Legge regionale 30 Giugno 1993, n. 27

Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (norme in materia di politica attiva del lavoro) e modifiche all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (progetti speciali finalizzati all'occupazione).

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 26
08/07/1993
Regione Sardegna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, le lettere a), b) e c) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

A) ai giovani tra i 18 e 32 anni;

B) ai soggetti tra i 33 e i 40 anni disoccupati da almeno un anno;

C) ai lavoratori in cassa integrazione guadagni, in disoccupazione speciale o in lista di mobilita'.

Art. 2

1. La lettere a) del comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale n. 33 del 1988, e' sostituita dalla seguente:

"a) per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro di eta' compresa tra i 18 e i 32 anni, di apprendistato o con qualsiasi altro contratto a termine con finalita' formativa;".

Art. 3

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della Legge regionale n. 33 del 1988, e' sostituita dalla seguente: "a) le imprese, al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti la richiesta stessa;".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 del medesimo articolo e' aggiunta la seguente: "c-bis) il rapporto di lavoro abbia una durata effettiva non inferiore a sei mesi".

Art. 4

1. L'articolo 12 della Legge regionale n. 33 del 1988, e' sostituito dal Seguente:

"art. 12 (acqusizione di nuovi soci lavoratori da parte di societa' giovanili o cooperative).

2. L'acquisizione di nuovi soci che svolgano attivita' lavorativa da parte di societa' giovanili o cooperative e' equiparata, ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente capo, all'assunzione di nuovi lavoratori".

Art. 5

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della Legge regionale n. 33 del 1988, e' aggiunto il seguente: 2-bis. I progetti dei comuni e delle Comunita' Montane finanziati con i contributi di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere eseguiti prioritariamente da societa' giovanili e cooperative di lavoratori costituite nell'ambito territoriale degli stessi enti".

Art. 6

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della Legge regionale n. 33 del 1988 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. I fatti, gli stati o qualita' personali rilevanti ai fini della concessione dei contributi, che siano a diretta conoscenza degli interessati e siano documentabili con atti dei medesimi posseduti in originale, sono certificati, contestualmente alla presentazione delle domande, con dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con modalita' dalla medesima previste;

"2-ter. E' fatto obbligo ai richiedenti e beneficiari dei contributi di comunicare con immediatezza, con la stessa modalita' di cui al precedente comma, tutte le eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione dei contributi medesimi e del loro ammontare;

2-quater. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei benefici di cui alla presente legge e' accertata, prima della concessione del contributo e durante il godimento, sulla base della documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed in aggiornamento della stessa ai sensi dei precedenti commi 2, 2- bis e 2- ter del presente articolo;

2-quinquies. Prima dell'erogazione del contributo e' acquisita dalla Regione - agenzia regionale del lavoro - copia della documentazione certificante i fatti, stati o qualita' personali che abbiano formato oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 15 del 1968 di cui ai precedenti commi 2- bis e 2- ter del presente articolo".

Art. 7

1. L'articolo 24 della Legge regionale n. 33 del 1988 e' sostituito dal seguente:

"art. 24 (controlli).

1. Possono essere effettuate, dall'agenzia del lavoro, anche a campione, a seguito di sorteggio, visite di verifica, anche con la collaborazione degli uffici ispettivi periferici del Ministero del lavoro, dirette ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.".

Art. 8

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della Legge regionale n. 33 del 1988 e' Sostituito dai seguenti:

"3. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di almeno la meta' dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione. 3- bis. Le deliberazioni del comitato concernenti il regolamento interno e le sue modifiche, sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti. 3- ter. Sugli altri argomenti le deliberazioni del comitato sono adottate con la maggioranza dei presenti che, nelle sedute di prima convenienza, debbono essere in numero pari almeno alla meta' dei componenti ed in seconda convocazione ad almeno un terzo dei componenti. 3-quater. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 3-quinquies. Il comitato del lavoro, in seconda convocazione, delibera in tutte le materie, ad eccezione delle seguenti:

A) il regolamento interno e le sue modifiche;

B) il progetto di piani triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo;

C) i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;

D) la nomina del direttore dell'agenzia. 3-sexies. Tra le date fissate per le sedute del comitato, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, debbono intercorrere almeno ventiquattro ore".

Art. 9

1. L'articolo 32 della Legge regionale n. 33 del 1988 e' sostituito dal seguente:

"art. 32 (compiti).

1. Il comitato del lavoro propone all'Assessore del lavoro, per le ulteriori determinazioni della Giunta regionale:

A) il regolamento interno e le sue modifiche;

B) il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo 5;

C) i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;

D) la nomina del direttore dell'Agenzia.

