Legge provinciale 13 Marzo 1990, n. 6

Nuove norme sulla contrattazione.

Ente 4
Fonte B.U.R.
n. 16
27/03/1990
provincia Bolzano

tipologia: Enti locali - Legge

Il Consiglio provinciale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1 - Ambito di applicazione e obettivi

1. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina, in armonia con la Costituzione, con lo statuto e con i principi di riforma economico-sociale desumibili dalle disposizioni della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'organizzazione del lavoro e il rapporto d'impiego del proprio personale e del personale degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata.

2. La Provincia autonoma persegue gradualmente l'obiettivo dell'omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale da essa dipendente con quello del personale da essa dipendente con quello del personale degli enti pubblici operanti nel territorio della Provincia

3. Nel perseguire l'obiettivo predetto viene tenuto conto delle peculiarita' locali come:

B) le diversita' organizzative e funzionali rispetto ad altri enti pubblici;

Art. 2 - Disciplina di legge

1. Sono regolate, in ogni caso, con Legge Provinciale, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti, sentite le organizzazioni sindacali;

Enti o tipi di enti, sentite le organizzazioni sindacali; fondamentali di organizzazione degli uffici e le sfere di competenza delle strutture;

B) i procedimenti di Costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

C) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

D) i criteri per la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;

F) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali;

H) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

H) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero; i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti e le condizioni e modalita' attesa a garantire la chiarezza, la trasparenza e la pubblicita' dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Disciplina in base ad accordi

1. Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione di lavoro e del rapporto di impiego:

Dell'organizzazione di lavoro e del rapporto di impiego: retributivo ed i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento, nonche' eventuali acconti;

B) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente articolo 2, lett. A);

C) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

D) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

E) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione ed i procedimenti di rispetto;

G) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;

H) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, anche in ordine a quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Art. 4 - Comparti

1. I dipendenti indicati all'articolo 1 sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, sulla base degli accordi definiti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale tra il personale interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

2. Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il procedimento previsto nel comma 1.

3. Il comparto comprende, di regola, i dipendenti di uno o piu' settori o enti omogenei o affini di cui all'articolo 1.

Art. 5 - Accordi sindacali intercompartimentali

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche ed eonomiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare:

Particolare: maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento, nonche' i criteri per l'eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

2. La delegazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore da esso delegato, che la presiede, da due assessori designati dalla Giunta Provinciale, nonche' da non piu' di due rappresentanti per ciascuno degli altri comparti stabiliti ai sensi dell'articolo 4.

3. La delegazione sindacale e' composta da un rappresentante per ogni

3. La delegazione sindacale e' composta da un rappresentante per ogni confederazione sindacale maggiormente rappresentativa su base provinciale presente nella consulta economico-sociale della Provincia (cesp), nonche' da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale, anche di categoria, maggiormente rappresentativa tra il personale dei singoli comparti.

4. Sono considerate maggiormente rappresentative tra il personale dei singoli comparti le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni relative non inferiore al dieci per cento delle deleghe complessivamente espresse in ciascuno dei comparti stessi.

5. Si applicano le regole procedimentali di cui all'articolo 6. Le trattative devono comunque avere inizio almeno un anno prima della scadenza del precedente accordo.

6. La Giunta Provinciale, raggiunta l'intesa sull'ipotesi di accordo intercompartimentale, ne autorizza la sottoscrizione. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

Art. 6 - Regole procedimentali per gli accordi sindacali di comparto

1. Per ogni singolo comparto, individuato ai sensi dell'articolo 4, viene stipulato, entro i limiti consentiti dall'accordo intercompartimentale, un solo accordo.

2. La composizione delle delegazioni della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e' stabilita d'intesa tra le parti. Sono considerate maggiormente rappresentative tra il personale interessato all'accordo di comparto le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse per la ritenuta del contributo sindacale.

3. Per il comparto concernente il personale dell'amministrazione provinciale la delegazione della Provincia e' composta dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore da esso delegato, che la presiede, e da tre assessori designati dalla Giunta Provinciale, mentre la delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del comma 2 tra il personale interessato all'accordo. Il numero dei rappresentanti della relativa delegazione sindacale non puo' essere superiore ad uno per ogni cinquecento dipendenti iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta.

4. Le delegazioni iniziano le trattative almeno sei mesi prima della scadenza dei precedenti accordi e formulano un'ipotesi di accordo entro tre mesi dall'inizio delle trattative.

5. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative o che vengano escluse dalle trattative medesime per effetto del comma 3, possono trasmettere ai componenti la delegazione dell'amministrazione le loro osservazioni.

6. Raggiunta l'intesa sull'ipotesi di accordo gli enti compresi nel comparto procedono, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, alla stipulazione ed al recepimento dell'accordo stesso. Per l'accordo interessante i dipendenti dell'amministrazione provinciale si procede ai sensi dell'articolo 5, comma 6, previa verifica delle compatibilita' finaziarie determinate nell'articolo 10.

7. In caso di determinazione negativa da parte dell'organo competente le parti devono formulare entro il termine di trenta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente l'organo competente.

Art. 7 - Efficacia temporale degli accordi

1. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno una durata minima di anni tre.

2. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Art. 8 - Contenuto degli accordi

1. Negli accordi di cui all'articolo 6 deve essere individuato il personale cui si riferisce il trattamento e quantificata la relativa spesa, compresi gli oneri riflessi.

2. Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 6, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione ed il componimento dei conflitti di lavoro.

3. E' fatto divieto agli enti di cui all'articolo 1 di concedere trattamenti integrativi non previsti dal contratto intercompartimentale e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

4. Nell'ambito degli accordi compartimentali, ed ai fini della omogeneizzazione del regime retributivo, per il personale retribuito secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro il trattamento economico puo' essere adeguato al regime retributivo di attivita' del personale di pari o affine qualifica del rispettivo comparto.

5. Le organizzazioni sindacali devono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure di cui agli articoli 5 e 6, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che, in ogni caso, prevedano:

B) modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione all'essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelari.

6. I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 9 - Accordi decentrati

1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui alla presente legge, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, lettera b), la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche di ogni amministrazione.

2. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di comparto.

3. Negli accordi di comparto vengono stabiliti la composizione delle delegazioni delle parti ed i poteri relativi.

4. Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione, per quanto concerne il comparto dell'amministrazione Provinciale, mediante decreto dell'Assessore competente, d'intesa con l'Assessore provinciale al personale, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti.

Art. 10 - Copertura finanziaria

1. La spesa destinata alla contrattazione per il triennio deve essere indicata nel bilancio pluriennale, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

2. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella Legge Finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

3. In sede di contrattazione non possono essere assunti impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del precedente comma, se non previa modifica della Legge Finanziaria.

Art. 11 - Disposizioni per il personale dirigenziale

1. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza Provinciale, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti della Provincia ed assimilati.

Art. 12 - Abrogazione

1. E' abrogata la Legge provinciale 6 agosto 1987, n. 18.

2. L'articolo 42, comma 7, della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11,e' abrogato a partire dal 1 agosto 1990.

Abrogato a partire dal 1 agosto 1990. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

Azioni sul documento