresi i servizi comuni alle imprese; c) interventi volti alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area di intervento, anche attraverso l'acquisizione di aree dismesse, la loro eventuale bonifica ed il loro recupero funzionale, nonche' la realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

Art. 2 - Programmi di sviluppo

1 .

Ai fini dell'attribuzione del contributo a valere sul fondo per lo sviluppo, i programmi devono essere predisposti secondo lo schema di domanda, oggetto di un'apposita circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e inoltrati al medesimo direzione generale per l'impiego.

2 .

I programmi possono essere presentati da societa' anche consortili, da soggetti pubblici e dalle societa' e dagli enti previsti al comma 3 dell'art. 1 ter della legge 19 luglio 1993, n. 236. I medesimi soggetti saranno responsabili dell'attuazione del programma secondo modalita' da definire con apposita convenzione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3 .

I programmi devono prevedere: a) le linee di indirizzo generale e le azioni puntuali da compiere per il superamento delle situazioni di crisi; b) la definizione degli obiettivi occupazionali direttamente e indirettamente raggiungibili, con l'indicazione degli addetti di cui si prevede il reimpiego; c) il piano finanziario del programma, con l'articolazione delle attivita' per categoria d'intervento, di cui siano specificati i soggetti responsabili per l'attuazione, i costi preventivati, gli apporti di risorse previsti e/o richiesti su altre fonti finanziarie e gli altri apporti, anche attraverso conferimenti di aree e beni industriali, da parte di soggetti privati e pubblici, nonche' i residui fabbisogni finanziari richiesti a valere sul fondo per lo sviluppo.

Art. 3 - Esame e istruttoria dei programmi

1 .

Per l'esame e l'istruttoria dei programmi di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un'apposita struttura tecnica, composta da funzionari dell'amministrazione e da rappresentanti del comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Ministero del Tesoro designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle amministrazioni interessate. La struttura tecnica puo' richiedere la presenza di rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate. All'istituzione della struttura tecnica si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, comunque, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2 .

L'esame da completarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei programmi, deve riguardare: a) la verifica preventiva della rispondenza del programma alle finalita' di cui all'art. 1 ter della legge 19 luglio 1993, n. 236; b) la valutazione dell'impatto occupazionale previsto dal programma e della sua capacita' di incidenza sullo sviluppo socio economico dell'area; c) la verifica della coerenza e della fattibilita' delle iniziative previste nel programma, considerate singolarmente o in blocchi, a seconda della loro dimensione.

3 .

In sede di istruttoria dei programmi si tiene conto, ai fini del riconoscimento di priorita', della presenza delle seguenti circostanze: a) localizzazione nelle aree caratterizzate dalla presenza di crisi territoriali e/o settoriali di particolare gravita', con notevole impatto sui livelli occupazionali, per le quali siano stati stipulati protocolli di intesa, di particolare rilevanza sociale, aventi ad oggetto programmi di sviluppo o di reindustrializzazione nonche' di riordino delle imprese gia' appartenenti alle partecipazioni statali; b) gestione del programma da parte di una societa', anche consortile, di promozione e di sviluppo che aggreghi le principali forze istituzionali ed economiche dell'area e possa essere abilitata ad accedere ai cofinanziamenti comunitari in particolare mediante l'attivazione di sovvenzioni globali di cui al successivo art. 6.

4 .

Le agevolazioni spettanti alle iniziative industriali, ricadenti negli interventi indicati al precedente art. 1, comma 2, lettera a), sono concedibili dal soggetto convenzionato, di cui al comma 2 del precedente art. 2, nella veste di intermediario, previa istruttoria tecnico finanziaria ed in osservanza delle normative applicabili individuate nella convenzione, nel rispetto dei criteri richiamati al comma 4 dell'art. 1 ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, e della graduazione dei livelli fissati dal paragrafo 4 della delibera cipi del 22 aprile 1993 ovvero dei livelli diversi, nazionali e comunitari, in essere alla data della domanda presentata al predetto soggetto convenzionato. Questi e' inoltre autorizzato, con i limiti e le garanzie indicati nella convenzione, ad erogare anticipazioni, a fronte degli investimenti previsti nel programma approvato, a favore delle imprese a cui siano state gia' concesse le agevolazioni da parte delle amministrazioni competenti.

5 .