2. Il comitato del lavoro delibera su tutti gli altri argomenti di competenza dell'agenzia che non attengano a materie espressamente riservate, dalla legge, alla Giunta regionale".

Art. 10

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della Legge regionale n. 33 del 1988 e' Aggiunto il seguente:

"3- bis. Il parere obbligatorio del comitato non e' richiesto in ordine alle domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge".

Art. 11

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 della Legge regionale n. 33 del 1988 e' sostituita dalla seguente:

"a) di personale appartenente al ruolo unico regionale, ai ruoli speciali e degli enti strumentali della Regione temporaneamente assegnati all'agenzia, su richiesta del direttore che indica altresi' i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei settori operativi dell'agenzia stessa;".

2. La lettera b) del comma 1 del medesimo articolo e' sostituita dalla seguente: "b) di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche a part-time, secondo uno schema di contratto approvato dal comitato del lavoro;".

Art. 12

1. L'articolo 44 della Legge regionale n. 33 del 1988 e' sostituito dal Seguente:

"art. 44 (trasmissione delle deliberazioni).

1. L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, comunica in copia, entro trenta giorni, alla competente commissione consiliare, la deliberazione del comitato del lavoro relative alle assunzioni, consulenze ed incarichi professionali di cui al precedente articolo 43".

Art. 13

1. Il numero 1 della lettera a della voce "gli incentivi dell'associazione" del piano stralcio 1990 degli interventi dell'agenzia regionale del lavoro, approvato con la Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, e' sostituito dal seguente:

"1. Per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1994, n. 863:

40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 14

1. La disposizione di cui alla lettera c, comma 6, della voce "gli incentivi all'assunzione" del piano stralcio 1990 degli interventi dell'agenzia regionale del lavoro, approvato con Legge regionale n. 5 del 1991, deve essere intesa nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 10 maggio 1989.

2. La disposizione di cui alla lettera c, comma 7, della voce "gli incentivi all'assunzione" del medesimo piano deve essere intesa nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o a termine effettuate a decorrere dal 1? gennaio 1990.

Art. 15

1. Il termine ultimo di presentazione delle domande di contributi in conto occupazione previsto dall'articolo 7, della Legge regionale n. 33 del 1988 relative alle assunzioni effettuate dal 10 maggio 1989 al 31 dicembre 1991, per le assunzioni a tempo indeterminato, e dal 1? gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o a termine, e' fissato al sessantesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1991, il termine ultimo e' fissato con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, su proposta del comitato del lavoro di cui all'articolo 28, lettera a), della Legge regionale n. 33 del 1988.

3. Alla data di presentazione delle domande di contributo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro dipendente in relazione al quale e' richiesto il contributo, deve essere ancora in atto.

Art. 16

1. All'articolo 92 della Legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Le attrezzature previste in progetto ove acquisite in proprieta', non possono essere cedute. 5-ter. In caso di cessazione anticipata delle attivita', le predette attrezzature ed i macchinari sono ceduti a titolo gratuito all'amministrazione regionale che li acquisce con decreto dell'Assessore competente in materia di economato. 5-quater. I finanziamenti sono erogati ai soggetti esecutori con le seguenti modalita':

A) anticipazione relativa all'intero progetto corrispondente alle somme previste per l'acquisto di attrezzature, macchinari, noli e spese generali nella misura del 23 per cento del progetto generale;

B) anticipazione pari al 30 per cento delle quote relative al costo del lavoro per intero progetto;

C) la restante quota in rate semestrali anticipate sulla base dello stato di avanzamento del progetto. 5-quinquies. A garanzia delle somme anticipate i soggetti esecutori debbono stipulare polizze di garanzia fidejussoria a favore dell'amministrazione regionale o del soggetto attuatore, il cui costo puo' essere ricompreso nella quota prevista per le spese generali".

Art. 17

1. L'Amministrazione regionale attua un intervento straordinario finalizzato a promuovere l'occupazione.

2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 l'amministrazione regionale predispone programmi di intervento straordinario attraverso progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi e riguardanti la ricerca scientifica e tecnologica utilizzando progetto che l'amministrazione regionale individua tra quelli presentati alla medesima amministrazione regionale, alla data del 14 maggio 1968, a valere sulla legislazione vigente e che siano in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla presente legge.

3. I progetti devono prevedere una quota non inferiore ai due terzi in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare e debbono altresi' intendere alla valorizzazione dell'utilizzo delle risorse regionali, statali e comunitarie.

4. Il progetto deve provvedere per la fase d'attuazione, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area di riferimento, l'avviamento ed il rapporto di lavoro previsto deve essere esclusivamente di natura privatistica e deve avere, quest'ultimo, una durata non inferiore a quella dell'intero progetto.

5. Gli interventi si articolano secondo i criteri stabiliti dal piano generale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il22 marzo 1991 e sono attuati dall'amministrazione regionale mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.

6. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati ad incentivare occupazione di persone nate o residenti in Sardegna da almeno cinque anni ed a figli di genitori nati in Sardegna.

Art. 18

1. Il Presidente della Giunta regionale sovraintende agli interventi con funzioni di iniziativa, di direzione e di verifica dell'attuazione, il coordinamento operativo delle attivita' puo' essere delegato dal Presidente della Giunta regionale dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

2. In deroga alla normativa vigente e limitatamente ai progetti di cui all'articolo 17, comma 2, e' istituito presso La presidenza della Giunta regionale un ufficio speciale con compiti di istruttoria, valutazione tecnica dei progetti e di indicazione delle priorita' nella individuazione degli interventi, composto da sette impiegati del ruolo unico regionale o degli enti strumentali appartenenti alla qualifica non inferiore alla settima, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'ufficio nell'espletamento delle proprie funzioni, puo' avvalersi di altro personale regionale e delle strutture tecniche dell'agenzia del lavoro.

3. L'ufficio verifica altresi' l'attuazione degli interveni e ne informa la Giunta regionale e le commissioni del Consiglio regionale competenti in materia di lavoro e programmazione con una relazione trimestrale.

Art. 19

1. I progetti sono selezionati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'esame del comitato per il lavoro di cui alla Legge regionale n. 33 del 1988 che, entro 15 giorni dal ricevimento, esprime il parere.

2. La Giunta regionale approva i progetti nel successivi 15 giorni e li comunica, unitamente al parere espresso dal comitato, entro 15 giorni, alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e programmazione economica.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge per i soggetti di cui agli articoli 92 e 93 della Legge regionale 5 giugno 1988, n. 11, si applicano i criteri e le procedure previste dagli articoli 17 e seguenti della presente legge.

4. La procedura di cui sopra non si applica ai progetti gia' istruiti e valutati posti positivamente dagli assessorati competenti e approvati dal comitato interessessoriale di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 92 della Legge regionale n. 11 del 1988 e deliberati dalla Giunta regionale alla data del 14 maggio 1993 per la trasmissione alle commissioni consiliari competenti al fini dell'espressione del parere di competenza. Detti progetti vengono a tale stadio considerati definiti e sono finanziati secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 20

1. Nella istruttoria e nella valutazione e' data priorita' ai progetti che:

A) realizzano il piu' alto rapporto occupazione-investimenti;

B) agevolano nuova imprenditorialita';

C) utilizzano strutture ed attrezzature pubbliche gia'esistenti;

D) privilegiano, a parita' di condizioni, soggetti di tipo cooperativo;

E) creano occupazione con caratteristiche di maggiore stabilita';

F) garantiscono il miglior rapporto costi-benefici e la maggiore congruita' degli investimenti rispetto agli obiettivi del progetto.

Art. 21

1. Ai progetti previsti dai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 si applicano le procedure di cui all'articolo 92 della Legge regionale n. 11 del 1988, cosi' come modificato dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 22

1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 17 e successivi sono determinate le seguenti risorse, gia' previste dall'articolo 57 della Legge regionale 26 aprile 1992, n. 6, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della Legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 12 marzo 1993 (Legge Finanziaria 1993):

Anno 1993 lire 100.000.000.000;

Anno 1994 lire 160.000.000.000;

Anno 1995 lire 160.000.000.000.

2. Nell'anno 1993, la parte dello stanziamento di lire 100.000.000.000, iscritto al capitolo 03073, non utilizzata per il finanziamento dei progetti speciali, a termini del citato articolo 27 della Legge Finanziaria, per lo stesso anno 1993, e' trasferita con le stesse modalita' di cui al relativo comma 3, al capitolo 01080 istituito nello stato di previsione della spesa delLa presidenza della giunta e denominato "fondo per l'attuazione dei progetti orientativi alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi".

3. E' abrogato il comma 4 del sopraindicato articolo 27 della Legge Finanziaria per l'anno 1993, nella tabella f), allegata alla stessa Legge Finanziaria sono eliminate la colonna 1995 e la nota il calce alla tabella medesima.

Art. 23

1. Nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-1995 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella A). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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