In sede di prima attuazione sono ammessi alla istruttoria per l'accesso alle contribuzioni finanziarie, previste a carico del fondo per lo sviluppo per gli anni 1993-1994, i programmi presenti entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

6 .

La struttura tecnica di cui al precedente comma 1 predispone, altresi', uno schema di convenzione che stabilisca le finalita', le modalita' ed i tempi di attuazione del programma e che contenga ogni elemento utile alla definizione della configurazione degli interventi costituenti il programma stesso sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario. In particolare, lo schema di convenzione, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, disciplina, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle attivita' produttive e alle iniziative di sviluppo locale, le azioni e le categorie di spese ammissibili al contributo del fondo per lo sviluppo (ivi comprese le spese per le garanzie fidejussorie e quelle generali di funzionamento che il soggetto proponente dovra' sostenere per la gestione operativa dei programmi di sviluppo per un periodo massimo di tre anni, e nel limite del 50 delle spese sostenute), i criteri di scelta dei beneficiari, le condizioni di erogazione dei contributi, l'aliquota dei medesimi. Nella Convenzione sono, altresi' stabilite le forme di consultazione ai fini del Monitoraggio di cui all'art. 5 del presente regolamento, gli obblighi, le Garanzie fidejussorie, di solvibilita' e di capacita' amministrativa adeguate Del soggetto responsabile.

Art. 4 - Assegnazione del contributo

1 .

Sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro venti giorni, approva i programmi determinando, per ciascuno di essi, il contributo a carico del fondo.

2 .

L'erogazione del contributo e' subordinata alla stipula con il soggetto responsabile del programma, di apposita convenzione.

3 .

Dopo l'approvazione della convenzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare al soggetto responsabile del programma una anticipazione non superiore al 50 del contributo accordato, previa presentazione di stralci esecutivi del programma che prevedano importi di spesa Almeno pari all'anticipazione.

4 .

Gli eventuali aggiornamenti e modifiche del programma devono essere richiesti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che li autorizza con proprio decreto.

Art. 5 - Controllo sull'attuazione dei programmi

1 .

La vigilanza sull'attuazione del programma si effettua attraverso il monitoraggio di indicatori fisici, occupazionali e finanziari, definiti nella convenzione in funzione delle specificita' del programma, dei suoi obiettivi socio economici e della configurazione degli interventi che lo costituiscono. Detti indicatori sono strutturati in modo da fornire a cadenza periodica per ciascun programma: a) lo stato di avanzamento dei singoli interventi componenti; b) l'andamento della gestione delle iniziative imprenditoriali previste; c) gli eventuali problemi connessi all'attuazione del programma.

2 .

Il predetto monitoraggio e' effettuato dal comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con cadenza almeno semestrale, predisponendo apposita relazione sullo stato di avanzamento del programma.

3 .

Qualora venga accertato il mancato rispetto degli impegni assunti nella convenzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui al precedente comma 2, con proprio decreto motivato dispone la revoca del finanziamento accordato, con conseguente obbligo, da parte del soggetto responsabile del programma, di restituzione delle somme percepite e dei relativi accessori. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche sono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio dello stato.

Art. 6 - Cofinanziamento attraverso programmi comunitari

1 .

Per assicurare ulteriori risorse alla realizzazione degli interventi e dei programmi di cui all'art. 1 del presente regolamento, il fondo per lo sviluppo, entro il limite massimo dell'80 del suo importo annuale, puo' essere utilizzato nel cofinanziamento di programmi comunitari e, in particolare, di Sovvenzioni globali, attraverso le quali siano gestiti anche regimi di aiuto Alle imprese.

2 .

Nell'ipotesi che al finanziamento ed alla realizzazione dei programmi approvati secondo le disposizioni del presente regolamento concorrano sovvenzioni globali stipulate con la commissione della unione europea, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le amministrazioni competenti a formulare le proposte di cofinanziamento all'unione europea, curera' che siano armonizzate le modalita' di attuazione, sorveglianza, controllo e garanzia della convenzione di cui all'art. 4 con le corrispondenti modalita' fissate nella convenzione tra Unione Europea e soggetto gestore della sovvenzione, nella finalita' Comune alle diverse amministrazioni di evitare duplicazioni e ritardi nella gestione e realizzazione dei programmi. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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